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Tempesta e caduta di un albero condominiale: il condominio risponde dei danni se il rischio era prevedibile

Se l'evento non era davvero imprevedibile, il condominio può essere tenuto a risarcire i danni, anche tramite assicurazione.

Dott. Giuseppe Bordolli 
30 Gen. 2026

Quando un albero condominiale cade durante una tempesta, il condominio tende spesso a invocare il caso fortuito per escludere la propria responsabilità. Ma non sempre il maltempo basta a liberare il custode da colpa: ciò accade solo se l'evento è davvero eccezionale e imprevedibile. Una recente decisione del Tribunale di Massa lo conferma, affermando la responsabilità del condominio quando il rischio era già noto e l'evento atmosferico non presentava i requisiti del fortuito (sentenza n. 96 del 28 gennaio 2026).

La vicenda

Gli attori, comproprietari di un fabbricato a Montignoso, citavano davanti al Tribunale un condominio confinante, riferendo che il 24 luglio 2020, durante una violenta tempesta, un pino marittimo situato nell'area verde condominiale era crollato sulla loro proprietà. L'albero provocava danni rilevanti al tetto, al comignolo, alla gronda e all'antenna televisiva.

Il consulente tecnico di parte attrice stimava il costo delle riparazioni in 25.900 € (oltre IVA). Gli attori ricordavano che già nel 2015 i pini presenti nel fondo condominiale mostravano segni di pericolo, tanto che, su loro sollecitazione, il condominio li abbatteva tutti, tranne proprio quello poi caduto, peraltro posto a distanza inferiore al minimo legale dal confine.

Dopo il crollo, il condominio rimuoveva l'albero e i detriti, denunciava il sinistro all'assicurazione e quest'ultima incaricava un tecnico per la stima dei danni. L'offerta risarcitoria formulata agli attori ammontava a soli 6.000 €, somma ritenuta del tutto insufficiente. Tale circostanza li costringeva a promuovere un accertamento tecnico preventivo, nel quale il perito nominato dal giudice quantificava i danni in 24.510,25 €, sostanzialmente in linea con la loro stima iniziale.

La procedura di negoziazione assistita rimaneva senza esito. Per queste ragioni, gli attori chiedevano al Tribunale la condanna del condominio e della compagnia assicurativa al risarcimento dei danni accertati in sede di ATP, oltre alle spese di lite, comprese quelle sostenute nella fase incidentale.

Il convenuto osservava, tra l'altro, che nel 2015 una tromba d'aria aveva già abbattuto diversi pini del fondo condominiale e che, sulla base della perizia di un agronomo, il condominio aveva eliminato gli alberi pericolanti e manutenuto regolarmente gli altri, compreso quello poi caduto.

Secondo il convenuto, l'albero era in buone condizioni, a distanza regolamentare e non minacciava rovina; l'evento del 24 luglio 2020, qualificato tecnicamente come uragano per l'intensità del vento, doveva quindi considerarsi caso fortuito, escludendo ogni responsabilità del condominio. In via subordinata, chiedeva che l'eventuale risarcimento fosse ridotto del 50% per effetto del beneficio fiscale previsto per tali interventi. Aggiungeva infine che il condominio era coperto da polizza di responsabilità civile con la compagnia assicurativa chiamata in causa.

La terza chiamata, dal canto suo, ribadiva che l'evento atmosferico era stato eccezionale e dunque riconducibile al caso fortuito; sosteneva inoltre che un simile evento non rientrava tra i rischi assicurati.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha ritenuto che la caduta del pino marittimo non potesse essere attribuita al caso fortuito. A parere del giudice toscano, infatti, il crollo dell'albero non è stato causato da un evento imprevedibile: infatti già nel 2015 un fenomeno meteorologico di pari intensità aveva colpito la stessa zona, provocando la caduta di diversi pini presenti nell'area condominiale. In quella occasione il condominio aveva abbattuto gli alberi pericolanti, ma aveva scelto di mantenere proprio quello poi crollato nel 2020, ritenuto in buona salute dall'agronomo.

Secondo il Tribunale quella scelta, pur legittima, ha reso evidente che il condominio sapeva che un evento simile si era già verificato e che avrebbe potuto ripetersi, trascinando con sé anche l'albero rimasto. Il giudice toscano ha riconosciuto che non si può pretendere l'abbattimento indiscriminato di tutti gli alberi sani in zone soggette a fenomeni atmosferici intensi, ma ha anche sottolineato che, in questo caso, il condominio aveva accettato consapevolmente un rischio concreto, già manifestatosi in passato. Per questo motivo è stata affermata la responsabilità del condominio per non aver rimosso l'albero, pur dopo il precedente del 2015.

Quanto al danno, il giudice ha ritenuto corretta la quantificazione effettuata dal consulente nominato in sede di ATP, perché coerente con tutte le altre stime e non contestata da alcuna perizia alternativa.

Infine, il giudice ha accertato che la polizza assicurativa del condominio copriva i danni a terzi fino a un massimale di due milioni di euro. Non essendo state indicate clausole di esclusione applicabili al caso concreto, la compagnia assicurativa è stata condannata a tenere indenne il condominio per l'importo dovuto ai danneggiati.

Considerazioni conclusive

Il condominio, quale custode dei beni comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché gli alberi del giardino comune non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni da questi procurati alla proprietà di un condomino o di un terzo.

Il disposto di cui all'art. 2051 c.c. impone al condominio - custode non già un generico dovere di astensione dal compimento di atti che possano provocare danni a terzi, specifico obbligo di attivarsi affinché dal bene affidato alla sua custodia non derivino danni a terzi.

In considerazione di quanto sopra, per la caduta degli alberi è stato ripetutamente affermato che, per poter ammettere la rilevanza della condizione metereologica in termini di fortuito, il proprietario dell'albero (nel nostro caso il condominio) deve provare di aver sottoposto la pianta ad una periodica manutenzione e controllo per non creare danni ai vicini, producendo idonea documentazione su tali interventi periodici ante caduta, con relativi reports scritti e fatture di pagamento relative; occorre poi dimostrare che la caduta dell'albero si sarebbe verificata comunque, nonostante il periodico controllo e manutenzione, per l'autonomia della forza ed efficacia causale dell'evento meteo, per cui l'albero sarebbe caduto comunque (Cass. civ., Sez. Un., 26/02/2021, n. 5422).

È importante sottolineare che che un fenomeno naturale sia raro o non frequente non basta a renderlo imprevedibile, perché la sua possibile ricorrenza rientra comunque nella comune esperienza. Per accertare il caso fortuito, il giudice deve basarsi su dati scientifici e statistici (per un ulteriore caso pratico relativo al crollo di un albero sull'automobile di un condomino o terzo).

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