Il Tribunale di Viterbo (5 giugno 2025, n. 384) ha stabilito che l'albero del vicino va abbattuto se danneggia la proprietà limitrofa e se il rimedio rappresentato dal taglio dei rami o delle radici non è praticabile. Approfondiamo la vicenda processuale.
Fatto e decisione
Un condominio conveniva in giudizio l'edificio limitrofo chiedendo il taglio dei rami e delle radici dell'albero che cresceva in prossimità del confine; le fronde della pianta raggiungevano il muro di confine tra le due proprietà, causando la lesione della parete e della condotta fognaria che lo attraversava.
Si costituiva la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda: a suo dire, l'albero in questione, pianta secolare alta quasi 20 metri, era preesistente al muro di contenimento posto sul confine tra i due condomìni; inoltre, era stata l'attività edificatoria successiva dell'attore a favorire l'impatto dei rami sul fabbricato, causandone le lesioni lamentate.
Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza in commento (5 giugno 2025, n. 384), ha accolto parzialmente la domanda attorea, nella misura del riconoscimento del solo risarcimento dei danni.
Parte attrice aveva chiesto il taglio dei rami e delle radici dell'albero di alto fusto di proprietà del convenuto e il risarcimento dei danni determinati dalla spinta dell'apparato radicale della pianta contro il muro di confine tra le due proprietà, invocando la tutela di cui agli artt. 896 e 2051 c.c.
Orbene, l'art. 896 c.c. prevede che colui sul cui fondo si propendono i rami e/o radici del vicino può, in qualunque momento, costringerlo a tagliarli e può, egli stesso, recidere le radici che si addentrano sul proprio fondo, salvo, in entrambi i casi, gli usi ed i regolamenti.
Da detta norma deriva la responsabilità del proprietario dell'albero le cui radici si addentrano nella proprietà altrui.
Ciò posto, a seguito della consulenza tecnica d'ufficio emergeva come i rami dell'albero si protendessero fino a sfiorare le pareti e le finestre dello stabile condominiale e che le radici, premendo sul muro di contenimento della rampa posto sulla linea di confine, avevano causato la lesione dello stesso, con conseguente danneggiamento del condotto fognario condominiale che lo attraversava.
La consulenza tecnica esperita, quindi, accertava l'esistenza di un nesso causale tra la pressione delle radici dell'albero contro il muro di contenimento e il danneggiamento della parete e della condotta fognaria di proprietà dell'attore; ciò confermava quindi la sussistenza della responsabilità del convenuto.
Ciononostante, la consulenza tecnica d'ufficio evidenziava che, per eliminare i danni in maniera risolutiva e procedere alla ricostruzione del muro di contenimento con una struttura idonea e dimensionata al caso specifico, occorreva necessariamente eseguire l'abbattimento dell'albero, non potendosi invece procedere al taglio dei rami e delle radici in quanto la pianta «sarebbe sbilanciata e il rischio di cedimento strutturale dell'albero aumenterebbe esponenzialmente con grave rischio per la pubblica e privata incolumità».
Pertanto, alla luce delle suddette risultanze tecniche, non costituendo l'abbattimento dell'albero oggetto del petitum, la domanda volta ad ottenere la condanna della parte convenuta alla recisione dei rami e delle radici veniva respinta non potendo il giudice decidere ultra petita, in ossequio al rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.).
Considerazioni conclusive
Il Tribunale di Viterbo ha correttamente applicato sia il dato normativo che l'insegnamento giurisprudenziale.
L'art. 894 c.c. stabilisce che il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dalla legge.
Secondo la giurisprudenza (Cass., 9 giugno 2008, n. 15236), il proprietario del fondo può chiedere l'estirpazione degli alberi posti nel fondo del vicino a distanza minore di quella di legge, a prescindere dalla valutazione dell'esistenza di un'effettiva turbativa; la finalità della norma, infatti, è di salvaguardare il fondo in sé, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche o esigenze, sicché il compito del giudice di merito è limitato alla verifica del rispetto della distanza prescritta, senza doversi estendere a indagare la concreta esistenza del danno.
Con riferimento al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e, nello specifico, al rapporto tra domande, la Corte di Cassazione (17 settembre 2015 n. 18284) ha ricordato che, in un giudizio instaurato per lo sradicamento di alberi posti a dimora dal confinante proprietario a distanza inferiore a quella legale, non costituisce domanda nuova quella, proposta nel corso dello stesso giudizio, volta a mantenere le piante ad altezza non eccedente la sommità del muro di cinta, trattandosi di una diversa articolazione di minor contenuto della medesima ed unica pretesa all'osservanza del distacco previsto dalla legge.
Orbene, da tale ultimo insegnamento si evince, a contrario, la correttezza delle conclusioni a cui è giunto il Tribunale di Viterbo con riferimento al vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso se avesse condannato la parte convenuta all'abbattimento dell'albero anziché al taglio dei rami o delle radici: se la prima soluzione può contenere la seconda non è invece valido il contrario.
Dunque, se l'attore avesse chiesto l'abbattimento dell'albero e poi, in subordine, il taglio dei rami e delle radici, non vi sarebbero stati problemi; al contrario, l'attore non può chiedere, magari in sede di precisazione delle conclusioni a seguito delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, l'eliminazione della pianta laddove inizialmente ne aveva invece chiesto solamente il taglio dei rami e delle radici.
Possiamo quindi affermare che, mentre la richiesta di abbattimento di un albero avanzata all'interno di un giudizio promosso per il taglio di rami/radici rappresenta un'inammissibile mutatio libelli che incide direttamente sul petitum dell'azione, l'operazione inversa è un'emendatio legittima.
Pertanto, correttamente ha agito il Tribunale di Viterbo temendo di incorrere in un vizio di ultrapetizione qualora avesse accordato l'abbattimento dell'albero.
