In linea generale si può affermare che in sede assembleare per approvare il rendiconto non è sufficiente che la maggioranza dei votanti (teste) a favore sia rappresentativa di almeno un terzo del valore dell'edificio, ma è necessario altresì che coloro che abbiano votato contro l'approvazione non siano rappresentativi di un valore millesimale maggiore rispetto agli altri, anche se numericamente inferiori, occorrendo cioè che la maggioranza sia tale non solo relativamente al numero dei votanti a favore.
Per comprendere meglio il principio sembra utile prendere in considerazione una recente vicenda esaminata dal Tribunale di Lecce (sentenza 21 maggio 2025 n. 1620)
La lite prende l'avvio dalla impugnazione di una delibera condominiale approvativa del rendiconto.
Gli impugnanti notano che la delibera non era stata approvata dalla maggioranza prevista dall'art. 1136 c.c., comma 3, atteso che i 18 condomini contrari detenevano un valore proprietario (pari a 539,917 millesimi) superiore a quello dei 30 condomini favorevoli (pari a 421,001 millesimi).
Il Tribunale ha affermato che tale delibera non è stata validamente approvata, stante il voto contrario di condomini aventi un valore millesimale superiore a quello dei condomini favorevoli.
Il quorum deliberativo previsto dal 3 comma dell'art. 1136 c.c. per la validità delle delibere condominiali adottate in seconda convocazione deve rappresentare la maggior parte degli intervenuti all'assemblea, sia per numero (c.d. maggioranza per teste) sia per valore (o millesimi).
Secondo il Tribunale non vi è ragione per ritenere che la riforma della disciplina del condominio di cui alla legge 220 del 2012 abbia comportato il superamento di tale principio.
