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Ingiurie contro l'amministratore di condominio

L'azione civile di risarcimento con applicazione della sanzione civile pecuniaria. Un caso concreto.

Avv. Eliana Messineo 
01 Dic. 2022

Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Aosta, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Aosta ha condannato un condomino a risarcire all'Amministratore di condominio il danno non patrimoniale per le ingiurie rivolte ai danni del predetto oltre a parte delle spese di lite.

Occorre premettere che l'ingiuria non costituisce più reato bensì illecito civile rinvenibile nell'art. 4 comma1 del D.lgs. 7 del 2016 come la condotta di "chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con critti o disegni, diretti alla persona offesa", prevedendosi una sanzione pecuniaria civile tra Euro 100,00 ed Euro 8.000,00.

Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 7/2016 il Giudice competente in via ordinaria a conoscere la domanda di risarcimento danno può applicare o meno la sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.

Vediamo il caso deciso dal Tribunale di Aosta con sentenza n. 308 del 12 ottobre 2022.

La vicenda

L' Amministratore di due condomìni conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Aosta un condomino chiedendo che venisse dichiarato responsabile dell'illecito civile di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 7 del 2016 per le gravi ingiurie rivoltegli nonché che venisse, conseguentemente, condannato al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali oltre che alla corresponsione di una sanzione pecuniaria civile da determinarsi tenendo conto della gravità della violazione commessa, delle modalità delle circostanze di luogo e di tempo in cui la stessa era stata posta in essere, il tutto entro i limiti di competenza del Giudice di Pace.

In particolare, l'Amministratore rappresentava che il condomino si era presentato presso il suo ufficio per richiedere alcune informazioni in merito alla ricezione di una e-mail con la quale veniva comunicata la provvisoria interruzione della rete idrica del condominio e che, nonostante la disponibilità a fornire al condòmino tutte le informazioni da lui richieste, questi assumeva un atteggiamento aggressivo ed iniziava ad inveire con gravi ingiurie.

Sicché, l'Amministratore invitava il condomino ad allontanarsi dall'ufficio, ma lo stesso, in risposta a tale invito, gli scagliava contro, un fermacarte in legno che solo per pochi centimetri riusciva a scansare.

A seguito della vicenda, l'Amministratore al fine di scongiurare il verificarsi di analoghi spiacevoli episodi e in considerazione delle offese e delle aggressioni ricevute, si vedeva costretto a rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico di amministratore di entrambi i condomìni.

All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace dichiarava il condomino convenuto responsabile dell'illecito allo stesso addebitato, condannandolo a risarcire all'Amministratore di condominio il danno non patrimoniale dallo stesso subìto oltre alle spese legali e al pagamento di una somma di denaro a titolo di responsabilità aggravata, con interessi ex art. 1284 4 comma c.c. Visti gli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 7/2016 poneva a carico del convenuto condomino la sanzione pecuniaria civile quantificata in Euro 2.000,00.

Il Giudice di Pace, pertanto, accoglieva solo in parte la domanda promossa dall'Amministratore di condominio con riferimento al solo danno non patrimoniale rigettando nel resto la domanda risarcitoria con riferimento al danno patrimoniale.

Il condomino proponeva appello dinanzi al Tribunale di Aosta adducendo tre motivi a sostegno dell'impugnazione:

  1. la nullità della sentenza per mancata menzione nel dispositivo del rigetto della domanda di risarcimento danno patrimoniale pur avendola rigettata in motivazione;
  2. la nullità della sentenza in relazione alla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
  3. nullità della pronuncia sul danno morale viziata in quanto emessa ultra petita.

Ingiurie contro l'amministratore di condominio. Le motivazioni della pronuncia 1) La carenza nel dispositivo del rigetto della domanda attrice di risarcimento dei danni patrimoniali non configura nullità della sentenza

Il Tribunale ha ritenuto tale motivo di impugnazione destituito di fondamento atteso che il Giudice di Pace aveva accolto in parte la domanda di condanna per le ragioni indicate in motivazione ossia per il solo danno non patrimoniale rigettando nel resto la domanda risarcitoria con riferimento al danno patrimoniale espressamente motivando sul punto circa l'insussistenza del pregiudizio lamentato.

Per il Tribunale, il rigetto emergeva anche dal dispositivo essendo in esso contenuta la generica ma chiara locuzione "disattesa ogni diversa istanza o domanda delle parti".

2) La nullità della sentenza di primo grado in relazione alla condanna per lite temeraria

Il Tribunale ha ritenuto tale motivo fondato avallando le ragioni sostenute dall'appellante condomino circa la nullità della sentenza con riferimento alla condanna per lite temeraria.

Per il Tribunale, il Giudice di primo grado non avrebbe dovuto condannare il convenuto alla responsabilità aggravata per una serie di motivi che possono essere riassunti come di seguito:

  • La condanna ex art. 96 c.p.c. può essere posta: a) a base della condanna al risarcimento dei danni ai sensi del comma 1 oppure b) a base della condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi del comma 3.
  • La condanna per responsabilità aggravata posta a base della condanna al risarcimento dei danni (comma 1) non può prescindere dalla prova del danno;
  • La condanna per responsabilità aggravata posta a base della condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata (comma 3) prescinde dall'esistenza di un danno ed ha natura sanzionatoria.
  • La condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 1 richiede la domanda della parte ossia è pronunciabile solo su istanza di parte; nella specie la detta istanza non era stata formulata.

La condanna ai sensi del comma 3 è pronunciabile d'ufficio.

Per il Tribunale, la pronuncia di primo grado non poteva considerarsi resa ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. (nonostante il richiamo alla detta norma fatto dal GdP nella motivazione della sentenza) avendo il Giudice inteso affermare la responsabilità aggravata in capo al convenuto, con conseguente sua condanna al risarcimento, in favore dell'attrice, dell'ulteriore danno.

In mancanza di specifica istanza di parte, dunque, il GdP non avrebbe potuto dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. comma 1. Non solo, ma non avrebbe potuto neanche dichiararla con riferimento al comma 3 anche in considerazione del fatto che entrambe le condanne (al risarcimento del danno ai sensi del comma 1 ed al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi del comma 3) richiedono la totale soccombenza della parte nei cui confronti sono state pronunciate.

Nella specie, non poteva dirsi che il convenuto fosse stato totalmente soccombente in primo grado in quanto la domanda risarcitoria di parte attrice con riferimento al danno patrimoniale era stata rigettata.

3) Vizio di ultra petita della sentenza.

La sentenza di primo grado è stata ritenuta viziata in quanto emessa ultra petita per essere il GdP andato oltre la sua competenza per valore in quanto nella liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale doveva tenersi conto dell'importo totale richiesto anche a titolo di risarcimento danni patrimoniali.

Il Tribunale di Aosta ha pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, rideterminato la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale nei limiti della propria competenza per valore ed annullato la condanna al risarcimento del danno a titolo di responsbailità aggravata ex art. 96 cpc.

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