Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Impianto di raffrescamento dismesso: l'installazione autonoma esclude l'interesse ad agire ma non il risarcimento dei danni

L'installazione pregressa di un sistema autonomo può neutralizzare l'interesse attuale alla caducazione della delibera.La tutela risarcitoria resta possibile anche quando l'impugnazione della delibera non è procedibile per difetto d'interesse.

CondominioWeb Lex AI 
28 Gen. 2026

Con sentenza del 15 gennaio 2026 n.348 il Tribunale di Milano, pronunciando ex art. 281-sexies c.p.c., ha dichiarato improcedibile — per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. — l'impugnazione delle delibere assembleari che avevano disposto la soppressione dell'impianto condominiale di raffrescamento, poiché il condomino aveva già installato, prima della proposizione del giudizio, un impianto autonomo e non era quindi provata l'utilità concreta derivante dall'accoglimento della domanda.

È stata invece accolta la distinta domanda di risarcimento del danno conseguente alla soppressione del servizio comune, nei limiti delle spese documentate sostenute dal proprietario per dotarsi di un impianto integrativo.

La vicenda

Il proprietario di un'unità immobiliare in condominio ha convenuto in giudizio il condominio chiedendo dichiararsi la nullità delle delibere adottate nelle assemblee del 15 giugno 2022, 27 luglio 2022, 19 dicembre 2022 e 18 aprile 2023, con le quali, in modo progressivo e poi definitivo, era stata deliberata la soppressione dell'impianto centralizzato di raffrescamento a seguito di un guasto e della prospettata onerosità degli interventi manutentivi.

In particolare, il condomino ha domandato (i) la condanna del condominio al ripristino del servizio alle condizioni già praticate (mesi da maggio a settembre; orario dalle ore 10 alle ore 22; temperatura di mandata 15/17 gradi), con richiesta di applicazione dell'art. 614-bis c.p.c. (indennizzo giornaliero per il ritardo), e (ii) il risarcimento dei danni, quantificato complessivamente in € 25.514,83, allegando — tra le varie voci — i costi sostenuti/per preventivo per dotarsi di un impianto autonomo, nonché ulteriori esborsi e una pretesa riduzione della fruibilità degli spazi interni.

Il condominio si è costituito eccependo, in via preliminare, la carenza di interesse ad agire per l'impugnativa, evidenziando che il proprietario aveva già installato un impianto autonomo prima dell'introduzione del giudizio; nel merito ha richiamato, tra l'altro, le ragioni tecniche (fenomeni infiltrativi e criticità impiantistiche) e l'antieconomicità degli interventi di manutenzione, sostenendo la legittimità della scelta assembleare.

La decisione

Il Tribunale ha ritenuto assorbente l'eccezione preliminare, dichiarando improcedibile la domanda di invalidità delle delibere per difetto di interesse ad agire, sul presupposto che l'installazione dell'impianto autonomo, già avvenuta prima della causa, rendeva non dimostrata l'utilità concreta ottenibile dalla pronuncia richiesta.

"Orbene nel caso in esame è pacifico che parte attrice prima della proposizione del presente procedimento abbia provveduto all'istallazione di un impianto autonomo di raffreddamento: conseguentemente non è provato il concreto ed vantaggio effettivo che potrebbe derivare all'attore dalla pronuncia giurisdizionale di invalidità delle delibere se non quello di maggiori aggravi di spese a carico di tutti i condomini tra cui l'attore […] con la conseguenza che il giudizio sul punto risulta essere strumentale ad una soluzione soltanto di massima o accademica di una questione di diritto, in vista di situazioni future o meramente ipotetiche."

Nel ricostruire il perimetro dell'art. 100 c.p.c., il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui l'interesse ad agire deve essere attuale al momento della domanda e va verificato in funzione dell'utilità concreta del provvedimento richiesto, richiamando la giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. S.U. n. 10553/2017 e Cass. n. 6128/2017).

"Come noto l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione prevista dall'art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da una lesione del diritto […] Lo stesso, quindi, deve avere necessariamente carattere attuale al momento in cui è proposta la azione […]".

Quanto alla domanda risarcitoria autonoma, il Tribunale ha ritenuto sussistente un inadempimento del condominio rispetto all'obbligo di rendere il servizio comune, osservando che l'impianto dismesso risultava comunque funzionante, sebbene bisognoso di manutenzioni onerose, e che la dismissione aveva comportato la soppressione del servizio non ripristinato, costringendo il proprietario a dotarsi di un impianto integrativo.

"Fermo che è pacifico tra le parti che l'impianto di raffreddamento condominiale dismesso era funzionante sebbene necessitasse di opere eccessivamente onerose di manutenzione, la dismissione ha comportato la soppressione di un servizio condominiale non ripristinato, con conseguente inadempimento […] a fornire il servizio comune al condomino […] che si è visto costretto dotarsi di impianto integrativo, pur potendo godere ancora dell'impianto condominiale."

Il risarcimento è stato liquidato in € 7.332,53, oltre interessi legali e rivalutazione dalla sentenza, quale somma risultante dalla documentazione prodotta per (i) acquisto e installazione del nuovo impianto e delle apparecchiature necessarie al completamento della climatizzazione (€ 7.027,53) e (ii) tinteggiatura delle canaline in facciata (€ 305,00).

Non sono state ritenute risarcibili la voce di danno per la dedotta riduzione fisica dell'unità immobiliare ("perché non provato") e le spese per consulenze di parte ("superflue ai fini del decidere").

I riferimenti giurisprudenziali

  • Cass., Sez. Un., 28/04/2017 n. 10553: interesse ad agire quale condizione dell'azione e requisito dell'attualità;
  • Cass., Sez. I, 30/07/2015 n. 16162; Cass., Sez. II, 25/09/2013 n. 21951; Cass., Sez. Un., 29/11/2006 n. 25278: attualità dell'interesse al momento della domanda;
  • Cass., Sez. Lavoro, 13/06/2014 n. 13485: interesse commisurato all'utilità del provvedimento richiesto rispetto alla lesione dedotta;
  • Cass., n. 6128/2017: utilità concreta nell'impugnativa di deliberazioni assembleari;
  • Cass., Sez. Un., 08/05/2014 n. 9936; Cass., 28/05/2014 n. 12002; Cass., Sez. V, ord., 08/06/2018 n. 15008: applicazione della "ragione più liquida".

Considerazioni conclusive

Il criterio applicato si colloca nel solco della giurisprudenza che, nel giudizio di impugnazione di delibere assembleari, richiede un interesse ad agire attuale e concreto, da apprezzarsi in funzione dell'utilità effettiva ottenibile dalla pronuncia richiesta.

Sul piano pratico, la circostanza che il condomino si sia già dotato — prima della causa — di un impianto autonomo può rendere non dimostrabile il "vantaggio effettivo" dell'annullamento/nullità delle delibere, specie ove l'esito del giudizio si traduca, nella sostanza, in un incremento dei costi comuni senza un corrispondente beneficio individuale.

Resta però decisivo il dato che l'interesse va verificato caso per caso: anche in presenza di un impianto autonomo, l'impugnativa può conservare utilità se la deliberazione incide ancora, in modo attuale, su posizioni giuridiche del singolo (ad esempio, obblighi economici collegati al bene/servizio comune, riflessi sulle parti comuni, o ulteriori effetti non neutralizzati dalla soluzione autonoma).

In termini generali, è coerente ricordare che persino la delibera nulla è impugnabile "da chiunque ne abbia interesse", interesse che può anche manifestarsi successivamente ( Deliberazione nulla chi può impugnare, Cass. n. 24976/2022 e requisito dell'interesse ), mentre in altre fattispecie l'interesse è stato escluso quando la delibera non produceva effetti concreti sulla sfera del ricorrente ( Impugnazione della delibera e interesse ad agire, esempio di carenza per assenza di effetti ).

Sotto il profilo sostanziale, il Tribunale non è entrato nel merito dei quorum deliberativi per la soppressione del raffrescamento, avendo arrestato la domanda per difetto di interesse: ciò non consente di trasformare il caso in una regola generale sulla validità della dismissione a maggioranza. La prassi giurisprudenziale, infatti, registra approcci non sempre sovrapponibili: in alcune decisioni la dismissione dell'impianto/servizio è stata ricondotta a un'innovazione vietata, richiedendo l'unanimità ( Dismissione di impianto centrale e consenso unanime, orientamento più rigoroso ); in altre, si valorizza il potere dell'assemblea di disciplinare gestione e collocazione di beni/impianti comuni quando l'intervento riguarda le modalità di svolgimento del servizio ( Gestione dell'impianto e poteri assembleari, esempi di interventi deliberabili ). La distinzione operativa, in concreto, passa spesso dalla verifica se l'atto collettivo incida sulla destinazione del bene/servizio (fino a renderlo inservibile) oppure si limiti a regolarne l'uso e la gestione.

Quanto alla tutela economica del singolo, la sentenza ribadisce che, anche quando l'impugnativa non è coltivabile per carenza d'interesse, può residuare una domanda risarcitoria autonoma, purché rigorosamente provata. In termini applicativi, la costruzione della domanda va calibrata sul pregiudizio patrimoniale effettivo e sulla sua documentazione (fatture, ricevute, contratti), evitando sovrapposizioni tra voci non dimostrate e voci già ricomprese in un unico esborso.

In controversie analoghe sulla mancata erogazione di servizi comuni, inoltre, si rinvengono ricostruzioni che distinguono il "danno da cosa" dal "danno da mancato servizio", con riflessi sul titolo di responsabilità da allegare e provare ( Guasto impianto e danni da mancata erogazione del servizio, profili di responsabilità ).

In sintesi, la decisione conferma un punto di metodo: l'impugnazione della delibera non è un'azione "di principio", ma richiede un interesse attuale, mentre il risarcimento resta praticabile nei limiti in cui il danno sia provato e causalmente ricollegabile alla condotta omissiva/decisoria del condominio, secondo l'inquadramento accolto in motivazione.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento