La denunzia di danno temuto (art. 1172 c.c.) consente al proprietario, al titolare di altro diritto reale o al possessore che abbia ragione di temere un danno grave e prossimo alla cosa di ottenere un intervento giudiziale preventivo, calibrato "secondo le circostanze", volto a eliminare o ridurre la situazione di pericolo.
In questa prospettiva, con ordinanza del 21 gennaio 2026 il Tribunale di Frosinone (R.G. 1818/2024) ha rigettato un ricorso proposto per infiltrazioni e distacchi di intonaco, ritenendo che, alla luce degli accertamenti tecnici, il fenomeno riscontrato ("distacco della tinteggiatura prima e dell'intonaco poi") non integrasse il requisito del danno "grave" richiesto dall'art. 1172 c.c., in assenza di pericolo per la solidità strutturale.
La vicenda
La proprietaria di un'unità immobiliare al piano terra di un edificio ha proposto ricorso ex art. 1172 c.c. nei confronti dei proprietari dell'appartamento soprastante, deducendo che le cattive condizioni manutentive della scala esterna e del ballatoio (beni indicati come di proprietà esclusiva dei resistenti) avrebbero determinato copiose infiltrazioni d'acqua, formazione di muffe e distacco della pittura su muri, parapetti e solaio inclinato, nonché distacchi dall'intradosso del ballatoio in corrispondenza dell'ingresso dell'abitazione.
È stato inoltre richiamato un episodio nel quale, mentre la proprietaria usciva dalla porta-finestra della cucina per accedere al cortile esterno, sarebbe stata colpita da detriti di intonaco distaccatisi dall'intradosso del ballatoio. Il pericolo veniva prospettato sia come "rischio grave e prossimo di danneggiamento" dell'immobile, sia come "serio pericolo" di lesioni all'incolumità della stessa e dei familiari.
I proprietari dell'unità soprastante si sono costituiti contestando i fatti e, soprattutto, la ricorrenza dei presupposti dell'interdetto cautelare.
L'istruttoria si è svolta mediante produzioni documentali, una prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio. (per un approfondimento sull'azione di danno temuto in presenza di infiltrazioni e danni provenienti dall'immobile soprastante, si segnala Infiltrazioni e danni dall'immobile soprastante: si può agire con l'azione di danno temuto?)
La decisione
Il Tribunale ha richiamato l'impianto dell'art. 1172 c.c., evidenziando che la tutela riguarda le ipotesi di "pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del … diritto o del … possesso", e ha richiamato precedenti di legittimità nei quali la "gravità" del danno temuto è stata ravvisata in situazioni connotate da rischio di compromissione statica o di crollo (ad esempio: vibrazioni da sbancamento con possibile danno alle strutture portanti; pericolo di crollo di speroni rocciosi o fabbricati; pregiudizio alla stabilità e sicurezza dell'edificio per lavori interni).
È stato precisato che la prospettazione originaria, in tesi, poteva astrattamente ricondursi allo schema dell'art. 1172 c.c. anche in relazione al paventato distacco di parti murarie, osservando che tale evenienza, "a differenza del mero distacco di parte dell'intonaco", sarebbe idonea a configurare un grave pericolo per l'incolumità fisica (profilo considerato rilevante nella valutazione del pericolo).
Il rigetto è stato però fondato sulle risultanze della CTU, ritenuta accurata, esaustiva e immune da vizi logici, che ha accertato: "Sicuramente c'è la presenza di infiltrazioni che provocano distacco della tinteggiatura prima e dell'intonaco poi. Al momento non si ravvisa pericolo per le strutture portanti."
Su questa base, il Tribunale ha escluso tanto il rischio grave e prossimo di danneggiamento dell'immobile, quanto quello per l'incolumità personale prospettato, chiarendo che, "esclusa … la prova di un pericolo per la solidità strutturale dell'immobile", il danno effettivamente accertato ("distacco della tinteggiatura prima e dell'intonaco poi") non costituisce un danno "grave" tale da consentire l'emanazione della cautela ex art. 1172 c.c.
Un ulteriore passaggio processuale valorizzato è quello relativo al contraddittorio tecnico: il Tribunale ha ribadito il rigetto della richiesta di supplemento di CTU formulata dai resistenti perché fondata su contestazioni ritenute tardive rispetto al termine assegnato, richiamando il meccanismo di decadenza ricollegato alla violazione del termine e il regime di prorogabilità ex art. 154 c.p.c. su istanza di parte.
Quanto alle spese, è stata disposta la compensazione integrale delle spese di lite della fase sommaria e cautelare, ravvisando giusti motivi anche perché era stata comunque accertata una situazione di pericolo derivante dall'immobile soprastante, sebbene non idonea a integrare l'ipotesi di cui all'art. 1172 c.c.; le spese di CTU sono state poste definitivamente a carico delle parti in pari misura (50% ciascuno).
I riferimenti giurisprudenziali richiamati
- Cass., n. 5474/1995 (sbancamento stradale con vibrazioni e rischio per strutture portanti);
- Cass., n. 3688/1968 (pericolo di crollo di sperone roccioso);
- Cass., n. 25094/2022 (caduta di massi da costone roccioso);
- Cass., n. 36875/2021 (pericolo di crollo di fabbricato urbano);
- Cass., n. 13649/2017 (pericolo di crollo di muro in comproprietà);
- Cass., n. 4437/2017 (pregiudizio per stabilità e sicurezza dell'edificio provocato da lavori su unità esclusiva).
Considerazioni conclusive
Il rigetto si fonda su un criterio applicativo netto: in assenza di un accertato pericolo per la solidità strutturale, il fenomeno - pur oggettivamente presente - del distacco della tinteggiatura e dell'intonaco conseguente a infiltrazioni non è stato ritenuto sufficiente a integrare il requisito del danno grave richiesto dall'art. 1172 c.c., soprattutto quando la CTU esclude un rischio per le strutture portanti e riconduce la soluzione a lavori di ripristino e protezione delle superfici.
La stessa motivazione, tuttavia, delimita con precisione il perimetro: quando il quadro fattuale e tecnico consenta di prospettare (e provare) non già il "mero distacco di parte dell'intonaco", bensì il distacco di parti murarie o un rischio di compromissione statica, la valutazione della "gravità" può mutare in modo significativo.
Sul piano pratico, la decisione conferma l'importanza della prova tecnica nel giudizio di nunciazione e, in particolare, della puntuale distinzione tra: (i) danni/manufatti ammalorati che richiedono interventi di ripristino e impermeabilizzazione; (ii) situazioni che presentano un rischio concreto e prossimo di compromissione della stabilità o di distacchi di elementi con reale capacità lesiva.
In giurisprudenza si rinvengono impostazioni che, in presenza di infiltrazioni, valorizzano la funzione preventiva dell'azione e la sufficienza di un ragionevole pericolo di aggravamento, non necessariamente legato a un danno già verificatosi, richiamando anche il principio secondo cui la condizione dell'azione non coincide con un danno certo ma con il rischio ragionevole del suo verificarsi . In applicazione di tali coordinate, sono state ritenute ammissibili iniziative ex art. 1172 c.c. in ipotesi di infiltrazioni quando il compendio tecnico evidenzi un rischio di peggioramento e l'esigenza di interventi immediati (cfr., ad esempio, Trib. Salerno 16 agosto 2022, n. 2814 ; Trib. Lamezia Terme 28 novembre 2022, n. 752 ).
Non mancano, per converso, decisioni nelle quali la tutela viene concretamente riconosciuta proprio perché l'urgenza è legata a profili di sicurezza e alla necessità di eseguire lavori indispensabili, anche con misure incisive (quali l'ordine di consentire l'accesso a proprietà esclusive per eseguire interventi tecnici), quando la situazione pericolosa sia adeguatamente dimostrata e non fronteggiabile altrimenti (cfr. Trib. Ancona, ord. 28 ottobre 2025 ).
Quanto alla legittimazione e all'operatività dello strumento, resta fermo che l'azione può trovare applicazione anche in dinamiche che coinvolgono edifici in condominio e, al ricorrere dei presupposti, può essere azionata anche per finalità conservative (si veda, in termini generali, il richiamo alla legittimazione dell'amministratore per gli atti conservativi e alla possibilità di ricorrere alla denunzia di danno temuto ). Per ulteriori approfondimenti sullo strumento e sui presupposti operativi, possono essere utili: Infiltrazioni e danno temuto, presupposti e funzione preventiva e Azione per infiltrazioni e requisiti del danno grave e prossimo.
In definitiva, la linea tracciata è soprattutto probatoria: senza un riscontro tecnico di pericolo "grave" (in particolare sotto il profilo statico o di distacco di elementi non qualificabili come mero intonaco), il rimedio ex art. 1172 c.c. rischia di essere respinto, restando in ogni caso percorribili le azioni ordinarie di accertamento della responsabilità e di condanna all'esecuzione dei lavori e/o al risarcimento, secondo la diversa causa petendi e il diverso petitum.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
