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Il direttore dei lavori è responsabile del ritardo dell'impresa

Per il ritardo nell'esecuzione delle opere di impermeabilizzazione sono solidalmente responsabili l'appaltatore e il direttore dei lavori.

Avv. Mariano Acquaviva 
19 Ago. 2024

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 5844 del 6 giugno 2024, ha condannato l'appaltatrice e il direttore dei lavori a risarcire i danni da infiltrazioni causati dall'eccessivo lasso di tempo trascorso tra la realizzazione del secondo strato di impermeabilizzazione e la posa in opera della pavimentazione inerente a un terrazzo condominiale, sancendo quindi implicitamente il principio secondo cui il direttore dei lavori è responsabile del ritardo dell'impresa. Ma procediamo con ordine.

Fatto e decisione

La vicenda è presto detta. Un condominio affidava a un'impresa l'esecuzione di lavori che prevedevano per tutto l'edificio - quindi anche per i terrazzi di proprietà esclusiva - opere di svellimento della pavimentazione esistente e del massetto sottostante, la realizzazione di un nuovo masso cementizio e la successiva impermeabilizzazione dello stesso mediante la stesura di un doppio strato di malta cementizia monocomponente impermeabilizzante.

Uno dei condòmini chiedeva - e otteneva - di poter far posare in opera la pavimentazione da altra ditta di sua fiducia, incombendo quindi sull'impresa originariamente incaricata dal condominio la sola impermeabilizzazione del terrazzo.

Il ritardo nell'esecuzione di tale ultimo lavoro causava, ai danni del condomino inferiore, una serie importante di infiltrazioni d'acqua.

Esperita la Ctu, l'ausiliario del giudice stabiliva che la posa in opera del rivestimento di impermeabilizzante non solo era stata tardiva ma non era stata nemmeno conforme alle prescrizioni tecniche dettate dalla casa produttrice, quindi alla buona regola esecutiva, prevedendo in tali casi addirittura la perdita di garanzia sulla funzionalità del prodotto.

Nello specifico, veniva rilevato dalla lettura della scheda tecnica che non poteva essere utilizzato quel tipo di prodotto per impermeabilizzare superfici lasciate calpestabili e soggette direttamente alle intemperie.

Ma non solo. La responsabilità dei danni da infiltrazioni andava estesa anche al direttore dei lavori il quale, pur sapendo che l'impermeabilizzazione avrebbe dovuto essere realizzata tempestivamente, era rimasto sostanzialmente inerte.

Il lasso di tempo intercorso tra la realizzazione del secondo strato di impermeabilizzazione e la posa in opera della pavimentazione non poteva essere di certo attribuito alla responsabilità del condominio o del singolo condomino, i quali non possedevano le competenze tecniche di tale conoscenza.

Alla luce di ciò, il Tribunale di Napoli, con la sentenza in commento, ha condannato in solido l'impresa appaltatrice incaricata dal condominio e il direttore dei lavori per i danni causati al condomino, derivanti dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo superiore.

Considerazioni conclusive

Il Tribunale di Napoli giunge alla condanna del direttore dei lavori sulla scorta del prevalente orientamento giurisprudenziale.

In particolare, viene citata la sentenza n. 9572 del 9 aprile 2024 resa dalla Suprema Corte, ai sensi della quale «tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse».

Secondo un'altra pronuncia (Cass., 24 maggio 2023, n. 14456), sussiste la colpa grave del direttore dei lavori che non monitora costantemente le fasi di realizzazione dell'opera attraverso periodiche visite in cantiere - così assicurando l'esecuzione dei lavori a regola d'arte - atteso che da un controllo costante sarebbero stati facilmente evincibili i vizi costruttivi.

Secondo la Suprema Corte, infatti, non esclude la responsabilità del direttore lavori la circostanza che questi abbia contestato all'appaltatore l'esistenza di vizi e difetti dell'opera: l'obbligo di verifica dell'esecuzione a regola d'arte, infatti, deve avvenire «in corso d'opera e non ex post, ad opere ultimate».

Per la Corte di Cassazione, dunque, non serve a nulla la contestazione successiva dei vizi dell'opera se il direttore dei lavori, in maniera negligente, non ha supervisionato i lavori mentre erano in fase di realizzazione.

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