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L'uso effettivo dell'autorimessa impone la contribuzione alle spese straordinarie anche se non si è proprietari

L'utilizzo concreto degli spazi in autorimessa può comportare l'obbligo di partecipare alle spese straordinarie deliberate, anche in assenza di titolarità formale dei posti auto.

CondominioWeb Lex AI 
16 Ott. 2025

La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 2605 del 01/10/2025, ha confermato che la delibera assembleare di approvazione della spesa costituisce titolo sufficiente sia per la concessione del decreto ingiuntivo sia per la condanna del singolo condomino al pagamento delle somme dovute, ove nel giudizio di opposizione sia accertata la perdurante esistenza ed efficacia della delibera di approvazione e di riparto. Il Collegio ha inoltre ribadito che l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie relative all'autorimessa sussiste, ai sensi dell'art. 1123 c.c., anche quando sia esclusa la titolarità formale di diritti sull'autorimessa, laddove sia provato l'uso effettivo di quegli spazi da parte dell'interessato.

La vicenda

Una condomina aveva proposto appello contro la sentenza con cui il Tribunale di Milano aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per il recupero di € 12.123,85 (oltre interessi e spese), suddivisi tra € 6.909,69 per spese straordinarie (lavori di adeguamento in materia di prevenzione incendi dell'autorimessa e della centrale termica) e € 5.214,16 per spese ordinarie.

L'appellante contestava, per un verso, la debenza delle spese ordinarie censurando la statuizione del Tribunale secondo cui la delibera di approvazione non sarebbe stata oggetto di specifica impugnazione, con richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c.; per altro verso, negava di dover contribuire alle spese straordinarie afferenti l'autorimessa, deducendo di non esserne proprietaria e richiamando una precedente sentenza passata in giudicato della Corte d'Appello di Milano (n. 3157/2014), che le aveva escluso "qualsiasi diritto … sugli spazi in autorimessa".

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente l'appello, confermando la sentenza impugnata.

Sotto il profilo delle spese ordinarie, i giudici hanno rilevato che:

"Non sono ravvisabili i presupposti per un'eventuale sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito dei giudizi pendenti innanzi alla Suprema Corte, ma, come affermato dal primo Giudice con apprezzamento condiviso dalla Corte, neppure è possibile ravvisare alcun profilo di nullità o annullabilità della delibera assembleare […], con la conseguenza di doversi ritenere senz'altro dovuto […] l'importo […] a titolo di spese ordinarie come da relativo verbale assembleare."

Sul tema delle spese straordinarie relative all'autorimessa, il Collegio ha valorizzato l'uso effettivo degli spazi da parte dell'appellante, già accertato in precedente giudizio definito con sentenza della stessa Corte (n. 1161/2025), affermando:

"Si è in particolare ritenuto che, essendovi 'evidenza di un uso da parte dell'avv. degli spazi dell'autorimessa a cui si riferisce il punto 5 dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 14.1.2021', ciò impedisse 'di ritenere che la stessa […] esclusa dal riparto delle spese deliberate', configurandosi il relativo obbligo di contribuzione alla luce del disposto dell'art. 1123 c.c."

Ne consegue che, pur in presenza del giudicato che esclude la titolarità della proprietà dell'autorimessa in capo alla condomina, l'accertato utilizzo concreto degli spazi giustifica la sua partecipazione al riparto delle spese straordinarie deliberate.

Quanto alla sufficienza probatoria delle delibere di approvazione della spesa ai fini monitori e nel successivo giudizio di opposizione, la Corte ha richiamato il principio consolidato di legittimità:

"Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15696/2020), la delibera approvativa del bilancio costituisce titolo sufficiente per la concessione del decreto ingiuntivo e per la condanna […] a pagare le somme nel processo di opposizione, laddove nel giudizio di opposizione, a cognizione piena, sia accertata la perdurante esistenza della delibera assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere."

Considerazioni conclusive

La pronuncia ribadisce due profili: (i) l'insussistenza dei presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c. in difetto di specifiche e puntuali contestazioni alla delibera posta a fondamento delle spese ordinarie; (ii) la legittimità dell'addebito delle spese straordinarie per l'autorimessa in base all'art. 1123 c.c., in presenza di accertato utilizzo degli spazi da parte dell'interessata, nonostante il difetto di titolarità formale sugli stessi.

La soluzione si colloca nell'alveo dell'orientamento di legittimità che riconosce alla delibera assembleare validamente approvata efficacia di titolo per l'ingiunzione e per la successiva condanna in opposizione, ove ne sia accertata la perdurante esistenza ed efficacia.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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