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Il condomino dissenziente deve pagare le spese della lite transatta a condizioni favorevoli

Qualunque condòmino può dissentire dal proporre una causa o dal resistere ad un'azione legale.

Avv. Marco Borriello 
02 Lug. 2026

A seguito di alcuni lavori in condominio, potrebbe sorgere contrasto sull'esecuzione dell'appalto. Ad esempio, l'ente potrebbe contestare il mancato completamento di certe opere oppure potrebbe sostenere che gli interventi non sono stati realizzati a regola d'arte.

Insomma, per queste o per altre ragioni, la diatriba potrebbe spostarsi nelle aule giudiziarie. Ciò comporterebbe l'onere di affrontare delle spese processuali, per ipotesi quelle relative all'onorario del proprio legale, ma anche il rischio di pagare quelle derivanti da un eventuale soccombenza nella causa. Tuttavia, per quest'ultimo caso, per evitare tale prospettiva infausta, ogni condòmino potrebbe esprimere il cosiddetto dissenso alle liti.

Si è parlato di questo tema anche nel procedimento dinanzi al Tribunale di Monza, recentemente, culminato con la sentenza n. 1215 del 5 giugno 2026. L'occasione è stata l'impugnazione di un deliberato assembleare dove il consesso, a seguito di una transazione giunta nel corso di un'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ripartito tutte le spese del procedimento a carico dei vari condòmini, ivi compresi quelli che avevano espresso il dissenso alle liti.

Quest'ultimi, quindi, avevano contestato questa decisione ritendendola in contrasto con il disposto di cui all'art. 1132 cod. civ. Il condominio, invece, sosteneva di aver correttamente applicato questa norma. Ma cosa dice, esattamente, questo articolo di legge e quali sono le sue applicazioni?

Dissenso alle liti: cosa dice la legge?

L'assemblea di un condominio può votare, a maggioranza, di proporre un'azione legale. Ad esempio, decide di agire in risarcimento verso il presunto responsabile del danno arrecato ad una parte comune. Oppure, il consesso stabilisce di resistere alla domanda di pagamento del corrispettivo, avanzata dall'appaltatore per i lavori eseguiti nell'edificio.

Ebbene, in questi, come in altri casi, qualche condòmino potrebbe non essere convinto della bontà dell'iniziativa. In altri termini, qualche proprietario potrebbe temere che l'azione sia infondata, che il condominio rischi di perdere la causa e che l'ente sia condannato al pagamento delle spese processuali.

Perciò, in base a tale prospettiva, il condòmino potrebbe esprimere il proprio dissenso alle liti, ad esempio, dichiarandolo e facendolo verbalizzare durante l'assemblea oppure comunicandolo, formalmente, all'amministratore con una pec successiva alla riunione in cui è stato assente. In questo modo, all'esito sfavorevole della lite, il condòmino dissenziente eviterebbe di dover pagare le spese legali alla parte vincitrice «Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa (art. 1132 co. 1-2 cod. civ.)».

Una lite transatta a condizioni favorevoli equivale ad una causa vinta

Si è visto che un condòmino può esprimere il proprio dissenso alle liti. Fatto ciò, all'esito sfavorevole della vertenza, il dissenziente non è tenuto a pagare le spese alla parte vincitrice.

Invece, nel caso contrario, cioè all'esito favorevole del contenzioso, il condòmino deve farsi carico di tutte le spese del procedimento che non è stato possibile ottenere dalla controparte «Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente (art. 1132 co. 3 cod. civ.)». In tale circostanza, come afferma anche il Tribunale di Monza, la previsione del condòmino dissenziente sarà stata sbagliata e, quindi, anche tale soggetto dovrà concorrere nei costi dell'azione legale, avendo tratto utilità dalla vittoria della lite «In tale ipotesi è la "prognosi infausta" del condomino dissenziente a rivelarsi infondata, con l'esito della lite che arride alle ragioni del condominio e, quindi, anche del condomino dissenziente che, se abbia tratto una concreta utilità dal giudizio, sarà tenuto a concorrere nelle spese di lite che per qualsiasi ragione non sia stato possibile riscuotere dal soccombente».

Ebbene, fatta questa premessa, per il Tribunale di Monza, una transazione favorevole della lite con la controparte, dove, come nel caso in esame, ci si accorda per un corrispettivo da versare molto più basso di quello originariamente domandato, equivale ad un esito favorevole della vertenza. Perciò, in un'ipotesi come questa, il condòmino dissenziente è chiamato, correttamente, a contribuire, pro quota, a tutte le spese legali e la decisione assembleare in tal senso è del tutto legittima.

Considerazioni conclusive

Il ragionamento espresso dal Tribunale di Monza è in linea con il dettato dell'art. 1132 cod. civ. e, in particolare, con il comma 3 della norma citata. Il condominio, infatti, accordandosi per un importo molto inferiore al corrispettivo, originariamente, preteso dall'appaltatore, ha, di fatto, ottenuto un esito favorevole del contenzioso.

Perciò, ragionando in questi termini, la decisione del consesso di ripartire le spese procedurali tra tutti i proprietari, anche quelli dissenzienti alla lite, appare corretta o quanto meno coerente con la ratio della norma in materia.

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