Quando il dislivello tra due fondi confinanti è stato creato o accentuato artificialmente, non trova applicazione l'art. 887 c.c., poiché la fattispecie presuppone che il dislivello sia di origine naturale. In tali casi, l'attribuzione degli obblighi di conservazione del muro di contenimento non discende da automatismi presuntivi, ma richiede di verificare, in concreto, collocazione del manufatto e funzione svolta.
In particolare, quando risulti accertato che il muro è costruito integralmente su una sola delle aree confinanti, la proprietà (e, conseguentemente, l'obbligo di manutenzione e messa in sicurezza) si radica in capo al titolare di quel fondo, in forza dell'accessione (art. 934 c.c.).
Su tali coordinate si colloca il Tribunale di Firenze (ord. 30 dicembre 2025, R.G. n. 1133/2025), che ha valorizzato l'origine artificiale del terrapieno e, soprattutto, l'accertamento tecnico circa la ricadenza catastale esclusiva del muro nel fondo soprastante, escludendo l'operatività delle presunzioni di cui agli artt. 880 e 881 c.c. e individuando i conseguenti obblighi di intervento ai fini della tutela ex art. 1172 c.c.
La vicenda
Un condominio ha proposto ricorso per denuncia di danno temuto ex artt. 669-bis e 688 c.p.c. e 1172 c.c., chiedendo che fosse ordinato alla società proprietaria del fondo soprastante, confinante con un piazzale condominiale adibito a parcheggio, di eseguire a propria cura e spese le opere necessarie sul muro di contenimento del terrapieno relativo al proprio resede, al fine di eliminare il pericolo di cedimenti verso il piazzale sottostante e gli ulteriori inconvenienti lamentati.
A fondamento della domanda, il condominio ha rappresentato lo stato di degrado del manufatto e la conseguente situazione di pericolo per persone e veicoli, allegando anche l'inerzia della proprietaria del fondo superiore nonostante una formale diffida.
La società convenuta ha contestato, in sintesi, la propria titolarità sul muro, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e ha richiamato le presunzioni degli artt. 880 e 881 c.c., sostenendo che sulla sommità del muro vi fosse un "piovente" (tettoia in ondulina) pendente verso il piazzale condominiale; ha inoltre negato la sussistenza del periculum in mora, escludendo un rischio di collasso "imminente".
L'istruttoria si è svolta documentalmente e mediante CTU. Il consulente ha rilevato che, pur risultando la situazione stabile al momento dei sopralluoghi, "la struttura sta venendo meno alla propria funzione", perché indebolita e non più idonea allo scopo cui era preposta, con "concreto pericolo per l'incolumità dei condomini" e per gli autoveicoli parcheggiati nelle immediate vicinanze (cfr. pagg. 3 e 15 CTU).
La decisione
Il Tribunale ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, richiamando il principio secondo cui l'obbligo di rimuovere la situazione di pericolo incombe su chi abbia proprietà, possesso o comunque disponibilità della cosa da cui promana la minaccia (cfr. Cass. n. 5336/2016; Cass. n. 345/2001). In punto di legittimazione, è stato ribadito altresì che essa va apprezzata in base alla prospettazione attorea, mentre l'effettiva titolarità del rapporto attiene al merito (cfr. Cass. n. 11284/2010; Cass. n. 14243/2012).
Nel merito, la CTU ha ricostruito l'origine del manufatto, evidenziando che il muro era stato realizzato durante la costruzione dell'intero complesso edilizio "per contenere il dislivello creato tra il piano di campagna del fondo soprastante - rialzato in corso d'opera - e quello sottostante" (v. pagg. 13 e 44 CTU). Il giudice ha dato rilievo alla natura artificiale del terrapieno, ritenendola decisiva per escludere l'applicabilità dell'art. 887 c.c., che "presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale" (Cass. n. 18500/2020; conformi Cass. n. 8522/2016; Cass. n. 4031/2007).
Quanto al titolo di proprietà del muro, sono state ritenute dirimenti: (i) le risultanze catastali, dalle quali è emerso che "il muro in questione ricade interamente nella particella catastale…di proprietà" della società (cfr. pagg. 10-11-39-43-44 CTU); (ii) la funzione di contenimento del terrapieno artificiale; (iii) la valutazione tecnica secondo cui l'ondulina non integra un "piovente" ai sensi dell'art. 881 c.c., non essendo elemento strutturale del muro.
Su tali basi, il Tribunale ha escluso l'operatività delle presunzioni di comunione o di proprietà esclusiva di cui agli artt. 880 e 881 c.c., precisando che si tratta di presunzioni relative e che, comunque, la presunzione ex art. 880 c.c. opera quando il muro sorga su suolo comune, mentre è superata quando sia accertato che "il muro sia stato costruito nella sua interezza su di una sola delle aree confinanti, con conseguente acquisto per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c." (Cass. n. 50/2014; Cass. n. 11162/1994; Cass. n. 6678/1999).
Accertato il periculum in mora (pur in assenza di un crollo "immediatamente imminente", alla luce del rischio di rapida degenerazione del dissesto anche in occasione di eventi meteorici), il Tribunale ha ordinato alla società proprietaria del fondo soprastante, entro tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza: la regimazione delle acque meteoriche ricadenti nel proprio piazzale e la successiva esecuzione degli interventi indicati nella soluzione tecnica n. 3 della CTU, consistenti in un intervento localizzato di consolidamento della fondazione mediante opportune puntellature in corso d'opera. In difetto, il condominio è stato autorizzato a provvedere in danno, con spese a carico della società.
In motivazione, è stato inoltre evidenziato che, in chiave propedeutica all'eliminazione di ogni sversamento potenzialmente dannoso, anche il condominio dovrà provvedere alla corretta regimazione delle acque meteoriche nel proprio piazzale, collegando il pluviale presente alla rete di raccolta.
I riferimenti giurisprudenziali
- Cass., sez. II civ., n. 18500/2020; Cass., sez. II civ., n. 8522/2016; Cass., sez. II civ., n. 4031/2007: l'art. 887 c.c. si applica solo in presenza di dislivello naturale.
- Cass., sez. II civ., n. 50/2014; Cass., sez. II civ., n. 11162/1994; Cass., sez. II civ., n. 2190/1975: presunzioni ex artt. 880-881 c.c. di carattere relativo; superamento in presenza di accertata proprietà esclusiva per accessione.
- Cass., sez. II civ., n. 6678/1999: la presunzione ex art. 880 c.c. opera quando il muro sorge su suolo comune.
- Cass., sez. II civ., n. 5336/2016; Cass., sez. II civ., n. 345/2001: obbligo di rimuovere la minaccia in capo a chi abbia proprietà/possesso/disponibilità della cosa fonte di pericolo.
- Cass., sez. II civ., n. 9908/2003: rilievo della funzione dei muri destinati al contenimento di terrapieni artificiali.
Considerazioni conclusive
Il provvedimento chiarisce, con taglio operativo, che la disciplina dell'art. 887 c.c. non può essere invocata quando il dislivello non sia naturale, e che, in tali ipotesi, l'individuazione del soggetto tenuto a intervenire dipende dall'accertamento della proprietà del muro (anche mediante dati catastali, se unici elementi oggettivi disponibili) e della sua funzione di contenimento, oltre che dalla verifica dell'eventuale inoperatività delle presunzioni ex artt. 880-881 c.c. (ad esempio, perché non esiste un "piovente" in senso tecnico).
Sul piano applicativo, va però tenuto fermo che l'origine artificiale del dislivello, da sola, non basta a fondare una regola "sempre e comunque" di accollo integrale delle spese al proprietario del fondo superiore: possono assumere rilievo, a seconda dei casi, la collocazione del muro sul confine, l'eventuale utilità comune del manufatto e il contributo causale dei proprietari all'aggravamento del dislivello.
In questa direzione, ad esempio, è stata ritenuta inapplicabile l'art. 887 c.c. quando il muro non è posto sul confine o quando l'aggravamento del dislivello derivi dall'opera di entrambi i confinanti, con possibili ricadute sul diverso criterio di riparto (v. App. Cagliari 5 luglio 2023, n. 222, richiamata in App. Cagliari 5 luglio 2023, n. 222 (muro di contenimento e riparto spese) ).
In termini di "diritto vivente", si registra una linea conforme nel ribadire che il presupposto dell'art. 887 c.c. è il dislivello naturale e che, se il dislivello è causato o aggravato dal proprietario del fondo inferiore, l'obbligo di conservazione può gravare su quest'ultimo (cfr., tra gli arresti più recenti, Cass. n. 25512/2023, segnalata in Cass. n. 25512/2023 e dislivello tra fondi: riparto degli obblighi ).
Sotto il profilo della tutela, l'ordinanza conferma la funzione tipicamente cautelare della denuncia di danno temuto: il requisito del pericolo può ritenersi integrato anche quando il crollo non sia "immediato", purché il dissesto sia suscettibile di degenerare rapidamente e la minaccia sia grave e prossima. Sul punto, per un approfondimento pratico dei presupposti dell'azione, può essere utile il richiamo a Denuncia di danno temuto e infiltrazioni: presupposti e funzione cautelare .
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
