Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Se la caduta dalle scale è dovuta al cattivo stato dei gradini, il condominio ne risponde

La responsabilità da custodia si fonda sul rapporto tra anomalia del bene comune ed evento; la disattenzione dell'infortunato rileva solo se provata come causa esclusiva o come fortuito in senso tecnico.

CondominioWeb Lex AI 
25 Feb. 2026

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e si fonda sull'accertamento del nesso causale tra la cosa e l'evento di danno, mentre resta irrilevante l'indagine sulla colpa del custode. La prova liberatoria è circoscritta al caso fortuito, inteso come fattore esterno idoneo ad elidere il nesso eziologico; esso può essere integrato anche dal fatto del terzo o dalla condotta della stessa vittima, purché dotati, secondo un primo indirizzo, dei requisiti di imprevedibilità e inevitabilità, ovvero, secondo altra ricostruzione più recente, purché la condotta colposa del danneggiato assuma efficacia causale esclusiva, degradando la res a mera occasione dell'evento.

Con sentenza del 11 febbraio 2026 n.1026, la Corte d'Appello di Napoli, II sezione civile ha riformato integralmente il rigetto pronunciato in primo grado in una controversia promossa da una condomina per le lesioni subite in una caduta sulle scale comuni, ribadendo che, una volta provato il collegamento causale tra l'anomalia del bene comune e l'infortunio, non è sufficiente richiamare una generica "disattenzione" del danneggiato per configurare il fortuito o per escludere la responsabilità del condominio-custode.

La vicenda

Una condomina deduceva di essere caduta il 30 luglio 2014, nel tardo pomeriggio, mentre scendeva le scale comuni che conducono al piano interrato e ai box, riportando una frattura della tibia e del malleolo che richiese ricovero e intervento di osteosintesi, nonché un successivo percorso di controlli e riabilitazione.

L'azione risarcitoria veniva proposta nei confronti del condominio (che chiamava in causa la compagnia assicurativa), sostenendosi che la caduta fosse stata determinata dalla fatiscenza dei gradini, con presenza di muffa e vegetazione e con distacchi della parte superiore cementizia.

Nel giudizio di primo grado venivano escussi due testimoni indicati dall'attrice ed era espletata CTU medico-legale per l'accertamento del danno alla persona e della compatibilità eziologica con la dinamica narrata. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non adeguatamente provato lo "sgretolamento istantaneo" del gradino e valorizzando, come fattore causale assorbente, la condotta della danneggiata, che avrebbe potuto evitare l'evento prestando maggiore attenzione e evitando di appoggiare il piede su residui di cemento già distaccati.

La danneggiata proponeva appello deducendo, in sintesi, l'erronea valutazione delle prove, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e l'insussistenza del caso fortuito; in via subordinata, veniva rimarcata la necessità di considerare, al più, un eventuale concorso ex art. 1227 c.c., non l'esclusione integrale della responsabilità.

La decisione

La Corte d'Appello ha accolto integralmente il gravame riformando la sentenza impugnata e condannando il condominio al risarcimento del danno non patrimoniale, oltre alla manleva assicurativa nei limiti e secondo le regole proprie della responsabilità civile verso terzi.

In rito, è stata disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, richiamandosi i principi delle Sezioni Unite sull'art. 342 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis), ribadendo che l'impugnazione deve indicare con chiarezza i capi censurati e le ragioni critiche, senza necessità di "forme sacramentali" né di un progetto alternativo di decisione.

Nel merito, il Collegio ha anzitutto riaffermato l'impianto della responsabilità da custodia in termini pienamente causali, richiamando l'orientamento ormai consolidato secondo cui "la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito", precisando altresì che, nella logica dell'art. 2051 c.c., "tutto si gioca (…) sul piano di un accertamento di tipo causale", mentre non assumono rilievo categorie tipiche dell'art. 2043 c.c. come la natura "insidiosa" della cosa o la percepibilità/evitabilità dell'insidia.

Quanto alla prova del nesso eziologico, la Corte ha ritenuto non condivisibile l'analisi del primo giudice e ha affermato, in modo dirimente, che la correlazione causale tra il gradino e la caduta risultava adeguatamente provata in base a testimonianze e fotografie, osservando testualmente: "Orbene, reputa il Collegio che sia adeguatamente provata la correlazione causale tra res in custodia (gradino) e la caduta dell'appellante, tenuto conto delle univoche risultanze delle deposizioni testimoniali e dello stato dei luoghi come risulta dalle fotografie prodotte, in cui risultano visibili anche residui di pietre già distaccate dalla pedata dello scalino".

Il Collegio ha poi valorizzato la linearità del narrato dei testi, rilevando: "Tale circostanza è stata prontamente confermata dai testi escussi, i cui racconti, sufficientemente specifici e privi di elementi di contraddizione, appaiono senz'altro attendibili", con la puntualizzazione fattuale, tratta dalla deposizione, secondo cui "si sgretolò un pezzo della scala sotto al piede (…) precisamente quello destro".

Le fotografie, pur non consentendo di attribuire lo sgretolamento a un singolo gradino "con certezza identificativa", evidenziavano comunque "segni di sgretolamento che (…) costituiscono l'emblema di uno stato dei luoghi altamente pericoloso e dissestato".

In tema di condotta della vittima, la Corte ha ricostruito espressamente un quadro non univoco della giurisprudenza di legittimità, chiarendo che "deve darsi atto dell'esistenza di un panorama (…) piuttosto variegato" e che esso può essere sintetizzato in due opzioni interpretative: la prima richiede che la condotta del danneggiato, per escludere la responsabilità del custode, "debba rivestire i caratteri del fortuito, e cioè della imprevedibilità"; la seconda ammette l'esonero anche a fronte di una condotta "gravemente colposa, pur priva dei caratteri della eccezionalità ed anomalia tipici del caso fortuito, che esplichi però un'efficacia causale esclusiva", relegando la cosa a mera occasione dell'evento.

Applicando tali criteri, la Corte ha escluso che nel caso concreto potesse ravvisarsi un comportamento colposo della danneggiata idoneo a incidere sul nesso causale, osservando in modo netto: "non appare riscontrabile alcun comportamento colposo (…) la quale (…) si è limitata a fare un uso normale della res (…) correttamente appoggiandosi al corrimano della scala, ed evitando di compiere manovre imprudenti"; e aggiungendo, sullo stato dei luoghi, che "la scalinata (…) si presentava particolarmente dissestata, per la presenza di molteplici disconnessioni dei gradini, di detriti, e di muffa sugli stessi, che rendevano difficilmente praticabile un transito esente da rischi", sicché "trova pertanto ampio suffragio istruttorio la circostanza (…) secondo cui si sarebbe verificato uno sgretolamento istantaneo del gradino al suo passaggio". Da ciò la conclusione in punto di responsabilità: "Il condominio (…) responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., deve pertanto essere condannato all'integrale risarcimento dei danni".

Quanto al quantum, la Corte ha condiviso la CTU medico-legale, riconoscendo una invalidità permanente dell'11% e un danno temporaneo di 40 giorni di ITT, oltre a periodi di ITP (60 giorni al 75%, 30 giorni al 50%, 20 giorni al 25%). Applicate le tabelle del Tribunale di Milano di più recente formazione, è stata liquidata, all'attualità, la somma di € 34.769,00 (danno biologico permanente e temporaneo), senza personalizzazione per difetto di prova di peculiari circostanze, con riconoscimento degli interessi legali dal giorno del fatto, calcolati secondo i criteri affermati da Cass. S.U. n. 1712/1995, e quindi "inizialmente sulla somma sopra indicata, ma devalutata secondo gli indici ISTAT sino al giorno del fatto (…) e poi di anno in anno rivalutata", pervenendo alla somma complessiva di € 39.140,33, comprensiva di interessi compensativi, oltre interessi legali dalla pubblicazione al saldo.

Infine, il Collegio ha esaminato la domanda di manleva del condominio nei confronti dell'assicuratore, rigettando l'eccezione di prescrizione ex art. 2952 c.c. alla luce del dies a quo proprio dell'assicurazione della responsabilità civile (richiesta risarcitoria del terzo) e affermando l'operatività della garanzia; nel merito, ha escluso l'applicazione dell'art. 1907 c.c. (regola proporzionale) alla RC verso terzi, richiamando il principio per cui, in tale assicurazione, il valore dell'edificio non incide sul rischio in senso tecnico né determina l'obbligazione dell'assicuratore, che resta commisurata ai danni del terzo entro l'eventuale massimale, con condanna dell'assicuratore a tenere indenne l'assicurato, includendo le spese processuali nei limiti dell'art. 1917, comma 3, c.c.

I riferimenti giurisprudenziali

  • Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943: responsabilità ex art. 2051 c.c. come responsabilità oggettiva fondata sul nesso causale; prova liberatoria circoscritta al fortuito.
  • Cass., Sez. III, 16/02/2021, n. 4035; Cass., Sez. III, ord. 19/12/2022, n. 37059: condotta del danneggiato rilevante, nel primo indirizzo, solo se integra fortuito connotato da imprevedibilità e inevitabilità.
  • Cass., Sez. III, 27/04/2023, n. 11152: distinzione funzionale tra caso fortuito (fatto giuridico) e condotte umane (terzo/danneggiato) con possibile rilevanza causale esclusiva o concorrente; centralità dell'accertamento causale.
  • Cass., Sez. III, 20/07/2023, n. 21675; Cass., Sez. III, 24/01/2024, n. 2376: rilevanza causale della condotta colposa del danneggiato anche in ottica di riduzione o esclusione, nei limiti della causalità (art. 1227, comma 1, c.c.).
  • Cass., Sez. III, ord. 31/03/2025, n. 8449; Cass., Sez. III, n. 8450/2025: ricostruzioni recenti sul rapporto tra accertamento causale, condotta del danneggiato e regola dell'art. 1227, comma 1, c.c.
  • Cass., Sez. Un., 17/12/1995, n. 1712: criteri di calcolo degli interessi compensativi sul credito risarcitorio (devalutazione e rivalutazione con indici ISTAT).
  • Cass., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199; Cass., 30/05/2018, n. 13535: requisiti di specificità dei motivi d'appello ex art. 342 c.p.c. (testo applicabile ratione temporis).
  • Cass., Sez. III, 24/03/1984, n. 1962; Cass., Sez. I, 19/08/1995, n. 8958: in assicurazione RC, irrilevanza del valore del bene rispetto a rischio e prestazione; esclusione della regola proporzionale ex art. 1907 c.c. in difetto dei relativi presupposti.

Considerazioni conclusive

La motivazione si muove lungo un percorso rigorosamente "causale": una volta ritenuto provato, con convergenza di testimonianze e rilievi fotografici, che il gradino si è sbriciolato sotto il peso della danneggiata e che la scalinata presentava detriti, disconnessioni e muffa, l'eventuale rilievo della condotta della vittima non può fondarsi su un generico richiamo alla maggiore attenzione esigibile, ma esige un accertamento coerente con i presupposti del fortuito o, secondo l'opzione più recente ricordata dalla stessa Corte, con la verifica che quella condotta colposa abbia avuto efficacia causale esclusiva, degradando la cosa a mera occasione.

Su questo snodo, la Corte ha dato atto di due letture presenti in giurisprudenza e ha comunque evidenziato che, nella vicenda decisa, mancava il prius fattuale, ossia la stessa individuazione di una condotta colposa della danneggiata: "si è limitata a fare un uso normale della res (…) correttamente appoggiandosi al corrimano (…) evitando manovre imprudenti".

Ne discende un'indicazione operativa chiara: nelle cadute su scale comuni, la difesa del condominio non può arrestarsi all'allegazione dell'"evitabilità" astratta del pericolo, ma deve misurarsi con la prova, in concreto, dell'interruzione del nesso eziologico o della causalità esclusiva del comportamento della vittima.

La ricostruzione resta ancorata al caso concreto e non trasforma lo stato di dissesto delle scale in una presunzione automatica di responsabilità; anzi, l'impostazione conferma che l'esito del giudizio dipende dalla prova del nesso tra anomalia del bene e caduta. In questa prospettiva, non mancano pronunce di merito che, su basi istruttorie differenti, hanno escluso la responsabilità del condominio quando l'evento è stato ricondotto all'imprudenza del danneggiato, valorizzata come fortuito, come avvenuto in un caso di caduta su scale deciso in appello , oppure hanno mantenuto un approccio più rigoroso sull'onere di dimostrare la dinamica causale, ritenendo non sufficienti, in specifiche fattispecie, le sole allegazioni testimoniali . Per un confronto pratico su tali sviluppi, può essere utile leggere Caduta dalle scale e fortuito da imprudenza della vittima e Caduta dalle scale e prova del nesso causale .

Nel solco opposto, quando la condotta del danneggiato non presenta profili colposi apprezzabili e l'istruttoria dimostra che l'evento si è innestato su un'anomalia della cosa, la responsabilità ex art. 2051 c.c. tende a essere affermata in modo pieno, con eventuale spazio per il concorso ex art. 1227 c.c. solo se emergono condotte concretamente incidenti sul piano causale; su una linea coerente, in altra decisione di appello, a fronte della dedotta colpa della vittima, si è ritenuta insussistente la prova del fortuito e confermata la responsabilità del custode per caduta su gradinate condominiali , utile anche in chiave comparativa: Caduta sulle scale e mancata prova del fortuito .

In definitiva, la sentenza valorizza un principio di portata generale dell'ordinamento, perché fondato sull'art. 2051 c.c. e sui criteri dell'accertamento causale, ma lo applica con una scansione particolarmente netta: provato il nesso tra cosa e danno, l'esonero del custode richiede una prova rigorosa del fortuito o dell'efficacia causale esclusiva della condotta del danneggiato.

È un'impostazione che, sul piano pratico, spinge a curare in modo determinante l'istruttoria (fotografie, immediatezza dei rilievi, coerenza delle deposizioni) e, sul piano difensivo, a costruire l'eccezione di fortuito o concorso causale non come formula, ma come vera ricostruzione alternativa del nesso.

Per un approfondimento della distinzione, oggi ricorrente, tra fortuito e condotta umana (con l'attenzione alle rispettive condizioni di rilevanza causale), è utile anche Caso fortuito e responsabilità da custodia .

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento