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Il pagamento di un emolumento extra per modello 770 e certificazioni uniche non è dovuto in assenza di specifica deliberazione

Gli adempimenti fiscali (vedasi art. 25 ter D.P.R. 600/1973, come precisato dalla Circolare n. 7/E 2007 dell'Agenzia delle Entrate), sono riconducibili alle normali attribuzioni dell'amministratore di condominio, rientrando a pieno titolo nell'attività d.

CondominioWeb Lex AI 
06 Ago. 2025

Il Tribunale di Massa, sentenza n. 432 del 4 agosto 2025, si è pronunciato in modo chiaro sulla questione della spettanza di un compenso autonomo all'amministratore di condominio per l'esecuzione degli adempimenti fiscali, quali la redazione e l'invio del modello 770 e delle Certificazioni Uniche.

Il principio di diritto

Il Tribunale, richiamando la disciplina vigente e la giurisprudenza consolidata, ha affermato che tali adempimenti rientrano a pieno titolo tra le attribuzioni ordinarie dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, n. 5, c.c., e non possono essere oggetto di un compenso separato rispetto a quello ordinario già pattuito per la gestione condominiale.

In particolare, il giudice ha precisato che:

"Gli adempimenti fiscali come, ad esempio, la presentazione del modello 770 e delle relative Certificazioni Uniche sono riconducibili alle normali attribuzioni dell'amministratore di condominio, rientrando a pieno titolo nell'attività di ordinaria amministrazione di cui all'art. 1130 n. 5 c.c. (cfr., ex plurimis, Trib. Roma 10.12.2024 n. 18824).

Né assume rilievo, a sostegno dell'assunto difensivo dell'appellata, che l'originaria offerta contemplasse un autonomo e distinto compenso per la gestione degli adempimenti fiscali, atteso che, trattandosi pur sempre di attività compresa nell'ordinaria amministrazione, essa non può considerarsi comunque compensabile, in virtù della ricostruzione interpretativa dell'art. 1129 commi 8 e 10 c.c."

Rilevanza della pattuizione assembleare

Il Tribunale ha escluso che la previsione di un compenso separato per tali adempimenti, eventualmente contenuta nel preventivo o nell'offerta dell'amministratore, possa legittimare il pagamento di un emolumento aggiuntivo, in assenza di una specifica e valida deliberazione assembleare adottata nel rispetto delle prescrizioni di legge.

Orientamento giurisprudenziale

La sentenza richiama e si pone in linea con i più recenti arresti giurisprudenziali (Cass. civ., Sez. II, n. 5014/2018; Trib. Roma, 10 dicembre 2024, n. 18824), secondo cui il compenso dell'amministratore ha natura omnicomprensiva e ricomprende anche le attività di natura fiscale e dichiarativa imposte dalla normativa vigente.

Conclusioni operative

In assenza di una specifica e valida deliberazione assembleare, l'amministratore non ha diritto ad alcun compenso autonomo per la redazione e l'invio del modello 770 e delle Certificazioni Uniche, trattandosi di attività ordinaria già remunerata dal compenso annuale.

Eventuali richieste di pagamento a tale titolo sono infondate e non possono essere accolte, anche se previste in un'offerta o preventivo originario.

La pronuncia del Tribunale di Massa si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato, che valorizza la funzione di garanzia dell'assemblea nella determinazione e nella trasparenza dei compensi dell'amministratore, escludendo automatismi o riconoscimenti extra rispetto a quanto stabilito dalla legge e dalle delibere regolarmente adottate.

Nota finale sulla prorogatio e sul compenso

La sentenza ribadisce inoltre che, decorso il termine di durata dell'incarico e della relativa proroga tacita ex art. 1129, comma 10, c.c., l'amministratore cessato opera in regime di prorogatio imperii e può compiere esclusivamente gli atti urgenti e necessari nell'interesse del condominio, senza diritto ad alcun compenso ulteriore (art. 1129, comma 8, c.c.), salvo il rimborso delle spese documentate. Tale principio, ormai consolidato in giurisprudenza (Cass. civ., Sez. II, n. 12927/2022; Cass. civ., Sez. II, n. 5014/2018), trova piena applicazione anche con riferimento agli adempimenti fiscali, che non possono mai giustificare un compenso autonomo in assenza di specifica e valida deliberazione assembleare.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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