Secondo l'articolo 887 c.c. se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.
Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.
Alla luce di quanto sopra si può affermare che se i fondi confinanti sono a dislivello, l'onere di contribuzione grava interamente sul proprietario del fondo superiore per la parte del muro che va dalle fondamenta all'altezza del fondo predetto, mentre entrambi i proprietari devono concorrere nella spesa per l'altezza ulteriore del muro (art. 887 del c.c., primo comma).
Presunzione di comunione del muro tra fondi a dislivello
Nella speranza di prevenire eventuali conflitti, il secondo comma dell'art. 887 precisa che, anche nel caso di fondi a dislivello, il muro di cinta deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per l'altra metà sul terreno del fondo superiore.
Secondo i giudici supremi l'art. 887 c.c., nel disciplinare il regime delle spese di costruzione e conservazione del muro di confine comune tra fondi a dislivello negli abitati, pone una presunzione semplice di comproprietà di detto muro, salvo il diritto degli interessati di provare con ogni mezzo (e il potere del giudice di raggiungere il relativo convincimento anche per via presuntiva) la proprietà esclusiva del muro a favore del proprietario del fondo sopraelevato o di quello sottostante, a seconda che il muro sia stato costruito interamente sul suolo di uno soltanto dei due confinanti, allo scopo, rispettivamente, di contenere il fondo sopraelevato o di realizzare una struttura necessaria o utile per il fondo a valle.
Quando non si applica l'articolo 887 c.c.
Merita di essere ricordato che, a proposito di fondi a dislivello, la disciplina prevista dall'art. 887 c.c. in tema di regime delle spese relative al muro di confine non trova applicazione né quando la creazione di un dislivello "ex novo" (ovvero l'aumento dell'originario dislivello naturale) sia opera del proprietario del fondo inferiore, incombendo su quest'ultimo, in tal caso, l'onere della realizzazione e manutenzione del muro di sostegno della scarpata da lui stesso creata (resa maggiormente soggetta a smottamenti: Cass. civ., sez. VI, 29/04/2016 n. 8522), né qualora il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, superiore od inferiore, nel qual caso sussiste la proprietà esclusiva del muro in capo al proprietario del relativo fondo (Cass. civ., sez. II, 08/06/2012, n. 9368), nè quando il muro sia stato costruito dal solo proprietario del fondo inferiore, di propria autonoma iniziativa, allo scopo di realizzare una struttura necessaria, o anche solo utile, per il proprio fondo, nel qual caso resta a suo carico, con l'onere della costruzione, anche quello della manutenzione del muro. In ogni caso se - come nel caso esaminato - il muro svolge una funzione di sostegno utile ad entrambi i fondi confinanti, inevitabilmente appartiene per metà ai rispettivi proprietari, i quali devono contribuire nella stessa misura alle spese di conservazione del manufatto.
Un'ulteriore ipotesi di disapplicazione dell'articolo 887 c.c.: un caso recente
I proprietari di un terreno (su cui avevano edificato la propria abitazione) citavano in giudizio i vicini, proprietari di altro terreno (su cui insistevano diverse costruzioni, compresa un'officina), rialzato rispetto a quello degli attori.
Gli effetti del dislivello tra i fondi si erano aggravati in seguito alla realizzazione da parte dei convenuti di un terrapieno, con sovrastanti piazzale e strada di accesso soggetti al passaggio delle vetture verso l'officina. La maggiore spinta dovuta al peso del nuovo terrapieno aveva logorato il vecchio muro a secco posto sul confine, con funzione sia divisoria sia di contenimento del dislivello.
Pertanto, gli attori domandavano la condanna dei convenuti alla ricostruzione, a loro spese, del muro di contenimento dalle fondamenta fino al piano di campagna del fondo superiore, ai sensi dell'art. 887 c.c., e al risarcimento del danno subito per gli smottamenti.
I convenuti sostenevano che gli stessi attori avevano causato l'indebolimento del muro perché avevano costruito l'abitazione sulla scarpata, peraltro occupando parte del fondo attiguo.
Il Tribunale accoglieva la domanda principale in applicazione dell'art. 887 c.c. e rigettava quella di risarcimento del danno. La Corte di Appello non ha ritenuto condivisibile la decisione di primo grado.
Dagli atti e dalla relazione del consulente d'ufficio è emerso che gli effetti del dislivello si erano aggravati per l'edificazione sia del fondo superiore sia di quello inferiore.
Infatti, la costruzione del piazzale e della strada sul fondo dei convenuti hanno creato una maggior spinta, che il vecchio muro a secco non era più capace di contenere.
Al contempo emerge con nitidezza che i lavori edilizi sul fondo degli attori hanno aggravato ulteriormente la situazione già compromessa.
In considerazione di quanto sopra i giudici di secondo grado hanno sostenuto l'inapplicabilità dell'art. 887 c.c. alla fattispecie in esame. Infatti, gli stessi giudicanti hanno evidenziato come non rilevi che il dislivello fosse tempo addietro di origine naturale. Rileva piuttosto la situazione di fatto così come esistente all'attualità.
Infatti, il muro da costruire deve contenere il dislivello esistente al giorno d'oggi, non quello naturale di venti anni addietro.
In ogni caso la Corte ha ricordato che l'art. 887 c.c. non si applica nei seguenti casi: se il proprietario del fondo inferiore ha creato il dislivello; se il muro di contenimento non è posto sul confine ma interamente in uno dei fondi; se, come nel caso esaminato, l'aggravamento del dislivello naturale è dipeso dall'opera di entrambi i proprietari. Per la stessa Corte perciò nel caso in questione se non è applicabile l'art. 887 c.c. ma si deve applicare l'art. 886 c.c., per cui ciascun proprietario può costringere l'altro a contribuire per metà alle spese di costruzione e manutenzione del muro di cinta.
Infatti, non è possibile attribuire le spese di ricostruzione a uno soltanto dei due proprietari (App. Cagliari 5 luglio 2023, n. 222).
