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Finestra trasformata in portafinestra: quando l'opera è vietata perché altera il decoro dell'edificio.

Modifiche alla facciata e decoro architettonico: cosa rischia il condomino che apre una portafinestra.

Dott. Giuseppe Bordolli 
28 Feb. 2026

La trasformazione di una finestra in portafinestra costituisce lesione del decoro architettonico quando l'intervento introduce materiali, forme o proporzioni disarmoniche rispetto alla facciata e altera l'armonia visibile dell'edificio. È quanto ha affermato il Tribunale di Napoli nella sentenza n. 1602 del 02-02-2026.

La vicenda

Un condomino, proprietario dell'unità immobiliare posta al piano terra di un caseggiato, decideva di trasformare due finestre prospicienti la strada in altrettante portefinestre, mediante la demolizione della parte inferiore del muro e l'installazione di persiane metalliche. Tali interventi venivano eseguiti senza alcuna autorizzazione del condominio, nonostante incidessero direttamente sulla facciata principale dell'edificio, visibile dalla pubblica via e collocata a pochi metri dall'ingresso principale.

Altri condomini ritenevano tali opere lesive del decoro architettonico dell'edificio. Di conseguenza si rivolgevano al Tribunale lamentando che le opere realizzate dal proprietario al piano terra, incidendo sulla facciata principale dell'edificio e collocandosi a brevissima distanza dall'ingresso, avevano determinato una lesione possessoria per violazione del decoro architettonico.

Il consulente tecnico d'ufficio (CTU), descriveva in modo dettagliato gli interventi realizzati dal convenuto, evidenziando come le planimetrie originarie dell'edificio indicassero esclusivamente la presenza di finestre e non di portefinestre. Il CTU rilevava che le nuove aperture, pur mantenendo la larghezza e l'altezza delle finestre preesistenti, erano state ampliate verso il basso mediante la demolizione di circa un metro di muratura e che le persiane installate, in alluminio e suddivise in tre porzioni, risultavano del tutto estranee allo stile della facciata.

L'edificio, infatti, presentava caratteristiche architettoniche di antica fattura, con prospetti decorati a finto bugnato, lesene e un portale d'ingresso di particolare pregio, elementi che conferivano all'immobile una specifica identità estetica.

La decisione

Secondo il Tribunale, gli interventi eseguiti dal convenuto hanno determinato una evidente lesione del decoro architettonico, in quanto hanno spezzato l'armonia della facciata, compromesso la continuità delle linee e introdotto elementi estranei per materiali, proporzioni e modalità costruttive. L'impatto visivo è risultato particolarmente rilevante anche per la collocazione delle portefinestre, poste quasi a ridosso dell'ingresso principale dell'edificio.

La circostanza che le facciate interne presentassero superfetazioni o uno stato conservativo mediocre è stata ritenuta irrilevante, poiché gli interventi contestati riguardavano la facciata esterna, caratterizzata da un livello di conservazione e pregio nettamente superiore e pienamente percepibile dall'esterno.

Accertata la lesione del decoro architettonico, il Tribunale ha rigettato la domanda del convenuto volta a escludere tale circostanza, confermando integralmente l'ordinanza emessa nella fase sommaria del procedimento possessorio che aveva disposto il ripristino dello stato dei luoghi. Le spese di lite, comprese quelle relative alla consulenza tecnica, sono state poste a carico del convenuto.

Considerazioni conclusive

Il decoro architettonico dell'edificio integra l'estetica, data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali, che costituiscono la nota dominante e imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di un fabbricato di particolare pregio artistico.

La Cassazione ha affermato che il decoro architettonico di un edificio costituisce una caratteristica essenziale dello stabile e, quindi, un elemento incidente, oltre che sul valore economico del bene, anche sul modo di godimento da parte del suo possessore, con la conseguenza che la modificazione dell'assetto estetico, comportando un'interferenza nel godimento del bene, può integrare un'indebita turbativa suscettibile di tutela possessoria (Cass. civ., Sez. II, 22/06/1995, n. 7069).

In ogni caso, a norma dell'articolo 1102 c.c., comma 1, applicabile al condominio negli edifici in virtù del rinvio operato dall'articolo 1139 del codice civile, ciascun condomino può apportare a sue spese le "modificazioni" necessarie per il migliore godimento delle cose comuni, sempre che osservi il duplice limite di non alterare la destinazione e di non impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto.

Entro questi limiti, perciò, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti, ciascun condomino può servirsi altresì dei muri perimetrali comuni dell'edificio, purché non ne alteri la destinazione e non leda il decoro architettonico del fabbricato (Cass. civ., sez. II, 13/11/2020, n. 25790).

Nel valutare l'impatto di un'opera modificativa sul decoro architettonico bisogna adottare un criterio di reciproco temperamento tra l'unitarietà originaria di linee e di stile, le menomazioni intervenute successivamente e l'alterazione prodotta dall'opera modificativa sottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un'attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni ovvero alla visibilità delle alterazioni (Cass. civ., sez. II, 04/03/2024, n. 5722).

Nel caso esaminato le portefinestre realizzate dal proprietario hanno alterato profondamente l'aspetto dell'edificio, introducendo elementi incompatibili con lo stile originario della facciata. I materiali scelti, come l'alluminio, sono risultati contrastanti con le precedenti finestre dotate di grate bianche e dettagli decorativi più raffinati; le nuove aperture, più ampie e visivamente più pesanti, hanno modificato l'equilibrio delle proporzioni e interrotto la continuità della bugnatura e delle linee architettoniche del piano terra. La posizione dei serramenti, così vicina all'ingresso principale, è risultata in contrasto con gli elementi più eleganti e armoniosi di quella parte della facciata.

All'intervenuta arbitraria modifica da parte di un condomino di una finestra in portafinestra ed alla conseguente accertata lesione del decoro architettonico dell'edificio, consegue la condanna del medesimo al ripristino dello stato dei luoghi a regola d'arte (Trib. Roma, sez. V, 24 febbraio 2009).

Si è affermato però che la sostituzione della portafinestra con un'apertura di maggiori dimensioni non è di per sé lesiva del decoro architettonico, quando l'intervento risulti ben eseguito, armonizzato con la facciata e idoneo a migliorare la fruibilità e la luminosità dell'unità immobiliare, specie in un contesto già caratterizzato da plurime alterazioni estetiche (Trib. Milano 22 ottobre 2020, n. 6616).

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