La delibera di approvazione del rendiconto condominiale richiede che la contabilità sia rappresentata in modo intellegibile e che ai partecipanti sia assicurata una concreta possibilità di controllo dei dati sottoposti al voto. In questa prospettiva, con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.99 del 145gennaio 2026 è stato rigettato il ricorso proposto avverso una deliberazione di approvazione del consuntivo annuale, poiché il rendiconto risultava completo dei documenti prescritti e non era stata dimostrata alcuna preclusione all'esercizio del diritto di esame.
L'art. 1130-bis c.c. stabilisce che il rendiconto condominiale deve essere redatto secondo criteri di cassa e rappresentare le voci di entrata e di uscita, nonché ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve, in modo da consentire l'immediata verifica.
Il rendiconto si compone, inoltre, di registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa della gestione (con indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti). La medesima norma riconosce ai condomini e ai titolari di diritti reali o di godimento il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo.
Nel solco di tali coordinate, la decisione ha ribadito che l'obbligo dell'amministratore, in vista dell'assemblea, è quello di garantire l'accesso effettivo alla documentazione e la verificabilità del rendiconto, senza che ciò implichi necessariamente l'allegazione materiale di ogni singolo giustificativo alla convocazione o al verbale.
La vicenda
Un condomino ha impugnato la delibera assembleare del 4 luglio 2024, con cui erano stati approvati il bilancio consuntivo 2023 e il relativo piano di riparto, nonché - al punto 6 dell'ordine del giorno - un riparto per dare esecuzione a un precedente titolo giudiziario. L'azione è stata introdotta con ricorso ex art. 281-decies c.p.c.
Le censure si appuntavano, in sintesi, su: (i) asserita violazione dell'art. 1130-bis c.c., per mancata presenza del registro di contabilità e degli estratti conto; (ii) presunta violazione dei principi di chiarezza, trasparenza e intellegibilità del rendiconto (poste creditorie/debitorie ritenute incoerenti, partite risalenti nel tempo, spese legali asseritamente duplicate o non correttamente ripartite); (iii) contestazione del riparto relativo alle somme liquidate in forza del titolo giudiziario, ritenuto incompleto.
Il condominio, costituendosi, ha eccepito anche profili preliminari (tra cui asserita improcedibilità/inammissibilità per difetto di simmetria tra mediazione e domanda giudiziale, decadenza ex art. 1137 c.c., carenza d'interesse ex art. 100 c.p.c.), oltre a contestare nel merito le doglianze, deducendo che il rendiconto era completo dei documenti richiesti e che, comunque, la documentazione era stata trasmessa con la convocazione e resa disponibile in sede assembleare.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda, estendendo la motivazione senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132, comma 2, c.p.c., e ha ritenuto assorbite le eccezioni preliminari in applicazione del criterio della "ragione più liquida", in quanto il ricorso è stato reputato infondato nel merito.
Quanto alla lamentata violazione dell'art. 1130-bis c.c., è stato accertato che il rendiconto 2023 era effettivamente corredato dei documenti essenziali e, in particolare, del registro di contabilità (individuato nella "prima nota") e della documentazione bancaria. In motivazione si legge:
"Dalla documentazione prodotta dal resistente risulta infatti che il rendiconto consuntivo 2023 era corredato dalla relazione sintetica esplicativa, dal rendiconto di gestione, dal rendiconto di cassa, dalla situazione patrimoniale e dal registro di contabilità, identificato nella cosiddetta 'prima nota', contenente l'annotazione cronologica dei movimenti in entrata e in uscita."
"Risulta altresì documentato che gli estratti del conto corrente intestato al condominio erano disponibili e coerenti con le risultanze della contabilità, come espressamente indicato nella nota esplicativa del bilancio, la quale evidenzia la perfetta coincidenza tra i movimenti contabili e i saldi del conto corrente."
Inoltre, sul piano dell'estensione dell'obbligo informativo, la decisione ha puntualizzato che:
"L'obbligo dell'amministratore non è quello di allegare materialmente ogni documento contabile all'avviso di convocazione o al verbale assembleare, bensì quello di garantire ai condomini la possibilità di prendere visione della documentazione e di verificarne il contenuto."
Nel caso concreto, tale condizione è stata ritenuta soddisfatta, poiché:
"Nel caso di specie, non risulta che al ricorrente sia stato impedito l'accesso alla documentazione contabile, né che egli abbia avanzato specifiche richieste di chiarimento rimaste inevase."
È stata poi respinta la doglianza relativa a chiarezza, trasparenza e intellegibilità del rendiconto, delimitando il controllo giudiziale all'ambito della legittimità della deliberazione e dell'idoneità del rendiconto a consentire un controllo consapevole:
"Il controllo demandato al giudice in sede di impugnazione di delibera assembleare non può estendersi al merito delle scelte gestionali o alla valutazione dell'opportunità delle modalità di rappresentazione contabile adottate, ma deve limitarsi alla verifica della legittimità della deliberazione e della idoneità del rendiconto a consentire ai condomini un controllo consapevole della gestione."
Nella ricostruzione del giudice, le critiche relative a partite risalenti, compensazioni non operate, "scomparsa/accorpamento" di voci e crediti asseritamente spettanti in forza di precedenti pronunce attengono al merito della gestione e alla ricostruzione storica dei rapporti contabili, senza integrare un difetto strutturale tale da rendere il rendiconto incomprensibile. In particolare:
"Le doglianze […] attengono, in realtà, al merito della gestione e alla ricostruzione storica dei rapporti contabili, e non evidenziano un difetto strutturale del rendiconto tale da renderlo incomprensibile o non verificabile."
"La circostanza che la piena comprensione di alcune poste richieda la conoscenza di pregresse vicende giudiziarie o contabili non integra, di per sé, una violazione dei principi di chiarezza e trasparenza, ove la documentazione complessiva consenta comunque di ricostruire la situazione patrimoniale del condominio."
Infine, quanto al punto dell'ordine del giorno relativo all'esecuzione del titolo giudiziario, è stato valorizzato che l'assemblea aveva approvato un riparto provvisorio, con riserva di conguaglio, e che non era stata fornita prova di un concreto pregiudizio in capo al condomino impugnante:
"In mancanza di prova di un concreto pregiudizio derivante al ricorrente dalla deliberazione impugnata, anche tale censura deve essere respinta."
I riferimenti giurisprudenziali
La motivazione non richiama precedenti specifici; tuttavia l'impostazione seguita si colloca in un quadro nel quale, con accenti non sempre uniformi, la giurisprudenza tende a distinguere tra:
- completezza strutturale del rendiconto (documenti che ne costituiscono parte necessaria) e mera disponibilità dei giustificativi: sul primo versante, è stata affermata l'annullabilità della delibera quando manchino uno o più elementi essenziali del rendiconto (registro, riepilogo, nota), in quanto parti inscindibili del consuntivo Rendiconto incompleto, annullabilità della delibera e documenti necessari ;
- diritto di accesso ai documenti e onere di allegazione/prova del diniego: alcuni arresti di merito hanno precisato che l'amministratore non è tenuto ad allegare le "pezze giustificative" alla convocazione e che il diniego di accesso deve essere provato, valutandosi poi, caso per caso, l'incidenza sull'informazione assembleare Accesso ai giustificativi e limiti dell'obbligo di allegazione alla convocazione ;
- prevalenza della sostanza sulla forma, con attenzione al concreto pregiudizio informativo: è stato evidenziato che irregolarità "formali" possono non condurre all'invalidità della delibera se non incidono in modo sostanziale sulla veridicità e comprensibilità del bilancio Vizi del rendiconto e rilevanza del pregiudizio informativo .
Considerazioni conclusive
La decisione conferma, sul piano applicativo, un punto essenziale: l'impugnazione della delibera di approvazione del consuntivo non può trasformarsi in un giudizio sul merito della gestione, ma deve restare ancorata a vizi di legittimità e alla verifica che il rendiconto, considerato nel suo complesso, consenta un controllo consapevole della contabilità (per un approfondimento sulle conseguenze dell'omesso invio del rendiconto previsto dal regolamento, si veda invio del rendiconto ai condomini).
Nel caso concreto, la domanda è stata respinta perché il rendiconto risultava corredato dai documenti ritenuti necessari (registro di contabilità/"prima nota", nota esplicativa e documentazione bancaria coerente) e perché non è stata dimostrata alcuna condotta impeditiva dell'amministratore rispetto all'accesso ai documenti.
Ne discende che, quando la documentazione è effettivamente disponibile e il bilancio è ricostruibile anche mediante il richiamo a delibere pregresse e a vicende contabili o giudiziarie, la complessità "storica" delle poste non è di per sé sufficiente a fondare l'annullamento.
Resta fermo che l'esito può mutare in presenza di situazioni diverse, da valutare con attenzione sul piano probatorio: ad esempio, ove sia dedotta (e dimostrata) la mancanza di uno degli elementi strutturali del rendiconto, la giurisprudenza ha ritenuto configurabile l'annullabilità della delibera Mancanza della nota esplicativa nel rendiconto e annullabilità della delibera ; oppure quando specifiche omissioni contabili incidano sull'immediata verificabilità (come nel caso di spese non rendicontate nell'esercizio di competenza) Spese straordinarie omesse nel rendiconto annuale e annullabilità della delibera . In ogni caso, l'azione resta soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c., nei limiti in cui si controverta di annullabilità.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
