La questione riguarda la legittimità della pretesa contributiva avanzata dalla Cassa Geometri nei confronti di una professionista iscritta all'albo che, per gli anni oggetto di cartella, aveva svolto esclusivamente l'attività di amministratore di condominio, senza porre in essere prestazioni tipiche - né strettamente connesse in modo necessario - alla professione di geometra.
Il provvedimento chiarisce i presupposti dell'obbligo contributivo CIPAG e i criteri di inquadramento previdenziale degli iscritti all'albo che esercitino attività diverse da quella professionale tipica.
La vicenda
La ricorrente ha proposto opposizione avverso una cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, oneri e sanzioni per gli anni 2014 e 2015. Oltre a dedurre vizi formali (omessa preventiva notifica di avviso bonario), ha contestato, nel merito, l'insussistenza dell'obbligo contributivo CIPAG, poiché - pur mantenendo l'iscrizione all'albo - non aveva esercitato la professione di geometra nei periodi in contestazione, avendo svolto esclusivamente l'attività di amministratore di condominio, con apertura di partita IVA (codice ATECO 683200) e iscrizione alla Gestione Separata INPS.
La Cassa ha fondato la propria pretesa sul presunto nesso oggettivo tra l'attività di amministratore di condominio e le competenze proprie del geometra, sostenendo che i redditi prodotti nel 2014-2015 fossero riconducibili all'esercizio della professione regolamentata.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile, per tardività ex art. 617 c.p.c., la doglianza sul vizio formale (mancata notifica dell'avviso bonario), non essendo stata proposta nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella.
Quanto al merito, l'opposizione è stata ritenuta ammissibile ed è stata accolta, con annullamento della cartella, poiché proposta nel termine di quaranta giorni ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999.
Ricostruendo il quadro normativo, il giudice ha ricordato che, a seguito della privatizzazione ex d.lgs. n. 509/1994, la Cassa Geometri ha adottato Statuto e Regolamento (approvati con D.M. 27 febbraio 2003) che, all'art. 5 Statuto e all'art. 3 Regolamento, prevedono l'obbligo di iscrizione e di contribuzione minima per i geometri iscritti all'albo che esercitino la libera professione anche in assenza di continuità ed esclusività, con presunzione di esercizio salvo prova contraria nelle forme stabilite dalla Cassa.
In tale cornice, la Cassazione ha affermato che ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima è sufficiente l'iscrizione all'albo, essendo irrilevanti la natura occasionale dell'esercizio e la mancata produzione di reddito (Cass. n. 28188/2022; conformi, tra le altre, Cass. nn. 23627-23630/2021; n. 23633/2021; n. 4161/2023).
Il Tribunale ha tuttavia precisato che la contribuzione e l'inquadramento previdenziale devono seguire la reale natura dell'attività svolta, sulla base di un accertamento oggettivo dei requisiti della fattispecie, non essendo sufficiente una mera connessione soggettiva (il fatto che l'amministratore sia geometra) né una generica connessione intellettuale tra competenze (Corte cost., n. 402/1991). Occorre invece una connessione necessaria tale per cui l'attività da cui derivano i proventi non possa che essere svolta da un geometra libero professionista, o richieda necessariamente la medesima base di conoscenze tecniche del geometra.
Nel caso concreto, risulta documentalmente provato - e non contestato dalla Cassa - che per le annualità 2014 e 2015 la ricorrente aveva cessato ogni attività professionale di geometra ed aveva svolto esclusivamente attività di amministratore di condominio, con apertura di partita IVA (ATECO 683200) e iscrizione alla Gestione Separata INPS; la stessa aveva comunicato alla Cassa, con PEC del 9 luglio 2014, la cessazione dell'esercizio dell'attività di geometra e l'assenza di redditi professionali di natura tecnica per gli anni in contestazione.
La Cassa, peraltro, ha espressamente chiarito di non avere preteso contribuzione per le annualità 2011-2013, ma di aver agito per il 2014-2015 proprio in ragione dei redditi da amministratore (circostanza ammessa in atti).
Richiamando la giurisprudenza secondo cui il contributo CIPAG va determinato sul reddito professionale netto strettamente inerente all'esercizio della professione e sono esclusi altri redditi non direttamente riconducibili alla suddetta professione (Cass., sez. lav., 15 novembre 2017, n. 27125; Cass., sez. lav., 19 febbraio 2008, n. 4057), il Tribunale ha ritenuto che, in assenza di una connessione necessaria tra l'attività di amministratore di condominio e quella tipica del geometra, la sola permanenza dell'iscrizione all'albo non giustifica la pretesa contributiva della Cassa per i redditi 2014-2015. Da ciò l'annullamento della cartella.
I riferimenti giurisprudenziali
Oltre agli arresti della Cassazione già richiamati (n. 25/2020; n. 4568/2021; nn. 23627-23630/2021; n. 23633/2021; n. 28188/2022; n. 4161/2023; n. 27125/2017; n. 4057/2008), sono citate decisioni conformi delle Corti d'appello: Trento n. 88/2017; Milano n. 2199/2017 e n. 1091/2021; Brescia n. 249/2017 e n. 547/2018; Firenze n. 316/2020; Napoli n. 1829/2020 e n. 1319/2021.
Considerazioni conclusive
L'applicazione dei principi statutari e regolamentari CIPAG (con presunzione di esercizio della libera professione per gli iscritti all'albo e onere di prova contraria nelle forme predeterminate) è coerente con l'indirizzo di legittimità; nondimeno, l'iscrizione all'albo non basta da sola a legittimare la pretesa contributiva quando sia provata - come nel caso - la cessazione dell'attività professionale di geometra e l'assenza di redditi professionali tecnici, non sussistendo una connessione necessaria tra l'attività di amministratore di condominio e quella riservata o tipica del geometra.
L'accertamento è stato condotto in concreto sulla natura delle prestazioni rese e dei redditi prodotti, conformemente a Corte cost. n. 402/1991.
Resta fermo che l'orientamento non si applica ove sia dimostrata una connessione necessaria tra le mansioni effettivamente svolte dall'amministratore e le attività proprie o necessariamente tecniche del geometra, ovvero ove difetti una prova idonea - nelle forme richieste dalla Cassa - della cessazione dell'attività professionale. In tali ipotesi, l'obbligo contributivo minimo sussiste secondo il quadro regolamentare vigente.
Il Tribunale ha quindi annullato la cartella esattoriale e, considerata la controvertibilità delle questioni giuridiche e l'esistenza di orientamenti difformi, ha integralmente compensato le spese di lite.
In sintesi: sono escluse dal contributo CIPAG le entrate non direttamente riconducibili all'esercizio effettivo della professione di geometra, in assenza di una connessione necessaria con quest'ultima, quando l'iscritto abbia fornito idonea prova contraria alla presunzione di esercizio.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
