Il condominio è custode dell'ascensore e, come tale, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie affinché l'impianto non arrechi danno a terzi. In caso contrario, risponde dei danni ex art. 2051 c.c., salvo che provi il caso fortuito.
Tuttavia, la responsabilità del condominio per i danni causati dall'ascensore non è automatica. Occorre infatti che il danneggiato dimostri che il danno è stato causato da un difetto dell'impianto e che non vi sia stata alcuna negligenza da parte sua.
Inoltre, il condominio può andare esente da responsabilità se prova che il danno è stato causato da un caso fortuito, ossia da un evento imprevedibile e inevitabile.
La Corte di Appello di Messina, con la sentenza n. 79 del 04/02/2026, ha ribaltato la decisione di primo grado ed ha riconosciuto la responsabilità del condominio per i danni subiti da una condomina a causa di un dislivello tra la cabina dell'ascensore e il pianerottolo.
Una condomina citava in giudizio il condominio chiedendo la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa di una caduta avvenuta mentre usciva dall'ascensore condominiale.
L'attrice sosteneva di essere inciampata nel dislivello creatosi per essersi la cabina fermata più in basso rispetto al pianerottolo che portava alla sua abitazione.
Il Tribunale rigettava l'azione risarcitoria proposta dalla condomina contro il condominio (che a sua volta aveva chiamato in garanzia la ditta manutentrice) sostenendo che le "insanabili contraddizioni" tra le dichiarazioni dei testimoni e tra queste e la missiva inviata dal marito dell'attrice al condominio per denunciare l'evento non consentivano di ritenere accertate le modalità del sinistro.
Secondo il Tribunale non era stata raggiunta la prova sulle modalità del sinistro perché "non era dato comprendere da chi l'attrice fosse stata accompagnata al Pronto Soccorso".
L'attore soccombente proponeva appello chiedendo, previa riforma della sentenza ed eventuale rinnovazione della prova testimoniale, l'accoglimento integrale delle originarie domande risarcitorie.
I giudici di secondo grado hanno accolto l'appello riformando integralmente la sentenza di primo grado.
I giudici d'appello hanno affermato che le testimonianze rese dai testimoni indicati dall'appellante erano attendibili e pienamente idonee a provare che le lesioni della signora fossero state causate da un malfunzionamento dell'impianto.
Nella specie, i testimoni avevano dichiarato concordemente che erano con l'appellante all'interno della cabina ascensore al momento dell'occorso; avevano altresì dichiarato concordemente che, al momento di uscire, una volta apertasi la porta, l'appellante era inciampata, cadendo a terra, per l'esistenza di un dislivello essendosi la cabina stessa fermatasi qualche centimetro sotto rispetto al piano.
Dichiarazioni ritenute attendibili dai giudici d'appello perché prive di contrasti nella narrazione del fatto centrale cioè nella dinamica del sinistro.
I giudici d'appello hanno quindi affermato che il fatto storico era stato provato e che il custode dell'impianto (il condominio) non aveva fatto tutto quello che era necessario per manutenere lo stesso e tenerlo in efficienza. La Corte ha quindi ritenuto sussumibile la fattispecie nel paradigma normativo dell'art. 2051 c.c., ricordando quanto segue:
- "la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno"
- "tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa"
- "residua a carico del custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito"
- "al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga, per eventuali profili di negligenza, ad integrare il caso fortuito".
Sotto tale ultimo profilo, i giudici d'appello hanno affermato che nel caso in esame il condominio sul quale gravava l'onere di provare l'eventuale negligenza dell'attore non aveva ottemperato a tale adempimento; né poteva farsi riferimento al pregresso stato di salute dell'attore (colpito anni prima da un ictus), in quanto era stato accertato che mentre il marito stava parcheggiando la macchina i due testimoni avevano accompagnato in ascensore l'attore alla quale pertanto nulla poteva rimproverarsi in difetto di prova di contrari elementi anche relativi alla visibilità o meno del dislivello.
Tutto ciò premesso i giudici d'appello hanno riconosciuto all'attore una somma complessiva pari ad euro 19.192,98 oltre interessi legali successivi sino al soddisfo così suddivisa:
- Danno biologico da esiti permanenti al 7%: €9.673,98;
- Danno da inabilità temporanea (totale 130 giorni): €3.511,25;
- Danno morale: €4.669;
- Danno patrimoniale (spese mediche + spese badante): €4.850.
A fronte delle prove fornite dal danneggiato circa le modalità del sinistro ed alla luce delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del procedimento civile instauratosi tra le parti - dalle quali è emerso chiaramente come lo stesso fosse avvenuto per effetto della presenza all'interno della cabina ascensore - ferma ad un livello più basso rispetto alla soglia posta all'ingresso dello stesso - deve affermarsi senz'altro la responsabilità ex art. 2051 c.c. posta in capo al condominio quale custode della cosa.
Tale responsabilità è esclusa solo se viene fornita dal custode una prova liberatoria rappresentata dal caso fortuito ovvero dall'interruzione del nesso eziologico tra cosa ed evento lesivo dovuta alla presenza di fattori esterni imprevedibili ed eccezionali idonei ad interrompere detto nesso eziologico quali possono essere anche comportamenti colposi posti in essere dalla vittima stessa o da terzi estranei ai rapporti tra danneggiato ed autore materiale od intellettuale della violazione lamentata (per un inquadramento generale dei criteri di responsabilità del condominio per cadute nelle parti comuni si veda caduta in condominio e responsabilità del custode).
Nella specie nessuna prova liberatoria è stata fornita dal custode/custodi atteso che nessun elemento concreto atto ad interrompere detto nesso eziologico è emerso dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso delle indagini svolte durante tutto lo svolgimento processuale avanti ai Giudici Civili investiti della cognizione sulla domanda proposta dalla parte attrice/danneggiata nei confronti dei convenuti/custodi (Tribunale Roma sez. XIII, 20/11/2018).
Anche qualora si volesse ipotizzare una corresponsabilità concorsuale colposa imputabile alla vittima medesima occorrerebbe comunque dimostrare concretamente come questa avrebbe potuto evitare o prevenire efficacemente gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla situazione insidiosa lamentata mediante l'assunzione preventiva delle opportune cautele atte a scongiurare tali conseguenze negative sul piano patrimoniale personale o familiare proprie od altrui legate direttamente o indirettamente all'accadimento denunciato quale fonte primaria immediata ed esclusiva (Tribunale Roma sez. XIII bis., 23/01/2023 n°1200).
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
