Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

L'amministratore revocato ha diritto al compenso straordinario nella misura del lavoro effettivamente svolto

Il diritto al compenso straordinario dell'amministratore revocato viene riconosciuto solo in proporzione alle attività effettivamente svolte fino alla cessazione anticipata dell'incarico.

CondominioWeb Lex AI 
02 Set. 2025

Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 4318 del 26 agosto 2025, si è pronunciato in tema di compenso straordinario spettante all'amministratore di condominio nel caso di revoca assembleare dell'incarico prima della conclusione dei lavori straordinari per i quali era stato deliberato un compenso aggiuntivo.

La decisione ha valorizzato la necessità di commisurare il diritto al compenso alle attività effettivamente svolte, sulla base della documentazione prodotta e delle risultanze istruttorie, richiamando l'applicazione dell'art. 2237 c.c. al rapporto tra amministratore e condominio.

La vicenda

L'amministratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio per il pagamento del compenso straordinario, già deliberato dall'assemblea, relativo alla gestione delle opere di miglioramento sismico dell'edificio, finanziate da contributo comunale.

Il condominio proponeva opposizione sostenendo che, a seguito delle sospensioni dei lavori appaltati e della successiva revoca dell'incarico (avvenuta prima della conclusione degli stessi), l'amministratore non avrebbe svolto alcuna attività riconducibile all'incarico affidatogli, o comunque ne avrebbe svolta solo una parte, tale da giustificare eventualmente un compenso ridotto.

L'amministratore si costituiva resistendo all'opposizione, documentando le attività svolte - tra cui la firma dei verbali di sospensione e ripresa lavori, la presentazione del SAL n. 2 agli enti pubblici, il rinnovo delle polizze assicurative e la presenza ai sopralluoghi - e chiedeva la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.

La decisione

Il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione del condominio, ritenendo che l'amministratore avesse effettivamente svolto parte delle attività straordinarie oggetto dell'incarico fino alla revoca intervenuta prima della conclusione dei lavori. In particolare:

  • È stato accertato che l'amministratore aveva espletato le attività fino al secondo SAL (Stato Avanzamento Lavori), mentre i lavori relativi al terzo SAL non erano ancora iniziati al momento della revoca.
  • Il giudice ha valorizzato sia la documentazione prodotta dall'amministratore sia le dichiarazioni testimoniali raccolte in giudizio, dalle quali risultava che lo stesso aveva operato con diligenza e correttezza fino alla data di revoca.
  • Richiamando l'art. 2237 c.c., il Tribunale ha affermato che, in caso di revoca dell'incarico prima della conclusione dei lavori straordinari, l'amministratore ha diritto al compenso straordinario deliberato, ma solo in proporzione al lavoro svolto.
  • Sulla base delle risultanze istruttorie, il Tribunale ha determinato il compenso dovuto in misura pari a due terzi di quello originariamente stabilito dall'assemblea (ossia € 3.670,00 su € 5.500,00), corrispondente alle attività effettivamente eseguite fino alla revoca.
  • Il decreto ingiuntivo è stato revocato e il condominio è stato condannato a corrispondere all'amministratore il solo importo così rideterminato, oltre interessi dalla domanda al soddisfo; le spese processuali sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza.
  • Sono stati dichiarati inammissibili ed espunti gli atti i documenti prodotti dall'opponente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., poiché tardivi.

I principali passaggi motivazionali sono stati così formulati dal giudice:

  • "Deve quindi ritenersi provato che l'opposto ha svolto con diligenza, correttezza e tempestività l'incarico ricevuto fino alla sua revoca avvenuta prima della conclusione dei lavori e che pertanto ha diritto a percepire il compenso straordinario già deliberato nei suoi confronti ma solo in proporzione alle attività effettivamente svolte."
  • "Considerato che l'opponente ha espletato le attività fino al secondo Sal, il compenso dovutogli dal condominio può quantificarsi in €.3.670,00 equivalente ai due terzi della somma complessiva €5.500,00 deliberata dall'assemblea condominiale per lo svolgimento dell'attività straordinaria residua al momento delle dimissioni del precedente amministratore."

I riferimenti giurisprudenziali

La sentenza richiama espressamente l'art. 2237 c.c., ritenendolo applicabile al rapporto tra amministratore e condominio quanto alle conseguenze economiche del recesso anticipato dall'incarico, in termini di compenso proporzionato all'opera svolta sino alla revoca.

Viene inoltre richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di natura e limiti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ., sez. II, n. 15026/2005; n. 6663/2002).

Considerazioni conclusive

La pronuncia conferma il principio per cui la revoca anticipata dell'incarico non esclude il diritto dell'amministratore al compenso straordinario deliberato, che va tuttavia commisurato alle prestazioni effettivamente rese fino alla revoca. Il criterio di proporzionalità rispetto all'attività svolta, espressamente applicato dal giudice, è ricollegato all'art. 2237 c.c. In mancanza di prova delle attività ulteriori, il compenso è stato rideterminato nei limiti di quanto accertato, con revoca del decreto ingiuntivo originario e condanna del condominio al pagamento della somma proporzionata.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento