Il Tribunale di Torino, con sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 8 settembre 2025, ha esaminato la questione dell'utilizzo promiscuo dei conti correnti intestati a due condomini amministrati dal medesimo soggetto.
Nel caso concreto il giudice ha ritenuto provata l'indebita percezione sulla base delle risultanze documentali (estratti conto e perizia contabile), ritenute attendibili e puntualmente riferite alle movimentazioni oggetto di contestazione, con rettifica dei conteggi per l'annualità 2017.
La vicenda
Il condominio attore ha convenuto in giudizio un altro condominio, entrambi amministrati dal gennaio 2014 al dicembre 2022 dallo stesso amministratore. È stata dedotta una gestione caratterizzata da "utilizzo promiscuo" dei rispettivi conti correnti bancari, con passaggi di denaro non giustificati tra i due condomìni.
In seguito alla deliberazione assembleare del 22 dicembre 2022 il nuovo amministratore ha rilevato, all'esito di verifica contabile, un credito del condominio attore nei confronti del convenuto. Il procedimento è stato introdotto con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c..
Dalla documentazione prodotta risultavano molteplici movimenti bancari fra i due condomìni; l'analisi degli estratti conto ha evidenziato uscite ed entrate per ciascun anno dal 2016 al 2022. L'ex amministratore aveva inoltre sottoscritto una scrittura privata con cui si impegnava personalmente al pagamento; tale documento è stato ritenuto non opponibile al condominio convenuto, sia perché redatto e sottoscritto dall'amministratore a titolo personale, sia per mancanza di preventiva deliberazione assembleare. Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Le ragioni di diritto e i calcoli
Il Tribunale ha ritenuto fondati i rilievi probatori offerti dall'attore: (i) gli estratti conto prodotti (doc. 2) che documentano i passaggi di denaro tra i conti; (ii) la verifica contabile e la perizia (docc. 3a e 3b), con la necessaria rettifica per l'annualità 2017; (iii) l'esistenza del bonifico ricevuto dal ricorrente in data 14.03.2024 per € 2.936,82.
Dalla ricostruzione operata il Tribunale ha accertato un credito a titolo di indebito del condominio attore nei confronti del convenuto pari a € 14.073,03; da tale somma è stato detratto il bonifico del 14.03.2024 di € 2.936,82, con determinazione del credito residuo in € 11.136,19.
Il Tribunale ha altresì escluso efficacia probatoria vincolante al riconoscimento sottoscritto dall'ex amministratore, ritenendo che la dichiarazione sia stata resa a titolo personale e, in ogni caso, che manchi la deliberazione assembleare idonea a rendere opponibile al condominio convenuto un impegno assunto dall'amministratore.
La decisione e la condanna
Il Tribunale ha accertato e dichiarato il diritto del condominio attore alla restituzione delle somme indebitamente percepite dal condominio convenuto e, in esito, ha condannato il convenuto:
- al pagamento in favore del condominio attore della somma di € 11.136,19 a titolo di ripetizione dell'indebito;
- agli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda giudiziale sino al saldo;
- al rimborso delle spese del presente giudizio in favore del condominio attore, liquidate in € 3.397,00 per compensi ed € 264,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e il 15% per spese generali, in conformità al D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
Si segnala che in motivazione il Tribunale aveva accertato un credito lordo pari a € 14.073,03, con la conseguente detrazione del versamento già effettuato dal convenuto per € 2.936,82, come sopra riportato; il dispositivo ha pertanto pronunciato la condanna per il residuo di € 11.136,19.
Osservazioni tecniche
- La sentenza è pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c.; si evidenzia che la pronuncia è stata resa in udienza con lettura del dispositivo e della esposizione concisa delle ragioni in contraddittorio (il convenuto era contumace).
- La mancata opponibilità del riconoscimento di debito sottoscritto dall'ex amministratore è motivata sia dalla natura personale della dichiarazione (uso della locuzione "mi impegno"), sia dalla mancanza della deliberazione assembleare che avrebbe dovuto autorizzare l'assunzione obbligatoria a nome del condominio, principio conforme alla giurisprudenza secondo cui atti che vincolano il condominio richiedono espressa e valida deliberazione assembleare quando si tratta di riconoscimenti o rinunce rilevanti per la massa condominiale.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
