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Convocazione assemblea: non è possibile programmare più riunioni con un unico avviso

Un solo avviso può indicare più date soltanto per l'eventuale prosecuzione della stessa riunione, non per spezzare in anticipo l'ordine del giorno in sedute necessarie e lontane nel tempo.

CondominioWeb Lex AI 
13 Mar. 2026

Un unico avviso può contenere le date ulteriori soltanto quando serve alla eventuale prosecuzione di un'assemblea già validamente costituita; non può invece essere utilizzato per programmare, a distanza di mesi, sedute autonome alle quali assegnare preventivamente gruppi diversi di punti all'ordine del giorno. È questo il principio centrale che emerge dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3484 del 02/03/2026, resa in materia di impugnazione di delibere di supercondominio.

La soluzione accolta si muove su un piano più ampio della sola lettura dell'art. 66, comma 5, disp. att. c.c. L'annullamento delle delibere, infatti, è stato fondato anche sulla tardiva convocazione di alcune aventi diritto e, con riguardo a una delle sedute, sul mancato raggiungimento della maggioranza degli intervenuti richiesta dall'art. 1136, terzo comma, c.c. Ne risulta una decisione utile soprattutto perché collega il tema organizzativo della convocazione al diritto del partecipante di intervenire consapevolmente e alla regolare formazione della volontà assembleare.

La vicenda

Un gruppo di partecipanti al supercondominio ha impugnato le deliberazioni adottate nelle assemblee del 10 marzo 2025, del 19 maggio 2025 e del 23 giugno 2025, chiedendone la declaratoria di nullità o, comunque, l'annullamento.

Tra le censure proposte, tre sono risultate decisive. La prima riguardava la ricezione tardiva dell'avviso di convocazione del 10 marzo 2025 da parte di due proprietarie di posti auto scoperti, pacificamente aventi diritto a partecipare all'assemblea ordinaria del supercondominio. La seconda investiva la delibera del 19 maggio 2025, assunta sul punto n. 6 all'ordine del giorno, assumendosi che non fosse stata raggiunta, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti richiesta dalla legge. La quarta censura, infine, colpiva l'intera scansione organizzativa prescelta dall'amministratore, che con un solo avviso del 3 marzo 2025 aveva già programmato tre sedute distinte: la prima per i punti da 1 a 5, la seconda per il punto 6, la terza per il punto 7.

La decisione

Il Tribunale ha annullato tutte le deliberazioni impugnate.

Quanto alla seduta del 10 marzo 2025, la motivazione afferma che il supercondominio non ha provato la tempestiva convocazione delle due partecipanti interessate. Dagli atti risultava, anzi, che i plichi erano stati consegnati il 7 marzo 2025, cioè solo due giorni prima della prima convocazione. Il Collegio ha quindi applicato il principio secondo cui conta il momento della ricezione dell'avviso, non quello della sua spedizione. Sul punto la sentenza richiama espressamente Cass. n. 18635/2021 e ribadisce, con un passaggio centrale, che "il vizio di omessa o non tempestiva convocazione di uno o più condomini attiene alla corretta formazione della volontà assembleare"; per questa ragione si tratta di un vizio che non può essere superato invocando la cosiddetta prova di resistenza. La delibera del 10 marzo 2025 è stata quindi annullata per violazione dell'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c.

La pronuncia esamina poi la deliberazione del 19 maggio 2025 sul capo 6 dell'ordine del giorno. Il verbale dava atto del voto favorevole dei rappresentanti di quattro edifici e del garage autorimessa, per complessivi 687,08 millesimi, e del voto contrario dei rappresentanti di due edifici e dei proprietari dei posti auto scoperti, per 307,57 millesimi. Tuttavia, in mancanza di un rappresentante unitario dei proprietari dei posti auto scoperti, ciascuno di essi conservava il diritto di partecipare e di votare personalmente. Da qui il rilievo decisivo: il voto contrario dei proprietari dei posti auto scoperti equivaleva al voto contrario di sette persone, cui andavano sommati i due rappresentanti degli edifici dissenzienti, per un totale di nove contrari, a fronte di cinque favorevoli. Pur essendo stato raggiunto il quorum di valore, mancava dunque la maggioranza degli intervenuti richiesta dall'art. 1136, terzo comma, c.c.; anche questa deliberazione è stata perciò annullata.

Il passaggio più significativo riguarda però l'assemblea del 23 giugno 2025. Qui il Tribunale ha dato una lettura restrittiva, ma aderente al dato letterale, dell'art. 66, comma 5, disp. att. c.c. Dopo aver riportato la norma, la motivazione osserva che "non è previsto che con lo stesso avviso di convocazione i capi all'ordine del giorno possano essere distribuiti su più sedute programmate" e precisa subito dopo che "le date successive alla prima possono [essere] indicate per la 'eventuale' prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi (...): non è invece possibile che con un unico avviso si programmino più assemblee successive che debbano necessariamente tenersi".

La decisione collega questo dato all'art. 1136, terzo comma, primo periodo, c.c., secondo cui, se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza del numero legale, la seconda convocazione deve tenersi in un giorno successivo e comunque non oltre dieci giorni dalla prima. In questa prospettiva, l'unico avviso può reggere una sequenza ravvicinata destinata a completare la discussione già iniziata; non può invece diventare lo strumento per spacchettare in anticipo l'ordine del giorno su riunioni autonome fissate a oltre un mese l'una dall'altra. Su tale base sono state annullate anche le deliberazioni del 23 giugno 2025.

I riferimenti giurisprudenziali

  • Cass. civ., sez. VI-2, ord. 30 giugno 2021, n. 18635 - L'avviso di convocazione è atto recettizio; il termine di almeno cinque giorni va calcolato a ritroso con riferimento alla prima convocazione, escludendo il giorno dell'assemblea e includendo quello di ricezione dell'avviso. In tal senso, v. il commento a Cass. n. 18635/2021.
  • Cass. civ., sez. II, 30 ottobre 2020, n. 24041 - Ai fini della validità della deliberazione rileva che l'avviso sia ricevuto tempestivamente; la sola spedizione non basta e il vizio di tardiva convocazione incide sulla regolare formazione della volontà assembleare. Sul punto v. anche il richiamo a Cass. n. 24041/2020.
  • Cass. civ., sez. II, 26 settembre 2013, n. 22047 - Il diritto di ciascun condomino a intervenire in assemblea impone che l'avviso, quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato ma ricevuto nel termine minimo previsto dalla legge, da calcolarsi con riguardo alla prima convocazione. Il precedente si colloca nella stessa linea ricostruttiva poi ribadita dalla giurisprudenza più recente.
  • Trib. Perugia, 17 novembre 2025, n. 1380 - L'indicazione, nello stesso avviso, della data dell'eventuale seconda convocazione costituisce una facoltà e non un obbligo. Il precedente è utile come delimitazione: il tema lì affrontato riguarda la validità dell'avviso con una sola data, mentre qui l'invalidità discende dall'uso del medesimo avviso per predeterminare più sedute autonome e distanziate nel tempo.

Considerazioni conclusive

L'unico avviso resta legittimo solo se le date ulteriori sono funzionali alla prosecuzione eventuale della stessa assemblea, già validamente costituita e da completare in una scansione ravvicinata; quando, invece, l'avviso viene usato per preordinare riunioni autonome, con punti dell'ordine del giorno ripartiti in anticipo e fissati a distanza di mesi, la formazione della volontà assembleare esce dal modello legale.

La soluzione accolta si colloca coerentemente nella stessa linea che, con Cass. n. 22047/2013, Cass. n. 24041/2020 e Cass. n. 18635/2021, valorizza il diritto del singolo partecipante a prendere parte all'assemblea in modo effettivo e informato, imponendo che l'avviso sia ricevuto tempestivamente e ponendo sul condominio il relativo onere probatorio. La medesima esigenza di tutela della partecipazione spiega anche la lettura rigorosa dell'art. 66, comma 5, disp. att. c.c.: la facoltà di indicare più date non amplia liberamente il potere organizzativo dell'amministratore, ma serve soltanto a consentire il completamento dei lavori assembleari in tempi brevi, come confermato anche dai materiali di approfondimento reperiti sul punto.

Il riferimento a Trib. Perugia n. 1380/2025 definisce bene il confine applicativo della ricostruzione: la validità dell'avviso con una sola data attiene al diverso tema della facoltatività della seconda convocazione e non incide sulla distinta ipotesi, qui scrutinata, della frammentazione preventiva dell'assemblea in sedute necessarie e temporalmente distanziate. In questa prospettiva, l'impostazione seguita unifica i tre profili della controversia: tempestività della convocazione, corretta individuazione dei votanti rilevanti ai fini della maggioranza degli intervenuti e uso dell'unico avviso come mero strumento di prosecuzione, non di pianificazione anticipata di assemblee diverse.

Il risultato interpretativo è netto: la disciplina della convocazione non ha una funzione meramente formale, ma presidia il concreto esercizio del diritto di intervento e la regolare espressione del voto. Per questo la scansione delle date, il rispetto del termine di ricezione dell'avviso e la verifica della maggioranza personale degli intervenuti operano come condizioni convergenti della validità della deliberazione, secondo una lettura che resta pienamente coerente con i precedenti richiamati e con la ratio partecipativa dell'art. 66 disp. att. c.c.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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