Con sentenza resa in forma semplificata ex art. 281-sexies c.p.c. (Tribunale ordinario di Tempio Pausania, 9 febbraio 2026), è stata annullata una delibera assembleare per vizio di convocazione, chiarendo che il divieto di tenere la seconda convocazione nel medesimo "giorno solare" della prima va inteso come necessità che tra le due adunanze intercorra un intervallo effettivo di ventiquattro ore, e non come mero mutamento della data sul calendario.
Il tema si colloca nell'intersezione tra l'art. 1136, comma 3, c.c. (che impone la seconda convocazione in un giorno successivo e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla prima) e l'art. 66, comma 4, disp. att. c.c. (che vieta che la seconda convocazione si tenga nel medesimo "giorno solare" della prima), con conseguenze dirette sulla validità delle deliberazioni approvate senza il rispetto di tali scansioni temporali.
La vicenda
Un condomino impugnava la delibera assunta dall'assemblea in data 2 ottobre 2019, deducendo che la decisione - adottata in seconda convocazione con una maggioranza di 569,61 millesimi - avrebbe comportato la totale dismissione dell'impianto idrico condominiale e, quindi, integrato una innovazione vietata ex art. 1120, quarto comma, c.c., o quanto meno una modificazione della destinazione d'uso dello stesso.
Veniva inoltre dedotta l'invalidità della delibera per difetto delle maggioranze ritenute applicabili (con richiamo agli artt. 1117-ter e 1136, comma 6, c.c.) e per mancanza dei requisiti e delle formalità previste dall'art. 1117-ter c.c.. Tra i motivi di impugnazione assumeva, tuttavia, rilievo centrale la dedotta violazione dell'art. 66 disp. att. c.c., poiché la prima convocazione era stata fissata per il giorno 1 ottobre 2019 alle ore 23:55 e si era conclusa alle ore 00:55 circa del giorno successivo, mentre la seconda convocazione era stata indetta per il giorno 2 ottobre 2019 alle ore 15:30.
Il condominio si costituiva eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per materia del Tribunale (invocando la competenza del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7, terzo comma, n. 2, c.p.c.) e, nel merito, contestando i prospettati profili di invalidità; sosteneva, in particolare, che la risoluzione del rapporto contrattuale con il gestore idrico non aveva dato luogo alla alla soppressione dell'impianto comune né a una modificazione della sua destinazione d'uso, e che le convocazioni erano state fissate in giorni diversi, nel rispetto del dettato normativo.
Nel corso del giudizio veniva rigettata l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della delibera e veniva altresì respinta l'eccezione di incompetenza; l'istruttoria si svolgeva mediante sola acquisizione documentale.
La decisione
Il Tribunale, ritenendo definibile la causa in base al criterio della "ragione più liquida", ha reputato assorbente il vizio relativo alla scansione temporale tra prima e seconda convocazione, soffermandosi sul significato di "giorno solare" richiamato dall'art. 66, comma 4, disp. att. c.c.. In motivazione si legge, in modo unitario e coerente, che "ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. 'ragione più liquida', che consente al giudice […] di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, in quanto assorbente" e che "parte attrice ha proposto la presente impugnativa eccependo - tra le altre - la violazione del disposto di cui all'art. 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile nella parte in cui è stabilito che 'l'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima'".
Individuati i riferimenti normativi, il giudice ha precisato che "i referenti normativi per la fattispecie sottoposta ad esame sono: l'art. 1136 co. 3 cc. […]; l'art. 66, co. 4, disp. att. c.c." e, soprattutto, ha chiarito l'interpretazione della locuzione "giorno solare" in termini di intervallo minimo di ventiquattro ore, evidenziando anche la ratio della previsione.
La motivazione sul punto è esplicita: "Per universale convenzione, si intende giorno solare il tempo che intercorre tra due successive culminazioni del sole nella stessa località, quindi il giorno solare dura 24 ore. In altri termini, per 'giorno solare' deve intendersi il periodo di ventiquattro ore di distanza e non la semplice data successiva a quella iniziale, senza che siano trascorse ventiquattro ore." e "tale interpretazione è coerente con la ratio della norma che deve rinvenirsi nell'esigenza di distanziare le due assemblee con un minimo intervallo ragionevole, anche al fine di stabilire una netta separazione tra le due riunioni.".
Applicando tale criterio al caso concreto, dalla missiva di convocazione risultava che l'assemblea era stata fissata in prima convocazione alle ore 23:55 del 1 ottobre 2019 e in seconda convocazione alle ore 15:30 del 2 ottobre 2019; pertanto, la seconda adunanza era stata celebrata a distanza di poche ore dalla prima, senza il rispetto dell'intervallo minimo di ventiquattro ore richiesto dall'interpretazione adottata.
Il Tribunale ha quindi ritenuto sussistente la violazione dell'art. 66 disp. att. c.c. e ha annullato la delibera per vizio di convocazione, affermando che l'inosservanza del procedimento normativo di convocazione comporta invalidità e richiamando Cass. civ., SS.UU., 7 marzo 2005, n. 4806; conseguentemente, la delibera è stata annullata senza esaminare gli ulteriori motivi di impugnazione, dichiarati assorbiti.
In punto di statuizioni accessorie, il Tribunale ha inoltre condannato il condominio al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato, in applicazione dell'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010, per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, "nella versione ratione temporis vigente".
I riferimenti giurisprudenziali
Nella motivazione sono richiamati il criterio della "ragione più liquida" (Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 12002/2014; Cass. n. 17214/2016) e, quanto agli effetti dei vizi del procedimento assembleare, Cass. civ., SS.UU., 7 marzo 2005, n. 4806.
In chiave sistematica, il principio delle Sezioni Unite n. 4806/2005 è stabilmente inteso nel senso che i vizi attinenti al procedimento di convocazione/informazione dell'assemblea integrano, di regola, cause di annullabilità (e non di nullità), come ribadito anche nella ricostruzione di prassi e giurisprudenza riportata in dottrina operativa. (per un quadro sistematico sulle differenze tra nullità e annullabilità della delibera si veda vizio di nullità ed annullabilità della delibera)
Considerazioni conclusive
Il chiarimento offerto dal Tribunale valorizza la portata precettiva dell'espressione "giorno solare" e rafforza la funzione garantistica della disciplina della convocazione: l'intervallo minimo tra prima e seconda convocazione non può essere eluso fissando la prima adunanza a ridosso della mezzanotte e la seconda nel pomeriggio del giorno immediatamente successivo, quando non siano ancora trascorse ventiquattro ore.
Sul piano pratico, la ricaduta è netta: per ridurre il rischio di impugnazioni, la seconda convocazione andrebbe programmata tenendo conto non soltanto della data, ma anche dell'orario della prima, così da assicurare un distacco temporale effettivo coerente con l'interpretazione accolta. Specularmente, chi intenda contestare la delibera ha interesse a cristallizzare, sin dall'inizio, la documentazione relativa alla convocazione (avviso e prova di ricezione) e a verificare con precisione l'intervallo tra le due adunanze; ciò si coordina con l'impostazione secondo cui i vizi del procedimento di convocazione, in quanto tipicamente riconducibili all'area dell'annullabilità, vanno fatti valere nei termini e con le condizioni dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., secondo la lettura che, a seguito della riforma, trova riscontro anche nell'art. 66 disp. att. c.c. (disciplina dell'omessa/tardiva/incompleta convocazione) .
Resta fermo che l'annullamento è stato pronunciato esclusivamente per vizio di convocazione, con assorbimento degli ulteriori motivi (innovazione vietata, mutamento di destinazione d'uso, quorum deliberativi e formalità ex art. 1117-ter c.c.): ciò conferma l'opportunità, nella pratica contenziosa, di calibrare sempre i motivi di impugnazione distinguendo quelli assorbenti da quelli subordinati, anche in funzione della possibile applicazione del criterio della "ragione più liquida".
Per ulteriori approfondimenti operativi collegati ai vizi di convocazione e al relativo onere probatorio, possono risultare utili, in termini generali, i seguenti contributi: Mancata convocazione e onere della prova e Avviso di convocazione respinto al mittente e conseguenze , nonché, con specifico riferimento alla struttura dell'avviso e ai possibili errori materiali, Data di convocazione errata e annullamento della delibera .
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
