Reiterati messaggi di posta elettronica dal contenuto gravemente offensivo, inviati da una condomina all'amministratore, possono fondare il risarcimento del danno non patrimoniale quando i giudici di merito accertino la lesione dell'onore e del decoro della persona offesa e la protrazione della condotta per un apprezzabile arco temporale. È questo il nucleo della decisione resa dalla Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza 10 marzo 2026, n. 5378.
Il punto va subito precisato sul piano della corretta qualificazione giuridica: il provvedimento non riguarda l'oltraggio a pubblico ufficiale né attribuisce rilievo alla pretesa qualità dell'amministratore quale pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 341-bis c.p. Il giudizio si colloca invece sul terreno della responsabilità civile da offese dirette alla persona, nel quadro successivo alla depenalizzazione dell'ingiuria operata dal d.lgs. n. 7/2016, che ha trasferito la tutela sul piano civilistico, con possibile risarcimento del danno e, nei casi previsti, con sanzione pecuniaria civile.
La vicenda
L'amministratore conveniva in giudizio una condomina deducendo che, nell'arco di circa due anni, essa gli aveva inviato numerose e-mail dal contenuto ingiurioso e chiedendone la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale. Il Giudice di pace accoglieva la domanda e liquidava euro 3.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese di lite.
La convenuta proponeva appello, ma il Tribunale, in funzione di giudice del gravame, confermava integralmente la decisione. Seguiva il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La decisione
Con il primo motivo la ricorrente invocava, tra l'altro, l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 7/2016, sostenendo che le espressioni offensive sarebbero state determinate dallo stato d'ira provocato dal ritardo con cui l'amministratore avrebbe trasmesso documenti necessari per un rogito. Insisteva inoltre sul fatto che le e-mail fossero state inviate al solo destinatario, fuori da un contesto collettivo, e che non vi fosse prova del patimento sofferto dalla controparte.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per una duplice ragione. Anzitutto ha rilevato la violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., poiché le richieste documentali richiamate dalla ricorrente non erano state puntualmente localizzate negli atti. In secondo luogo ha osservato che, al di là della formale denuncia di violazione di legge, il ricorso mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità.
Il passaggio decisivo della motivazione è netto: "il Tribunale in funzione di giudice d'appello, lungi dal violare le invocate norme, condividendo quanto già ritenuto dal Giudice di pace in primo grado, ha ritenuto insussistente l'asserito stato d'ira nonché la pretesa provocazione suscitata dal comportamento negligente dell'amministratore di condominio, confermando il quantum di risarcimento liquidato per il danno non patrimoniale sofferto (…) a causa delle espressioni ingiuriose contenute nei numerosi messaggi di posta elettronica (…) in un considerevole arco temporale".
La Corte, quindi, non ha enunciato una regola astratta sul rapporto tra l'esimente prevista dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 7/2016 e il risarcimento del danno; ha piuttosto preso atto che, nel caso concreto, i giudici di merito avevano escluso in fatto sia lo stato d'ira sia la provocazione, e che tale apprezzamento non era sindacabile in cassazione nei termini proposti.
Con il secondo motivo la ricorrente deduceva omesso esame di un fatto decisivo, lamentando la mancata valorizzazione di una dichiarazione testimoniale e la mancata ammissione di altre prove. Anche questa censura è stata dichiarata inammissibile: la decisione ribadisce che la mancata ammissione delle prove non integra un "fatto storico" ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. e che, anche sotto tale profilo, la doglianza tendeva a censurare valutazioni di merito.
Il dato davvero rilevante, sul piano sostanziale, è che la tutela riconosciuta all'amministratore discende dalla prova di una pluralità di comunicazioni direttamente offensive, reiterate nel tempo. Proprio perché le e-mail erano indirizzate al solo amministratore, il tema non era quello della diffamazione in senso tecnico, che richiede la comunicazione con più persone, ma quello dell'offesa diretta alla persona lesa, oggi rilevante sul piano civile dopo la riforma del 2016.
I riferimenti giurisprudenziali
- Cass., Sez. U., 18 marzo 2022, n. 8950: il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui la censura si fonda, con puntuale localizzazione processuale; in difetto opera l'inammissibilità. È il primo rilievo valorizzato anche nell'ordinanza in esame.
- Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053: l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito. Il richiamo è coerente con la declaratoria di inammissibilità del secondo motivo.
- Cass., 16 aprile 2024, n. 10161: l'accertamento dei fatti e la valutazione delle risultanze istruttorie spettano al giudice di merito e non possono essere rivalutati in sede di legittimità. L'ordinanza si colloca in questa linea, escludendo che il giudizio di cassazione possa trasformarsi in un nuovo giudizio sul merito della vicenda.
- Trib. Pavia, 13 gennaio 2022, n. 41: dopo la depenalizzazione dell'ingiuria, l'offesa recata all'amministratore trova tutela sul piano civilistico, con possibile risarcimento del danno non patrimoniale e, ricorrendone i presupposti, con applicazione della sanzione pecuniaria civile; la decisione è utile anche perché distingue l'offesa diretta dalla diffamazione quando la comunicazione raggiunga terzi.
- Trib. Aosta, 12 ottobre 2022, n. 308: le ingiurie rivolte direttamente all'amministratore possono integrare l'illecito civile di cui al d.lgs. n. 7/2016 e giustificare il ristoro del danno non patrimoniale, secondo una linea coerente con quella recepita dall'ordinanza del 2026.
Considerazioni conclusive
La decisione conferma che, dopo la depenalizzazione dell'ingiuria, l'invio reiterato di e-mail gravemente offensive all'amministratore può integrare un illecito civile risarcibile quando il giudice accerti il contenuto ingiurioso delle comunicazioni, la loro reiterazione e la concreta lesione dell'onore e del decoro della persona offesa.
Il risultato si inserisce nella linea già seguita dalla giurisprudenza di merito che riconosce tutela civilistica piena alle offese dirette all'amministratore e distingue, sul piano strutturale, l'ingiuria civile dalla diffamazione: nel primo caso rileva la comunicazione offensiva indirizzata alla persona offesa; nel secondo assume rilievo la divulgazione a più soggetti. In tal senso v. Diffamazione e ingiuria contro l'amministratore e, per un approfondimento applicativo sul danno non patrimoniale da ingiurie dirette, può vedersi anche Ingiurie contro l'amministratore di condominio.
I precedenti richiamati delimitano anche il perimetro della pronuncia. Le decisioni di merito confermano la risarcibilità dell'offesa diretta, ma mostrano che la tutela resta ancorata alla verifica concreta del linguaggio adoperato, del superamento dei limiti del diritto di critica e della prova del pregiudizio arrecato; sul piano processuale, gli arresti di legittimità ribadiscono che provocazione, stato d'ira, selezione delle prove e ricostruzione del fatto non possono essere riproposti in cassazione come se si trattasse di una nuova valutazione del merito.
Ne emerge, in definitiva, una tutela civile effettiva della dignità personale dell'amministratore, applicabile anche alle comunicazioni private, purché l'offesa sia provata nella sua consistenza e nella sua incidenza lesiva, senza alcuna trasposizione sul diverso terreno dell'oltraggio a pubblico ufficiale.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
