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Se il contratto impone gli allarmi sui ponteggi l'omessa installazione fa scattare il risarcimento per il furto

Obblighi di sicurezza nei lavori: se gli allarmi sui ponteggi sono previsti e non vengono installati, può maturare responsabilità dell'impresa per furti agevolati e relativo danno risarcibile.

CondominioWeb Lex AI 
22 Dic. 2025

La responsabilità dell'impresa appaltatrice per furto in abitazione agevolato dalla presenza di ponteggi è stata affrontata dal Tribunale di Milano (Sez. VII civile), sentenza n.9451 del 6 dicembre 2025, che ha ricondotto la fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. per omessa installazione degli "allarmi di sicurezza" sui ponteggi, in violazione di un obbligo espressamente previsto nel contratto di appalto.

La pronuncia valorizza, in particolare, il principio per cui, quando l'appaltatore assume specifiche obbligazioni di sicurezza, il loro mancato adempimento integra un inadempimento idoneo a fondare la condanna risarcitoria, purché il danno lamentato rientri nel perimetro delle conseguenze risarcibili e, secondo il criterio civilistico, risulti provato il nesso causale.

La vicenda

Due proprietari avevano stipulato con un'impresa un contratto di appalto per lavori di ristrutturazione, nel quale era previsto, all'art. 4, comma 1, lett. f), l'obbligo per l'appaltatore di "provvedere a propria cura e spese all'eventuale illuminazione notturna del cantiere, all'apposizione di allarmi di sicurezza sui ponteggi ed ad ogni altro accorgimento volto ad escludere o limitare ogni rischio e pericolo per la sicurezza". Durante l'esecuzione dei lavori e con il ponteggio ancora installato, i proprietari subivano un furto nell'abitazione, con sottrazione di beni custoditi nella cassaforte domestica.

Veniva quindi proposta domanda di accertamento dell'inadempimento e di condanna al risarcimento del danno, quantificato in euro 80.000,00 (ovvero nella diversa somma ritenuta equa dal Tribunale), deducendo che il furto era stato agevolato dall'assenza degli allarmi sui ponteggi e che la disattivazione dell'antifurto perimetrale era stata richiesta dalla stessa impresa (e dalla subappaltatrice) per consentire le lavorazioni.

L'impresa si costituiva contestando, tra l'altro: (i) l'insussistenza del nesso causale tra omessa installazione degli allarmi e furto; (ii) un concorso colposo dei proprietari (anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.), sostenendo che sarebbe stato disattivato anche un allarme volumetrico e che sarebbero mancate ulteriori cautele (ad esempio deposito in cassette di sicurezza); (iii) la carenza di prova circa proprietà e valore dei beni sottratti.

La decisione

La domanda è stata accolta, con accertamento dell'inadempimento e condanna dell'impresa al risarcimento dei danni, liquidati equitativamente in euro 40.000,00, oltre interessi legali dalla domanda (29 novembre 2023) al saldo e rivalutazione monetaria.

Il Tribunale ha premesso che "è incontestato tra le parti che la convenuta non ha installato dispositivi di 'allarmi di sicurezza' sui ponteggi come previsto dall'art. 4, comma 1, lettera f) del contratto di appalto stipulato l'8 ottobre 2021", chiarendo che l'obbligazione non aveva carattere meramente accessorio, poiché finalizzata a garantire la sicurezza dell'immobile durante l'esecuzione dei lavori.

Da qui l'affermazione del titolo di responsabilità: "Accertato l'inadempimento […] deve concludersi per la sussistenza di una responsabilità di natura contrattuale della stessa sussistendo tra le parti un rapporto contrattuale che ha generato obblighi specifici di sicurezza in capo all'appaltatore". In tale cornice, il giudice ha anche ricordato che la giurisprudenza di merito ha elaborato un orientamento sulla responsabilità dell'appaltatore per furti agevolati da ponteggi non adeguatamente protetti anche sul piano extracontrattuale ex art. 2043 c.c., ma ha puntualizzato che, nella fattispecie, la presenza di una clausola specifica incideva sul livello di diligenza esigibile: "Nel caso concreto sussiste, tuttavia, una specifica obbligazione contrattuale che eleva il livello di diligenza richiesto all'appaltatore, trasformando un generico dovere di prudenza in un obbligo specifico e determinato".

Quanto al nesso causale, la sentenza ha richiamato la distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica (art. 1223 c.c.), nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità, affermando che "l'inadempimento della convenuta all'obbligo di installare allarmi sui ponteggi ha leso direttamente l'interesse contrattuale alla sicurezza dell'immobile, configurandosi pertanto un caso di causalità materiale assorbita nell'inadempimento stesso". In ogni caso, anche applicando l'impostazione più rigorosa sull'onere della prova del nesso causale, il Tribunale ha ritenuto il collegamento eziologico integrato secondo il criterio del "più probabile che non", osservando che l'installazione di un allarme sonoro avrebbe verosimilmente esercitato una funzione deterrente e/o avrebbe limitato significativamente il tempo di azione dei malviventi.

Sono state respinte, perché ritenute non decisive, le obiezioni difensive basate: (i) sull'orario diurno del furto; (ii) sull'asserito accesso dal piano terra; (iii) sulla "apertura" del ponteggio. Al contrario, la motivazione evidenzia che tali elementi, letti nel contesto, non escludevano la rilevanza della misura di sicurezza contrattualmente dovuta.

È stata inoltre esclusa ogni colpa concorrente dei proprietari. In particolare, "Dalle risultanze istruttorie emerge inequivocabilmente che la disattivazione dell'allarme perimetrale era stata espressamente richiesta dalla convenuta e dalla sua subappaltatrice"; non è stata invece ritenuta provata la disponibilità, al momento del fatto, di un autonomo sistema volumetrico interno funzionante.

Quanto alle cautele di custodia, il Tribunale ha ritenuto che la cassaforte domestica costituisse misura ordinaria e ragionevole, escludendo che si potessero pretendere misure "straordinarie" (quali il deposito in cassetta bancaria), anche in ragione della temporaneità dei lavori e dello specifico impegno di sicurezza assunto dalla parte professionale.

Sotto il profilo del rapporto tra contratto e documentazione tecnico-economica, è stata disattesa anche la difesa fondata sull'assenza, nel computo metrico estimativo, della voce "allarme", chiarendo che l'obbligo discendeva dalla clausola contrattuale ("a propria cura e spese") e che, in caso di contrasto, prevalgono le pattuizioni del contratto principale, ferma la possibilità per il committente non professionale di fare legittimo affidamento sulla competenza dell'appaltatore.

I riferimenti giurisprudenziali

  • Trib. Milano 12 aprile 2012 n. 4267; Trib. Santa Maria Capua Vetere 22 aprile 2022 n. 1457: richiamate in motivazione quali precedenti di merito in tema di furti agevolati da ponteggi e cautele omesse (con inquadramento, in assenza di specifico vincolo negoziale, sul piano dell'art. 2043 c.c.).
  • Cass. civ., ord. n. 2520/2025: distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica nei rapporti contrattuali (art. 1223 c.c.).
  • Cass. civ. n. 34390/2022: precisazioni sull'onere probatorio del nesso causale nelle azioni da inadempimento.
  • Corte d'Appello di Napoli n. 2228/2024; Corte cost. 248/1974; Cass. civ. n. 8118/2022: criteri probatori e liquidazione equitativa (art. 1226 c.c.) in presenza di oggettive difficoltà di prova del danno da furto.

Considerazioni Conclusive

La motivazione offre un'indicazione operativa netta per la contrattualistica dei lavori su immobili: la previsione di specifiche misure di sicurezza in contratto (e la loro chiara imputazione "a cura e spese" dell'appaltatore) riduce sensibilmente le aree di ambiguità e rende più difficoltoso, per l'impresa, invocare l'imprevedibilità dell'evento o la genericità dei doveri di protezione, una volta accertato l'inadempimento.

Resta fermo che la pronuncia è costruita su un assetto negoziale espresso e su un accertamento in fatto (anche in termini probabilistici) del collegamento tra omissione e furto: pertanto, in assenza di una clausola specifica, l'azione tende fisiologicamente a spostarsi sul terreno aquiliano (art. 2043 c.c.), con un carico probatorio più articolato su colpa e nesso causale.

Sul punto, nella casistica "condominiale" (ponteggi sulle facciate comuni) la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato la configurabilità della responsabilità dell'impresa ex art. 2043 c.c. per omessa diligenza nell'adozione di cautele anti-intrusione, e, in determinate circostanze, anche un possibile concorso del condominio ex art. 2051 c.c. (ad esempio Cass. 22 ottobre 2018, n. 26691, richiamata in Trib. Roma 1 agosto 2025 n. 11540) . Tuttavia, la responsabilità del condominio non è automatica: è stata anche esclusa quando, in fatto, non risulti un effettivo potere di custodia sui ponteggi (Cass. 20 giugno 2017, n. 15176) .

In termini di "best practice" per committenti e amministratori (quando i lavori insistono su facciate o parti comuni), la lezione applicativa è duplice: (i) pretendere clausole di sicurezza verificabili (allarme, illuminazione, rimozione scale a fine giornata, ecc.), coerenti anche con gli elaborati tecnico-economici; (ii) documentare richieste, istruzioni e misure effettivamente approntate, perché la causa, in definitiva, resta spesso "di fatto".

In questa prospettiva, è utile confrontare anche pronunce che hanno rigettato la domanda risarcitoria quando è risultata provata l'adozione di misure idonee o quando è mancata prova della negligenza dell'impresa (ad es. Trib. Milano 4 luglio 2023 n. 5517) , nonché decisioni che hanno riconosciuto la responsabilità (anche solidale) in presenza di inadempimenti su sistemi anti-intrusione pattuiti (ad es. Trib. Roma 19 aprile 2023 n. 6226) .

Quanto al quantum, la sentenza conferma un'impostazione prudente: la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è ammissibile quando l'esistenza del danno sia provata, ma la sua precisa quantificazione risulti oggettivamente difficile; in tale equilibrio, assumono rilievo la denuncia dettagliata resa a ridosso del fatto e testimonianze specifiche (anche familiari), con una riduzione della pretesa originaria in assenza di documentazione di acquisto completa.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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