La Corte d'Appello di Roma (12 dicembre 2024, n. 7832) ha ribadito il principio - ampiamente consolidato nella giurisprudenza maggioritaria - secondo cui si può impugnare una delibera solo se c'è interesse ad agire.
Secondo la corte capitolina, la legittimazione del condominio a contestare una deliberazione assembleare deve essere sorretta da un interesse concreto e rilevante del singolo alla sua caducazione. Approfondiamo la vicenda.
Fatto e decisione
Un condomino impugnava la deliberazione con cui era stato approvato il rendiconto consuntivo e preventivo.
Soccombente in primo grado, il condomino proponeva appello dolendosi dell'erroneità della sentenza; a suo dire, ingiustamente il giudice di prime cure gli avrebbe negato la qualità di condomino, nonostante la stessa emergesse pacificamente dagli atti e non fosse stata contestata dal condominio controparte.
La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza in commento, ha confermato la pronuncia di primo grado, precisando che in capo all'impugnante non difettasse la qualità di condomino bensì l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Infatti, dall'esame degli atti era emerso che alla proprietà dell'appellante (una cantina) non fossero stati attribuiti millesimi, cosicché la deliberazione impugnata non avrebbe sortito alcun effetto nei suoi riguardi.
Secondo principio univoco seguito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la legittimazione del condominio ad impugnare una delibera assembleare deve essere sorretta da un interesse concreto e rilevante del singolo alla sua caducazione, concernente la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronunzia di merito può derivare, interesse che presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio.
Nel caso in esame l'appellante, non essendo portatore di millesimi in assemblea pur se condomino in quanto proprietario di un'unità immobiliare, ha proposto un'impugnazione della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo senza che detta impugnazione fosse sorretta da un interesse ad agire, concreto e attuale, il quale presuppone appunto la derivazione, dalla suddetta deliberazione, di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale, insussistente nella specie.
Considerazioni conclusive
La sentenza della Corte d'Appello di Roma si pone nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte (27 febbraio 2024, n. 5129) ha affermato che «Non può certo sostenersi che la legittimazione ad agire per l'annullamento, attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condòmini assenti, dissenzienti o astenuti, non sia subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale»
In questo senso anche la giurisprudenza di merito (App. L'Aquila, 15 maggio 2024, n. 639) secondo cui il giudice deve dichiarare inammissibile per difetto di interesse ad agire l'impugnazione ex art. 1137 c.c. spiegata dal condomino contro la deliberazione assembleare, quando si limita a censurare la delibera come annullabile ma non dice in che modo essa avrebbe leso un suo interesse
È pur vero tuttavia che allorquando si discute dell'interesse ad impugnare una deliberazione condominiale occorre distinguere tra vizi formali e vizi sostanziali.
Secondo la Corte di Cassazione (9 marzo 2017, n. 6128), il condomino che intende impugnare una deliberazione assembleare per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese deve allegare e dimostrare di avervi interesse, il quale presuppone la derivazione dalla detta decisione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale.
Le cose cambiano per i vizi formali della delibera, cioè per quelli che non attengono al merito (difetto di quorum, irregolarità della convocazione, ecc.).
Secondo una parte della giurisprudenza (Trib. Roma, 30 dicembre 2022, n. 19191), in questo caso la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. non è subordinata alla prova di uno specifico interesse diverso da quello volto alla rimozione dell'atto impugnato.
L'interesse ad agire richiesto come condizione dell'azione di annullamento sarebbe infatti costituito dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le delibere assembleari condominiali.
Esso è dunque in re ipsa e coincide con l'interesse a rimuovere l'atto viziato essendo diritto di ogni condomino a vedere rispettate tutte le fasi del procedimento assembleare.
Tanto si evince, a contrario, anche da un'altra pronuncia, secondo la quale l'interesse ad agire, condizione richiesta per l'annullamento di una delibera assembleare condominiale affetta da vizi sostanziali (non formali, quindi), è subordinato alla prova di uno specifico e rilevante interesse alla caducazione (Trib. Taranto, 21 aprile 2023, n. 935).
