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Compenso straordinario per l'amministratore e revoca dell'incarico: quanto pagare?

Un compenso ad hoc previsto dall'assemblea a favore dell'amministratore rientra pur sempre nell'ambito delle prestazioni d'opera intellettuale.

Avv. Marco Borriello 
24 Set. 2025

Nelle dinamiche condominiali, non di rado contraddistinte da contestazioni e dissidi con l'amministratore, può rientrare anche la revoca dell'incarico al professionista prima che il mandato scada naturalmente. Si tratta, infatti, di una circostanza non infrequente alla quale segue, altrettanto spesso, la diatriba sul compenso dovuto.

È accaduto ciò anche nel caso appena conclusosi con la sentenza n. 4318 del 26 agosto 2025 emessa dal Tribunale di Catania. Più precisamente, all'ufficio etneo è spettato il compito di valutare un'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ex amministratore di un fabbricato a carico di un condominio gestito in precedenza.

La somma in contestazione era di poco superiore ai 5000 euro e riguardava un compenso straordinario che l'assemblea dell'edificio aveva riconosciuto all'ex amministratore per l'assistenza amministrativa che il professionista avrebbe dovuto prestare in relazione ai lavori straordinari diretti al miglioramento sismico del condominio. La parte opposta sosteneva di non aver ricevuto alcun pagamento nonostante il lavoro svolto.

Per la parte opponente, invece, l'onorario non era dovuto, in quanto non era stata eseguita alcuna prestazione che meritasse il corrispettivo originariamente previsto.

Pertanto, all'ufficio etneo è spettato il compito di stabilire torti e ragioni nella vicenda, non senza precisare, in tema di compenso straordinario per l'amministratore e revoca dell'incarico, quanto si deve pagare all'ex rappresentante del fabbricato.

Mancato pagamento compenso straordinario amministratore: quale prova per il decreto ingiuntivo e per la successiva azione ordinaria?

Nella vicenda in commento, l'ex amministratore di un condominio aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Catania a seguito del mancato pagamento del compenso straordinario riconosciutogli dall'assemblea.

In particolare, a sostegno della pretesa ingiunzione, aveva depositato la fattura emessa e rimasta insoddisfatta.

Ebbene, per l'opponente condominio, l'azione creditoria era sprovvista di adeguato fondamento probatorio. Non era possibile, infatti, ottenere ragione del proprio diritto non dimostrando, adeguatamente, di aver concretamente eseguito la prestazione descritta in fattura ed oggetto dell'incarico.

A tale riguardo, però, Il Tribunale di Catania ha ricordato che l'eventuale insufficienza della documentazione a supporto del credito azionato in via monitoria non è motivo per negare la concessione del decreto ingiuntivo e tanto meno impedisce di comprovare le proprie ragioni successivamente.

È, infatti, all'interno del successivo procedimento ordinario di opposizione che il creditore dovrà e potrà produrre tutti gli elementi probatori idonei a giustificare la propria pretesa «il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine di giudicato e che instauratosi a seguito dell'opposizione il contraddittorio, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli onere alligatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria con riferimento alla situazione id fatto esistente al moneto della sentenza ( cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 15026/05; 6663/02) - Si osserva che è, pertanto, ininfluente, ai fini della decisione, l'eventuale insufficiente documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo lamentata dall'opponente dovendosi, in questo giudizio a cognizione piena, giudicare della fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria».

Compenso straordinario per l'amministratore e revoca dell'incarico: l'onorario va ridotto?

Il compenso ad hoc previsto dall'assemblea a favore dell'amministratore, ad esempio, per l'assistenza amministrativa che il professionista deve prestare in relazione ai lavori straordinari diretti al miglioramento sismico del condominio, rientra pur sempre nell'ambito delle prestazioni d'opera intellettuale.

Ebbene, come ricordato dal Tribunale di Catania in occasione della sentenza in commento, l'incarico in questione può essere revocato in ogni momento, purché il cliente provveda al pagamento delle attività sin lì svolte dal professionista «si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2237 cod. civ., nel caso in cui l'amministratore del condominio venga revocato dall'incarico prima della conclusione dei lavori straordinari ha diritto al compenso straordinario già deliberato dall'assemblea condominiale ma solo in proporzione al lavoro svolto fino al momento del recesso - Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta (art. 2337 cod. civ.)».

Proprio ciò che era accaduto nel caso oggetto della sentenza in esame, dove il recesso era avvenuto durante l'esecuzione della prestazione commissionata e dove l'incarico non era stato completato.

Il Tribunale di Catania ha, quindi, valutato le attività svolte dal professionista sino al momento della revoca e ha ridotto, proporzionalmente, il compenso dovutogli rispetto a quello originariamente previsto, in piena adesione con l'art. 2337 cod. civ.

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