In generale, i lavori effettuati da terzi all'interno di spazi di proprietà esclusiva sono tutelati dal diritto alla riservatezza, il che significa che non possono essere oggetto di un accesso indiscriminato da parte di altri soggetti. Tuttavia, esistono situazioni in cui può emergere un interesse qualificato che giustifica la possibilità di conoscere gli interventi eseguiti o progettati in tali abitazioni.
Si deve considerare che l'art. 22 comma 1, lett. b) della Legge n. 241/1990, ai fini della sussistenza della legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi, richiede che l'istante possa vantare un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso.
In ambito condominiale si deve considerare che gli spazi privati confinano con parti comuni o con proprietà di altri condomini.
Per questo motivo i singoli partecipanti al condominio hanno il diritto di accedere alle informazioni sugli interventi che potrebbero generare immissioni o effetti negativi, sia negli appartamenti vicini che nelle parti comuni modificate per decisione assembleare.
Tale diritto di accesso, quando giustificato da esigenze di tutela, può prevalere sul diritto alla riservatezza dei controinteressati e assume una valenza qualificata nei confronti del condominio.
In merito a tale problema sembra utile segnalare una chiara decisione del Tar Lombardia (sentenza n. 57 del 30 gennaio 2025).
Ecco la vicenda.
Un condomino è proprietario di alcuni locali e spazi privati (negozio, magazzino, servizi igienici, parcheggio) al piano terra e al piano interrato di un caseggiato. Il resto dell'edificio, invece, appartiene ad altri condomini (facenti parte di una stessa famiglia) che ne ha acquistato le unità immobiliari residenziali.
Solo grazie all'affissione di un cartello di cantiere, il titolare dei locali al piano terra ed interrato aveva appreso che sarebbero iniziati alcuni lavori di manutenzione straordinaria interna e di adeguamento nelle unità immobiliari soprastanti, con conseguente apertura di nuove finestre in facciata.
Dopo vari ma inutili tentativi di ricevere la documentazione dai diretti interessati, il ricorrente, nella veste di condomino, aveva formulato istanza di accesso al Comune con riguardo alle pratiche edilizie relative ai lavori degli altri condomini.
Il Comune non ha accolto la richiesta ha contestato la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale.
Il condominio richiedente si è rivolto al Tar. I giudici ammnistrativi hanno dato torto al Comune.
In primo luogo il ricorrente ha evidenziato come in passato "si siano innestate abusivamente colonne condominiali di scarico, poste nel piano interrato dell'edificio, già oggetto di perdite, la cui natura è data dall'intasamento della colonna condominiale abusivamente allacciata al condotto di esclusivo utilizzo dell'esercizio".
A parere del Tar, tale segnalazione avrebbe dovuto indurre il Comune a valutare diversamente l'istanza di accesso, valorizzando la posizione del ricorrente quale proprietario di unità immobiliari nel Condominio ove i lavori venivano svolti.
Allo stesso modo i giudici ammnistrativi hanno ritenuto pienamente legittima la richiesta di accesso alle pratiche degli altri proprietari relative all'esecuzione di nuove aperture nella facciata del fabbricato.
Anche in questo caso sussiste infatti un interesse concreto ed attuale in capo al condomino, considerato che i lavori in questione incidono direttamente sul decoro architettonico del fabbricato, oltre che sulla stabilità delle pareti perimetrali.
Si deve considerare infatti che il diritto di accesso sia fondamentale per garantire la sicurezza, la corretta gestione delle spese condominiali e la tutela dei beni comuni.
