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Caduta su area condominiale per pavimentazione dissestata e scarsa illuminazione: responsabilità del condominio

I presupposti della responsabilità da custodia con particolare riguardo alla prova del nesso causale, all'incidenza del comportamento del danneggiato e ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale.

Avv. Eliana Messineo 
18 Giu. 2026

Con la sentenza n. 8164 del 18 maggio 2026, il Tribunale di Napoli ha affrontato il tema della responsabilità del condominio per i danni cagionati da cattiva o assente manutenzione delle aree comuni soffermandosi sui presupposti della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., sull'incidenza della conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato e sui criteri di liquidazione del danno non patrimoniale. La decisione ha affermato la responsabilità del condominio per la caduta di un condòmino provocata dalla presenza di pavimentazione sconnessa, scarsa illuminazione e ostacoli lungo il viale di accesso al fabbricato, escludendo invece ogni responsabilità del Comune in ragione della natura privata dell'area.

Fatto e decisione

Un condòmino agiva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. del Condominio nonché il risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro verificatosi nell'area antistante il portone condominiale.

In particolare, l'attore affermava che una sera, verso le 18.30, mentre saliva sul marciapiede antistante il portone condominiale, perdeva l'equilibrio a causa del dissesto della pavimentazione e della scarsa illuminazione del viale antistante il portone condominiale andando ad impattare violentemente con il volto contro una fioriera in cemento collocata lateralmente alla rampa di accesso per disabili.

Esponeva che a seguito dell'incidente veniva trasportato al Pronto Soccorso dove gli venivano diagnosticate "trauma cranico non commotivo con ferita lacero contusa in regione frontale e frattura delle ossa e spine nasali", con prognosi di giorni dieci.

Rappresentava, inoltre, di avere successivamente effettuato visite specialistiche maxillo-facciali, esami diagnostici ed accertamenti odontoiatrici, all'esito dei quali erano stati riscontrati postumi permanenti di natura estetico-funzionale e lesioni dentarie conseguenti all'urto con la fioriera condominiale.

L'attore attribuiva il sinistro alla cattiva manutenzione dell'area condominiale ed alla inadeguata illuminazione del viale di accesso al fabbricato.

Si costituiva in giudizio il Condominio il quale contestava la ricostruzione del fatto storico e la sussistenza dei presupposti della responsabilità invocata. Chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della propria compagnia assicuratrice, al fine di essere eventualmente manlevato in caso di accoglimento della domanda risarcitoria.

Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice del Condominio eccependo preliminarmente la nullità ed inammissibilità della domanda per asserita genericità dell'atto introduttivo e contestando, altresì, la prova della titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio.

La compagnia assicuratrice sosteneva, in particolare, che il marciapiede luogo dell'evento, pur se prospiciente il fabbricato condominiale, era destinato ad uso pubblico e che gli obblighi di manutenzione e custodia dovevano, pertanto, gravare sul Comune, quale ente proprietario o comunque gestore della sede viaria aperta al pubblico transito. Richiamava, a tal fine, la giurisprudenza in tema di responsabilità della pubblica amministrazione per manutenzione dei marciapiedi e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del Comune.

Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva il Comune eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto azionato nei propri confronti, il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo che l'area fosse privata e pertinenziale al fabbricato. A sostegno di tale assunto richiamava la documentazione amministrativa prodotta in giudizio ed evidenziava che la stessa illuminazione dell'area era sempre stata gestita direttamente dal Condominio, il quale aveva anche collocato la fioriera contro cui l'attore aveva impattato.

Nel merito, il Comune contestava comunque la sussistenza dei presupposti della responsabilità invocata, richiamando la giurisprudenza formatasi in materia di responsabilità della pubblica amministrazione per insidia stradale e sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. in ragione dell'estensione della rete viaria e della impossibilità di esercitare un controllo continuo sulle strade aperte al pubblico transito.

Istruita la causa mediante prove testimoniali e interrogatorio formale dell'attore e disposta una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, il Tribunale ha accertato la responsabilità del Condominio ex art. 2051 c.c., condannandolo al risarcimento dei danni sia non patrimoniali (biologico e morale) sia patrimoniali (spese mediche sostenute e da sostenersi) e ha condannato la compagnia assicuratrice del Condominio a manlevarlo nei limiti della polizza. Ha, invece, rigettato tutte le domande nei confronti del Comune.

Considerazioni conclusive

Il Tribunale di Napoli ha ricondotto la fattispecie in esame all'art. 2051 c.c., norma che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia. Tale forma di responsabilità presuppone l'esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto e la cosa che ha prodotto il danno, nonché la prova, gravante sul danneggiato, del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo. Una volta fornita tale prova, incombe sul custode l'onere di dimostrare il caso fortuito, inteso quale fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso eziologico.

Al fine di individuare il soggetto responsabile, il Condominio o il Comune, quest'ultimo chiamato in causa dalla compagnia assicuratrice sul presupposto che il marciapiede fosse destinato all'uso pubblico, il Tribunale ha verificato previamente se l'area ove si era verificato il sinistro fosse privata (condominiale) o comunale concludendo, sulla base di una serie di elementi quali la documentazione fotografica e amministrativa, che l'area rientrasse nella disponibilità materiale e giuridica del Condominio e che, pertanto, fosse quest'ultimo il soggetto tenuto agli obblighi di custodia e manutenzione.

Una volta accertato che la pavimentazione era dissestata, che l'illuminazione era insufficiente e che la fioriera costituiva un ostacolo lungo il percorso pedonale, il Tribunale ha ritenuto pienamente integrato il nesso eziologico tra le condizioni dei luoghi e la caduta.

Il giudice si è altresì soffermato sul comportamento del danneggiato posto che in alcuni casi può assumere rilievo causale e, nei casi più gravi, integrare il caso fortuito. Tuttavia, perché ciò accada, è necessario che la condotta del danneggiato presenti caratteri di eccezionalità, imprevedibilità ed autonoma efficienza causale, tali da porsi come causa esclusiva dell'evento.

Invero, la mera conoscenza dei luoghi non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità del custode. Essa può rilevare, al più, ai fini del concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art.1227 c.c., ma non determina automaticamente l'interruzione del nesso causale.

Nel caso si specie, il sinistro si era verificato in orario serale e in condizioni di illuminazione inadeguata sicché la conoscenza astratta dello stato dei luoghi non poteva equivalere alla concreta possibilità di percepire ed evitare il rischio in quel preciso momento. Il giudice ha, pertanto, escluso sia la sussistenza del caso fortuito sia del concorso di colpa del danneggiato.

Quanto alla quantificazione del danno, il Tribunale ha proceduto nei limiti e secondo i criteri emergenti dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, tenendo conto delle contestazioni formulate dalle parti e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di danno non patrimoniale.

In particolare, il giudicante ha aderito alla nozione unitaria di danno non patrimoniale elaborata dalla giurisprudenza della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, in particolare dalle pronunce dell'11 novembre 2019 (nn. 28993, 28994, 28995 e 28996), successivamente recepita anche dalla Tabella Unica Nazionale introdotta con D.P.R. N.12/2025, attuativo dell'art.138 del Codice delle assicurazioni private.

Secondo tale impostazione, il danno non patrimoniale costituisce categoria unitaria, all'interno della quale devono essere distintamente considerate, senza duplicazioni risarcitorie, le componenti del danno dinamico-relazionale e del danno morale. Il primo attiene alla compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti relazionali della vita del soggetto leso; il secondo riguarda, invece, la sofferenza interiore, il patema d'animo e la compromissione della sfera emotiva conseguenti all'illecito, costituendo voce autonoma ma non automaticamente riconoscibile, dovendo essere allegata e provata anche mediante presunzioni.

Nel caso di specie, il giudice ha riconosciuto: da un lato, il danno biologico permanente e temporaneo e dall'altro lato, ha riconosciuto un autonomo incremento rispetto al danno biologico a titolo di danno morale ritenendo che le particolari caratteristiche delle lesioni, interessanti il volto, il naso e la dentatura, fossero idonee a generare una sofferenza interiore apprezzabile e ulteriore rispetto alla mera compromissione anatomo-funzionale.

Il Tribunale ha, così, individuato - nella natura del trauma, nelle modalità della caduta, nel coinvolgimento di una parte del corpo direttamente incidente sulla sfera estetica e relazionale della persona, nonché nella necessità di sottoporsi a successive cure specialistiche ed odontoiatriche - specifici elementi fattuali dai quali desumere, anche in via presuntiva, una sofferenza morale meritevole di autonoma considerazione risarcitoria.

Quanto alla richiesta di personalizzazione del danno, il Tribunale ha ricordato che trattasi di un istituto eccezionale che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, richiede l'allegazione e la prova di conseguenze ulteriori, peculiari ed anomale rispetto a quelle ordinariamente derivanti dal tipo di lesione accertata, non essendo sufficiente il mero richiamo alla natura delle lesioni o alla sofferenza normalmente connessa all'evento dannoso.

Nel caso di specie, non erano state dimostrate specifiche ripercussioni lavorative, relazionali o esistenziali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente compensate attraverso il valore tabellare del danno biologico e della componente morale standard.

Inoltre il giudice ha ritenuto la domanda relativa "alla rivalutazione e agli interessi" formulata in termini generici, senza alcuna specifica richiesta di interessi compensativi, senza allegazione di elementi idonei a dimostrare un concreto pregiudizio patrimoniale da mancato godimento della somma nel periodo intercorrente tra il sinistro e la liquidazione nonché priva di deduzioni circa la sussistenza di un danno ulteriore rispetto alla rivalutazione monetaria. Ha, pertanto, ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento degli interessi compensativi, liquidando i soli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo, trattandosi di accessori della condanna pecuniaria.

All'uopo, il Tribunale ha richiamato un recente arresto della Cassazione, ord. 16 gennaio 2026, n. 888, secondo cui gli interessi compensativi costituiscono una componente autonoma del danno e non possono essere riconosciuti d'ufficio in mancanza di una specifica domanda e dell'allegazione dei presupposti fattuali che ne giustifichino il riconoscimento.

Infine, una volta accertata la responsabilità del Condomino, il giudice ha accolto la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice evidenziando come la polizza coprisse espressamente i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato e alla conduzione delle parti comuni.

In sintesi, il Tribunale di Napoli ha ribadito che il condominio risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni subiti dal condomino a causa della pavimentazione dissestata, insufficiente illuminazione e presenza di ostacoli lungo il percorso di accesso al fabbricato, quando l'area interessata dal sinistro rientri nella sua sfera di custodia e gestione. La mera conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato non integra caso fortuito né giustifica di per sé un concorso di colpa ove non sia dimostrata una condotta imprudente idonea a interrompere il nesso causale. Inoltre, può essere riconosciuto il danno morale autonomamente rispetto al danno biologico quando le lesioni, per natura e localizzazione, consentano di presumere una sofferenza interiore ulteriore rispetto alla compromissione anatomo-funzionale.

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