Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Canna fumaria: se la fuliggine entra in casa il giudice può imporre un nuovo abbattitore

L'intervento urgente non richiede necessariamente la chiusura dell'attività e può tradursi in prescrizioni tecniche mirate e immediatamente eseguibili.

CondominioWeb Lex AI 
19 Mar. 2026

Quando le emissioni di fuliggine provenienti da una canna fumaria incidono in modo attuale sulla salute e sulla vivibilità degli appartamenti, il ricorso d'urgenza è utilizzabile anche per ottenere, prima del giudizio di merito, misure tecniche immediatamente idonee a ridurre le propagazioni entro limiti tollerabili. L'ordinanza del Tribunale di Cagliari del 7 marzo 2026 si colloca in questa linea e valorizza, ai fini del fumus boni iuris, la prova documentale della presenza di residui di fuliggine negli alloggi e sui balconi, nonché il loro collegamento causale con l'attivazione della canna fumaria della pizzeria.

Il punto centrale della decisione è netto: quando la propagazione di fuliggine è già in atto e incide sul bene salute, il giudice può intervenire in sede cautelare ordinando gli accorgimenti concretamente idonei a contenere le immissioni. In questa vicenda la misura non è stata l'inibizione dell'attività, ma la sostituzione dell'abbattitore con altro capace di assicurare una riduzione almeno pari al 95% delle emissioni.

La vicenda

Il condominio ricorrente ha agito ex art. 700 c.p.c. nei confronti della società che gestiva una pizzeria aperta in uno stabile adiacente, deducendo che, sin dall'avvio dell'attività nel dicembre 2023, dalla canna fumaria asservita al forno a legna provenivano odori e fuliggine che si insinuavano nelle abitazioni dei partecipanti e si depositavano negli ambienti interni ed esterni.

Nel ricorso venivano richiamati, da un lato, l'art. 844 c.c., sul superamento della normale tollerabilità delle immissioni, e, dall'altro, l'art. 890 c.c., sotto il profilo della collocazione della canna fumaria al di sotto del colmo del tetto dell'edificio vicino. Il periculum in mora era individuato sia nel peggioramento delle abitudini di vita dei residenti sia nel rischio per la salute connesso all'inalazione di polveri di particolato carbonioso.

La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che la canna fumaria fosse conforme alle norme tecniche vigenti, che un'ordinanza sindacale avesse già imposto nel 2024 l'installazione di un abbattitore di fumi, che tale presidio avesse ridotto dell'80-90% le emissioni e che, comunque, mancasse la prova della provenienza delle immissioni dalla pizzeria o del superamento della soglia di tollerabilità.

La decisione

La motivazione muove dalla ricostruzione dei presupposti generali della tutela d'urgenza. Il giudice ricorda che l'art. 700 c.p.c. richiede cumulativamente fumus boni iuris e periculum in mora e precisa, con passaggio decisivo, che "la prova del pregiudizio incontra un alleggerimento dell'onere della prova, quanto agli elementi dell'imminenza e dell'irreparabilità, in capo al ricorrente nel caso in cui siano coinvolti diritti assoluti della persona di rilievo costituzionale".

Su questa base, il Collegio ritiene provato il fumus, inteso come verosimile lesione in atto del diritto alla salute. La decisione valorizza due elementi istruttori: le riproduzioni fotografiche e il verbale di accertamento redatto dal personale della ASL. Proprio quest'ultimo viene considerato determinante perché attesta che le tracce di fuliggine erano comparse dopo l'attivazione della canna fumaria, si erano depositate su una superficie pulita immediatamente prima e non risultavano altre canne fumarie nelle vicinanze.

Il passaggio più significativo della motivazione è quello in cui si afferma che "la presenza di tracce di fuliggine sugli ambienti […] coincidente con l'accensione della canna fumaria da parte della resistente, stante la nocività per la salute di tali propagazioni, consente di ritenere provata l'esistenza di una lesione in atto a tale diritto fondamentale". La ratio non è quindi fondata, in questa fase, sulla sola irregolarità edilizia o sulle distanze, ma sull'accertata propagazione di fuliggine e sulla sua incidenza attuale sul bene salute.

Anche il periculum in mora viene ritenuto sussistente con argomentazione lineare: "l'esistenza di tali propagazioni configuri un pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile per il bene salute", poiché quest'ultimo, una volta leso, non è suscettibile di reintegrazione per equivalente. L'attualità della compromissione rende dunque giustificato l'intervento cautelare.

Coerentemente con questa impostazione, l'ordinanza accoglie il ricorso e dispone, entro sessanta giorni, la sostituzione dell'abbattitore con altro impianto idoneo ad assicurare una riduzione almeno del 95% delle emissioni di fuliggine. È un passaggio importante: il giudice non si limita ad accertare l'illiceità delle immissioni, ma individua anche una misura tecnica specifica, calibrata sulla concreta situazione emersa dagli atti.

I riferimenti giurisprudenziali

  • Cass. civ., 11 aprile 2006, n. 8420: l'azione ex art. 844 c.c. è esperibile anche quando la tutela richiesta sia funzionale alla protezione della salute del soggetto esposto alle immissioni.
  • Cass. civ., 5 agosto 2011, n. 17051: in presenza di una lesione in atto del diritto alla salute, prevalente rispetto alle esigenze della produzione, sussiste l'obbligo di ridurre le immissioni e ricondurle entro limiti tollerabili; il giudice può individuare gli accorgimenti idonei in concreto.
  • Cass. civ., 12 luglio 2016, n. 14180: conferma la centralità del diritto alla salute nel giudizio ex art. 844 c.c. e la conseguente necessità di contenere le immissioni lesive.
  • Trib. Vallo della Lucania, 8 gennaio 2026, n. 54: la preesistenza della canna fumaria non vale, da sola, a legittimare immissioni di fumo accertate come intollerabili; resta azionabile la tutela inibitoria, secondo le condizioni concrete dei luoghi e degli accertamenti tecnici. Sul punto v. anche Immissioni di fumo e preesistenza della canna fumaria
  • Trib. Roma, 5 settembre 2022, n. 12880: in una diversa fattispecie è stata esclusa la legittimazione del condominio ad agire quando venga fatta valere soltanto la tutela del diritto alla salute dei singoli condomini, trattandosi di diritto personale; il profilo segnala un limite applicativo da valutare in rapporto al contenuto effettivo della domanda proposta. In argomento v. anche Canna fumaria e limiti della tutela azionata dal condominio

Considerazioni conclusive

Quando la fuliggine proveniente da una canna fumaria è già riscontrabile negli alloggi e sui balconi e tale propagazione è causalmente riferibile all'impianto, la tutela d'urgenza può tradursi in un ordine tecnico immediatamente conformativo, diretto a ridurre le emissioni entro limiti tollerabili a protezione del bene salute. La soluzione accolta è coerente con l'indirizzo di legittimità che, in materia di immissioni, assegna rilievo primario alla salute e alla normale abitabilità dell'immobile, ammettendo misure inibitorie o correttive concretamente calibrate sulla fonte del pregiudizio; nello stesso solco si colloca anche l'orientamento di merito che esclude qualsiasi automatica rilevanza sanante della preesistenza della canna fumaria rispetto all'accertata intollerabilità delle emissioni. Sul punto v. anche Immissioni di fumo e preesistenza della canna fumaria.

Il profilo che delimita la portata operativa di questa linea riguarda soprattutto la legittimazione ad agire. Quando la domanda è costruita come tutela del solo diritto alla salute dei singoli partecipanti, viene in rilievo l'orientamento più restrittivo che nega al condominio, quale ente di gestione, la titolarità dell'azione fondata esclusivamente su un diritto personale. La chiusura del quadro interpretativo è quindi abbastanza netta: la protezione cautelare contro le immissioni nocive è pienamente praticabile e può sfociare in prescrizioni tecniche specifiche; resta però decisiva la corretta individuazione del bene giuridico dedotto in giudizio e del soggetto che lo fa valere, perché proprio da questo passaggio dipende l'ampiezza della tutela concretamente ottenibile. In tal senso v. Canna fumaria e limiti della tutela azionata dal condominio.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento


Canna fumaria privata su terrazzo condominiale

È legale installare la propria canna fumaria sul terrazzo o sul lastrico condominiali, purché non venga impedito anche agli altri di fare lo stesso.. In tema di condominio, uno degli argomenti più dibattuti