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Subappalto e penale da ritardo

La clausola penale è disciplinata dal codice civile ed ha lo scopo di determinare l'ammontare del danno contrattuale prodotto dalla parte inadempiente.

Avv. Marco Borriello 
03 Set. 2024

In ambito condominiale, e non solo, la ditta appaltatrice potrebbe subappaltare i lavori commissionateli ad un'altra impresa. In tal caso, si stipulerebbe un apposito contratto all'interno del quale sarebbero contenute le varie clausole.

Tra queste potrebbe esserci anche quella che stabilisce una penale a carico del subappaltatore nel caso in cui i lavori dovessero terminare oltre un termine essenziale precisato e concordato dalle parti.

Ad esempio, è proprio ciò che è accaduto in un fabbricato lombardo dove, per l'esecuzione di varie opere a beneficio del condominio, la ditta appaltatrice aveva subappaltato gli interventi ad una seconda impresa.

In tale occasione, tra i vari articoli del contratto, era stata prevista una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo alla data prevista per la consegna dei lavori. Ebbene, a quanto pare, non tutto è filato liscio nell'esecuzione di questo contratto.

È sorta, infatti, contestazione sulla debenza della penale in relazione al ritardo nella consegna delle opere. Pertanto, al Tribunale di Milano è spettato il compito di stabilire torti e ragioni sul punto, così come ha fatto con la sentenza n. 6009 del 12 giugno 2024.

Vediamo, dunque, quali sono stati gli aspetti giuridici che, in merito a quanto descritto, sono stati affrontati dal Tribunale lombardo.

Penale da ritardo: in cosa consiste?

La clausola penale è disciplinata dal codice civile ed ha lo scopo di determinare l'ammontare del danno contrattuale prodotto dalla parte inadempiente. Il risarcimento viene liquidato a prescindere dalla prova del pregiudizio economico subito.

Inoltre, di regola, viene sempre consentita la possibilità di dimostrare ed ottenere anche un danno maggiore rispetto all'importo della penale, se e quando dovesse verificarsi "La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno (Art. 1382 cod. civ.)".

Ebbene, è in quest'ottica che, in un contratto di appalto o di subappalto, le parti contraenti possono fissare un termine essenziale entro il quale le opere commissionate devono essere eseguite.

In caso di ritardo, è stabilita, perciò, una somma che dovrà essere addebitata all'appaltatore per ogni giorno successivo al termine concordato. A quel punto, effettuando una semplice moltiplicazione tra l'importo giornaliero precisato ed i giorni di ritardo accumulati, si otterrà la somma dovuta a titolo di risarcimento a carico della parte inadempiente.

Proprio ciò che è accaduto nel caso in commento dove, a seguito dell'istruttoria sono emersi ben 185 giorni di ritardo nell'ultimazione delle opere previste in contratto. Al Tribunale di Milano, pertanto, non è restato che accogliere la richiesta di risarcimento dell'impresa che aveva subappaltato i lavori, moltiplicando la penale giornaliera, € 50,00, per il numero in questione e fissando, quindi, l'indennizzo complessivamente dovuto dalla parte inadempiente in € 9.250,00.

Subappalto e penale da ritardo: si può evitare in caso di variazioni pretese in deroga ai patti?

Nel caso in commento, la ditta subappaltatrice di alcuni lavori in un condominio aveva terminato i medesimi con ben 185 giorni di ritardo rispetto al termine essenziale fissato per la consegna.

Tale circostanza imponeva alla parte inadempiente di risarcire la controparte in base alla penale giornaliera fissata in contratto, moltiplicata per i giorni in difetto.

Ebbene, proprio ciò che ha concluso il Tribunale di Milano visto che l'impresa subappaltatrice non aveva fornito alcuna giustificazione valida che potesse scusare il ritardo contestato.

Per la verità, nella difesa articolata in giudizio, la ditta aveva affermato di essere stata costretta ad eseguire delle opere in variazione, rispetto a quelle pattuite, che l'avevano costretta a rinviare la consegna stabilita.

A tale riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, opportunamente richiamata dal Tribunale di Milano, le variazioni ai lavori concordati, se pretese dal committente in corso di esecuzione, possono giustificare il ritardo nell'ultimazione delle opere e possono, quindi impedire che l'applicabilità della penale "Non si ignora l'orientamento condivisibile della Suprema Corte che esclude il riconoscimento della penale da ritardo in caso di variazioni (Sez. 2 - , Sentenza n. 9152 del 02/04/2019 (Rv. 653307 - 01), sennonché, nella fattispecie in esame, difetta la prova che il sub committente richiese, in corso di esecuzione, notevoli e importanti variazioni delle opere".

Tuttavia, come si legge in sentenza, il subappaltatore non ha fornito alcuna prova a sostegno della propria argomentazione. Ecco perché la condanna al versamento della penale è stata inevitabile e conseguenziale.

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