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Se l'immobile in comunione pignorato non è divisibile si vende per intero

Nel giudizio di divisione avviato dopo il pignoramento, la non comoda divisibilità accertata dal CTU conduce alla vendita dell'intero bene e non al frazionamento materiale.

CondominioWeb Lex AI 
06 Apr. 2026

Se l'immobile pignorato e in comunione non è comodamente divisibile, il giudizio di divisione non si chiude con il frazionamento materiale del bene, ma con la vendita dell'intero e la successiva ripartizione del ricavato secondo i diritti dei partecipanti. La verifica è anzitutto tecnica: quando dalla suddivisione deriverebbero porzioni non conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie o non autonomamente utilizzabili, la divisione in natura non può essere disposta.

In questa linea si colloca il Tribunale di Gela, con sentenza n. 358 del 28 marzo 2026, resa in un giudizio divisorio instaurato dopo il pignoramento di un appartamento in comunione.

La vicenda

Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 29 giugno 2022, ha sospeso l'esecuzione e ha disposto che si procedesse al giudizio di divisione del bene pignorato, appartenente in comunione al debitore esecutato e a una comproprietaria non debitrice.

Fissata l'udienza di comparizione delle parti e dei creditori interessati, secondo quanto riportato nel provvedimento con richiamo all'art. 1113 c.c., il tribunale ha dichiarato la contumacia del debitore, della comproprietaria e dei creditori iscritti non intervenuti. È stato quindi conferito incarico a un consulente tecnico d'ufficio per accertare se l'immobile potesse essere diviso in natura.

La decisione

Il punto decisivo della pronuncia sta nell'accertamento tecnico della non comoda divisibilità dell'appartamento. Il CTU ha escluso la possibilità di frazionare il bene in porzioni autonome e giuridicamente utilizzabili, valorizzando tre elementi convergenti: la non conformità alle norme igienico-sanitarie, la consistenza dell'abitazione e la sua tramezzatura interna.

Il passaggio centrale della relazione, riprodotto dal tribunale, è netto: "tenuto conto della non conformità alle norme igienico sanitarie, della consistenza dell'abitazione al terzo piano e della sua tramezzatura interna, tale appartamento non può essere diviso in natura. Per tali motivi non si risponde al secondo quesito".

Muovendo da tale conclusione, il tribunale ha disposto che si procedesse alla vendita per intero del bene, stimato dal consulente in euro 60.000, dichiarando lo scioglimento della comunione e la non comoda divisibilità dell'immobile. Il dispositivo, infatti, stabilisce che il giudice "dichiara lo scioglimento della comunione del bene oggetto di causa" e "dichiara la non comoda divisibilità del bene e procede separatamente con l'ordinanza di vendita".

La decisione è coerente con la funzione del giudizio divisorio instaurato nell'esecuzione: quando il bene indiviso non è suscettibile di una separazione materiale compatibile con la sua struttura e con i requisiti di legge, la procedura deve proseguire con la vendita dell'intero cespite.

La pronuncia contiene anche un'indicazione processuale sulle spese. Le spese di CTU sono state poste a carico del creditore attore e liquidate con separato decreto, mentre le spese giudiziali sono state rinviate al definitivo, poiché il tribunale ha ritenuto che non potessero essere liquidate con sentenza non definitiva.

I riferimenti giurisprudenziali

  • Cass. n. 3083/2006 - Richiamata dal tribunale sul profilo delle spese del giudizio di divisione, per rinviarne la liquidazione alla definizione del giudizio.
  • Cass. n. 543/1986 - Richiamata per affermare che le spese giudiziali non possono essere liquidate con sentenza non definitiva.

Considerazioni conclusive

Il criterio realmente decisivo è l'accertamento della non comoda divisibilità del bene. Se la divisione materiale dell'immobile non consente di ottenere porzioni autonome conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie e compatibili con la struttura del cespite, il giudizio divisorio prosegue con la vendita dell'intero bene, non con il suo frazionamento.

I precedenti di legittimità richiamati nel provvedimento si collocano su un piano distinto e confermano soltanto il regime processuale della liquidazione delle spese, rinviata al definitivo in presenza di sentenza non definitiva. Sul merito della divisibilità, invece, la pronuncia si fonda soprattutto sulla consulenza tecnica, che individua nella conformità normativa dell'immobile e nella sua concreta configurazione interna i dati che impediscono la divisione in natura.

Nel caso deciso, proprio questi elementi hanno condotto allo scioglimento della comunione e alla prosecuzione separata con l'ordinanza di vendita dell'intero appartamento.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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