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L'amministratore può resistere in giudizio senza autorizzazione e quindi serve interesse concreto per impugnare la nomina del legale

La costituzione del condominio nella causa contro una delibera rientra nei poteri dell'amministratore, ma l'annullamento del relativo deliberato richiede un pregiudizio effettivo per il condomino che agisce.

CondominioWeb Lex AI 
30 Mar. 2026

Nelle impugnazioni delle delibere assembleari, l'amministratore può costituirsi in giudizio per difendere il deliberato senza una preventiva autorizzazione dell'assemblea, quando la lite rientra nelle attribuzioni che gli sono riconosciute dagli artt. 1130 e 1131 c.c. Il punto decisivo resta però verificare se, nel caso concreto, il condomino impugnante abbia un interesse ad agire attuale e concreto.

In questa prospettiva si colloca il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 1847 del 16 marzo 2026, che ha respinto l'impugnazione proposta da un condomino contro più punti di un verbale assembleare, soffermandosi sia sui limiti di rappresentanza ex art. 67 disp. att. c.c., sia sulla legittimazione a contestare i vizi delle deleghe, sia, soprattutto, sulla carenza di interesse ad agire rispetto alla deliberazione di nomina del legale incaricato di costituirsi nel giudizio promosso dallo stesso attore.

La vicenda

Un condomino ha impugnato le deliberazioni assunte dall'assemblea del 26 giugno 2025, deducendo tre ordini di censure: la violazione dell'art. 67 disp. att. c.c. in relazione al numero di deleghe concentrate in capo a un partecipante; l'inefficacia delle delibere relative ai primi tre punti dell'ordine del giorno, ritenute dall'attore meri atti di ratifica di precedenti deliberazioni asseritamente nulle; il difetto del quorum deliberativo in relazione al quarto punto, concernente il conferimento dell'incarico professionale a un avvocato per la costituzione del condominio in altro giudizio di impugnazione.

Il condominio si è costituito contestando tutte le doglianze. In particolare, ha sostenuto che il limite quantitativo previsto dall'art. 67 disp. att. c.c. era stato rispettato; che i primi tre punti non ratificavano precedenti delibere, ma l'operato dell'amministratore e specifici interventi manutentivi sulle parti comuni; che, infine, l'amministratore, per la costituzione in giudizio a difesa di una delibera impugnata, neppure avrebbe avuto bisogno di una preventiva autorizzazione assembleare.

La decisione

Il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda.

Sul primo profilo, il giudice ha verificato in concreto il rispetto dell'art. 67 disp. att. c.c. Dal verbale risultava che il condomino indicato dall'attore era presente personalmente per 30 millesimi e per delega di altri sette partecipanti, per complessivi 199 millesimi. Poiché il condominio era composto da trentasei partecipanti, il limite massimo rappresentabile dal delegato era pari a sette condomini e a 200 millesimi. Da qui il rigetto della censura sul preteso eccesso di deleghe.

Il provvedimento affronta poi, distintamente, il tema dei vizi delle singole deleghe. Sul punto la motivazione è netta: i rapporti tra delegante e delegato sono regolati dalle norme sul mandato, sicché la relativa contestazione non è rimessa agli altri partecipanti all'assemblea. Il passaggio centrale merita di essere riportato: "La delega comporta quindi un rapporto contrattuale disciplinato dalle norme in tema di mandato, e per tali ragioni solo il delegante, o colui che si ritiene falsamente rappresentato, è legittimato a far valere gli eventuali vizi della delega, mentre i restanti condòmini sono estranei a tale rapporto, per cui resta loro preclusa ogni contestazione". Anche per questa ragione il motivo di impugnazione è stato ritenuto infondato.

Quanto ai primi tre punti dell'ordine del giorno, il Tribunale ha escluso che l'assemblea avesse inteso ratificare precedenti deliberazioni già impugnate. Dalla lettura degli avvisi di convocazione e del verbale, secondo il giudice, emergeva invece che l'assemblea aveva ratificato l'operato dell'amministratore e gli interventi di manutenzione sulle parti comuni, non già altre delibere oggetto di separato giudizio. La distinzione è decisiva, perché impedisce di trasferire automaticamente sui nuovi deliberati il vizio denunciato per quelli precedenti.

Il passaggio più interessante riguarda il quarto punto all'ordine del giorno. Il Tribunale richiama anzitutto il principio per cui l'amministratore può resistere in giudizio per difendere una deliberazione assembleare senza preventiva autorizzazione, giacché l'esecuzione e la difesa delle delibere rientrano nelle sue attribuzioni ai sensi degli artt. 1130 e 1131 c.c.

La motivazione, però, non si ferma qui. Il rigetto della doglianza viene fondato soprattutto sull'art. 100 c.p.c. e quindi sulla carenza di interesse ad agire dell'attore. Il Tribunale osserva che, in materia di impugnazione di delibera assembleare, l'interesse deve essere apprezzato in termini di utilità concreta conseguibile dall'accoglimento della domanda. Dopo avere richiamato Cass. n. 6128/2017 sul requisito del personale pregiudizio, il giudice rileva che, nel caso deciso, la delibera impugnata si limitava a nominare un legale di fiducia per costituirsi proprio nel giudizio promosso dall'attore contro una precedente deliberazione.

Da qui il rilievo decisivo: "Non risulta pertanto la adozione di alcuna delibera che rappresentasse una impegnativa economica e/o un pregiudizio neppure potenziale sui diritti del condomino odierno attore". La sentenza aggiunge anche che l'attore, su quella deliberazione, non avrebbe dovuto partecipare per conflitto di interessi. In questo quadro, il Tribunale ha accertato il difetto di interesse ad agire in ordine al quarto punto, reputando perciò superfluo l'esame nel merito delle ulteriori censure sul quorum.

Il principio che se ne ricava è puntuale: quando la costituzione in giudizio rientra nei poteri propri dell'amministratore e la delibera impugnata non determina una specifica impegnativa economica né un apprezzabile pregiudizio per il condomino attore, difetta l'interesse ad agire. (Per un approfondimento sul requisito dell'interesse ad agire nell'impugnazione).

I riferimenti giurisprudenziali

  • Cass. civ., 23 gennaio 2014, n. 1451 - Nelle cause di impugnazione delle delibere assembleari, l'amministratore può resistere in giudizio e proporre impugnazione senza preventiva autorizzazione o ratifica dell'assemblea, poiché esecuzione e difesa delle deliberazioni rientrano nelle sue attribuzioni.
  • Cass. civ., Sez. Un., 6 agosto 2010, nn. 18331-18332 - L'autorizzazione assembleare rileva per le liti che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore; per quelle che rientrano nei poteri gestori, la costituzione in giudizio può avvenire autonomamente.
  • Cass. civ., ord., 14 maggio 2019, n. 12806 - Nelle controversie comprese nelle attribuzioni dell'amministratore, l'eventuale delibera assembleare sul conferimento del mandato al difensore si risolve in un mero assenso a una scelta che l'amministratore può già compiere autonomamente.
  • Cass. civ., 9 marzo 2017, n. 6128 - L'interesse ad agire nell'impugnazione di delibera postula un'utilità concreta; in tema di riparto spese, esso richiede un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della posizione patrimoniale del condomino.
  • Cass. civ., 10 maggio 2013, n. 11214 - Anche con riguardo ai vizi formali, l'interesse all'impugnazione presuppone che la delibera sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio.
  • Cass. civ., 19 agosto 2020, n. 17294 - Per taluni vizi formali, l'interesse ad agire può ravvisarsi nella stessa rimozione dell'atto viziato, senza necessità di allegare un interesse ulteriore diverso dall'accertamento del vizio.
  • Trib. Bari, 9 maggio 2023, n. 1766 - I vizi della delega possono essere fatti valere solo dal delegante o da chi si assuma falsamente rappresentato, poiché il rapporto tra rappresentato e rappresentante è disciplinato dalle regole del mandato.

Considerazioni conclusive

La deliberazione con cui l'assemblea si limita a nominare il difensore del condominio per resistere in una lite che rientra nelle attribuzioni dell'amministratore non giustifica, di per sé, un'impugnazione utile per il singolo condomino. La soluzione si colloca nella linea di Cass. n. 1451/2014, delle Sezioni Unite nn. 18331-18332/2010 e di Cass. n. 12806/2019, che riconoscono all'amministratore un'autonoma legittimazione processuale nelle controversie comprese nei poteri gestori; sul punto v. anche nomina dell'avvocato e poteri dell'amministratore.

Il nucleo della pronuncia resta però nell'art. 100 c.p.c.: l'azione di annullamento richiede una utilità concreta, e questa utilità manca quando il deliberato non introduce un'autonoma spesa, non modifica la posizione patrimoniale del condomino e si esaurisce nel recepire una difesa che l'amministratore poteva già approntare. In tal senso convergono Cass. n. 6128/2017 e Cass. n. 11214/2013; la lettura più ampia di Cass. n. 17294/2020 conserva rilievo per i vizi formali che incidono sulle garanzie partecipative, ma qui il Tribunale ha escluso proprio l'esistenza di una lesione apprezzabile. Per un approfondimento, v. interesse ad agire nell'impugnazione della delibera.

Nel caso deciso, l'assenza di una specifica impegnativa economica e il collegamento immediato con il giudizio già promosso dall'attore hanno reso la domanda priva di concreta utilità. Diversa valutazione richiede, invece, la deliberazione che approvi una spesa autonoma, incida sul riparto o alteri in modo apprezzabile la posizione del singolo, perché in tali ipotesi l'interesse all'impugnazione torna a essere verificabile in concreto.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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