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Appaltatore: il diritto al compenso extra preventivo

La ditta appaltatrice ha diritto ad essere pagata per le opere realizzate ma non preventivate se i documenti sono sottoscritti dal direttore dei lavori.

Avv. Mariano Acquaviva 
10 Mar. 2025

Il Tribunale di Arezzo (28 gennaio 2025 n. 65) ha stabilito che l'appaltatore ha diritto a vedersi corrisposto a titolo di corrispettivo anche il prezzo relativo all'esecuzione di opere extra-preventivo se il committente, in corso d'opera, gli affida l'esecuzione di lavori ulteriori rispetto a quelli inizialmente concordati. Approfondiamo la vicenda processuale.

Fatto e decisione

La vicenda trae le mosse dall'opposizione promossa avverso il decreto ingiuntivo con cui la ditta appaltatrice chiedeva al committente il pagamento del compenso per le opere eseguite.

Secondo l'opponente, il creditore avrebbe agito per somme relative a lavori extra-capitolato, i quali non sarebbero mai stati commissionati o approvati.

Il giudice aretino, con la sentenza in commento, ha rigettato l'opposizione: la ditta opposta, infatti, avrebbe dato ampia prova del proprio diritto di credito.

Dalla documentazione prodotta si evince che le opere extra-preventivo erano state espressamente commissionate o, comunque, autorizzate in corso d'opera da parte dell'opponente; tanto è dimostrato dalla firma apposta in calce ai documenti dal direttore dei lavori nominato dal committente la cui sottoscrizione, nel corso del giudizio, non è stata oggetto di disconoscimento da parte dell'opponente.

Ai sensi dell'art. 1661, comma primo, c.c., «il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente».

In altre parole, in base alla norma sopra menzionata, in un rapporto contrattuale d'appalto, il committente, in corso d'opera, ha la facoltà di commissionare all'appaltatore l'esecuzione di lavori ulteriori rispetto a quelli inizialmente concordati (le c.d. opere extra-preventivo) e, in questo caso, la ditta appaltatrice ha diritto, a titolo di corrispettivo d'appalto, anche al prezzo relativo all'esecuzione di tali opere.

L'art. 1659 c.c. stabilisce che «l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione si deve provare per iscritto».

Nemmeno può essere accolta l'eccezione inerente alla presenza di presunti vizi dell'opera, essendo stata formulata in maniera generica senza la specifica indicazione dei difetti lamentati.

A tal proposito, occorre rammentare che, in materia di contratti di appalto, ai sensi dell'art. 1667, comma primo, c.c., «l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili».

Nel caso di specie, sarebbe stato onere della parte opponente provare l'esistenza degli asseriti vizi e/o difetti dell'opera, atteso che risulta essere intervenuta l'accettazione dell'opera da parte della committenza.

Considerazioni conclusive

La pronuncia del Tribunale di Arezzo trova il conforto della prevalente giurisprudenza di legittimità.

Secondo la Suprema Corte, «in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente; mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente» (cfr. Cass., 15 dicembre 2021, n. 40122; Cass., 13 dicembre 2019, n. 32989).

In altri termini, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora le variazioni dell'opera non siano dovute a un'iniziativa unilaterale dell'appaltatore ma, viceversa, siano state commissionate, la ditta può fornire con ogni mezzo la prova che dette variazioni siano state effettivamente volute dalla committenza, dal momento che la legge, in tale caso, non richiede espressamente la forma scritta ad probationem, ovvero che la prova in parola debba essere fornita esclusivamente in forma scritta.

La Corte di Cassazione, nella sentenza sopra citata (15 dicembre 2021, n. 40122) ha ulteriormente precisato che, sia nell'ipotesi di cui all'art. 1659 c.c. - ovvero nel caso in cui le variazioni in corso d'opera siano dovute ad una iniziativa unilaterale dell'appaltatore - che nella fattispecie di cui all'art. 1661 c.c. - ovvero qualora le suddette variazioni siano state ordinate direttamente dal committente -, l'appaltatore avrà, in ogni caso, diritto a vedersi corrisposto integralmente il corrispettivo - relativamente, cioè, anche alle opere c.d. extra-preventivo -, qualora, nel corso del giudizio, fornisca prova scritta della circostanza che le opere extra-capitolato erano state commissionate o, comunque, autorizzate, da parte della committenza.

Infine, con riferimento ai presunti vizi dell'opera appaltata, la Corte di Cassazione ha rammentato che «in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto» (Cass., 13 marzo 2023, n. 7267).

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