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Ponteggi e furto in appartamento: quando impresa e condominio non rimborsano il derubato

Il risarcimento per furto agevolato da ponteggi condominiali può essere escluso se l'impresa e il condominio dimostrano di aver adottato adeguate misure di sicurezza.

Dott. Giuseppe Bordolli 
01 Ott. 2025

Qualora si verifichi un furto in un'abitazione, resa vulnerabile dalla presenza di ponteggi installati per lavori condominiali, non si può escludere che l'evento sia riconducibile a un comportamento negligente da parte dell'impresa incaricata o del condominio committente.

È necessario, però, che il danneggiato, nel richiedere giudizialmente il risarcimento, fornisca elementi che dimostrino una carenza nelle misure di prevenzione o vigilanza adottate.

In argomento, merita attenzione una recente pronuncia del Tribunale di Roma (sentenza n. 11540 del 1 agosto 2025).

La vicenda

La proprietaria di un appartamento facente parte di un caseggiato subiva un furto agevolato dalla presenza nelle vicinanze di impalcature. La derubata riteneva responsabili dell'evento sia l'impresa edile incaricata dei lavori sulla facciata del palazzo adiacente, sia il condominio vicino committente delle opere di manutenzione.

Dopo aver subito il furto, la proprietaria sporgeva denuncia ai carabinieri e inviava una formale richiesta di risarcimento danni all'impresa edile e al condominio adiacente, senza ottenere risposta. Successivamente avviava la negoziazione assistita, ma senza successo.

A quel punto, la derubata decideva di citare in giudizio la ditta appaltatrice e il caseggiato adiacente chiedendo che venisse riconosciuta la loro responsabilità solidale per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in €15.500,00, oltre interessi e rivalutazione.

L'impresa edile si costituiva in giudizio regolarmente, proponendo inizialmente l'integrazione del contraddittorio nei confronti della propria compagnia assicurativa, salvo poi rinunciare alla richiesta per mancata operatività della polizza sul piano interessato dal furto.

Nel merito contestava le domande dell'attrice sia sotto il profilo della responsabilità, sia sotto quello della quantificazione del danno.

Allo stesso il condominio si costituiva contestando integralmente le richieste dell'attrice e sostenendo l'infondatezza delle sue pretese.

La decisione

Il Tribunale ha dato torto all'attrice. Il giudice romano, valutate le prove, ha escluso che i convenuti fossero responsabili del furto e dei danni lamentati dall'attrice.

In particolare, il Tribunale ha evidenziato l'assenza di prove che dimostrino una responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori per aver omesso le necessarie cautele volte a prevenire un utilizzo improprio dei ponteggi.

È emerso infatti che il cantiere era dotato di allarme e illuminazione esterna, come confermato da due testimoni della società convenuta, i quali hanno riferito che la ditta aveva adottato precauzioni sufficienti a evitare comportamenti negligenti.

Uno dei testimoni ha dichiarato che il ponteggio era illuminato con fari notturni e dotato di accensione automatica tramite crepuscolare, oltre a un impianto di allarme sonoro.

Erano inoltre presenti cartelli che invitavano i residenti a chiudere tapparelle e finestre per motivi di sicurezza.

Un altro teste ha confermato che ogni giorno veniva rimossa la scala di accesso, chiusa la botola con lucchetto e installata una rete rossa.

Alla luce di quanto emerso, il giudice romano ha rilevato che l'impresa ha preso tutte le misure necessarie per evitare danni ai condomini e a terzi.

Tali elementi hanno portato il Tribunale ad escludere anche la responsabilità del condominio convenuto per culpa in eligendo e culpa in vigilando, nonché ai sensi dell'art. 2051 c.c. Inoltre, è emerso che l'appartamento non aveva sistemi di sicurezza e non si sa se le finestre fossero del tutto chiuse. La domanda della derubata è stata perciò rigettata.

Considerazioni conclusive

La Cassazione ha precisato che nell'ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell'edificio è configurabile la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2043 c.c., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 cod. civ., per l'omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura (Cass. civ., sez. VI, 22/10/2018, n.26691).

È importante notare che la responsabilità dell'impresa appaltatrice dei ripristini condominiali non può discendere dalla sola e necessaria realizzazione delle impalcature nei pressi delle facciate del condominio, ma deve fondarsi su una obiettiva agevolazione colposa alle altrui iniziative delinquenziali.

Così si deve ritenere colpevole l'impresa qualora il furto sia stato agevolato dalla mancata installazione di una illuminazione notturna del ponteggio e dalla mancata rimozione, al termine della giornata lavorativa, delle scale di collegamento tra i diversi piani del ponteggio (App. Catania 13 gennaio 2025, n. 44). In una tale ipotesi, la responsabilità del condominio committente può essere affermata esclusivamente ai sensi dell'art. 2043 c.c., in concorso con quella dell'appaltatore, per omissione degli obblighi di vigilanza sull'attività di quest'ultimo.

Nonostante nei contratti di appalto sia spesso prevista una clausola che attribuisce all'impresa la responsabilità per eventuali danni a terzi, tale previsione ha efficacia solo tra le parti contrattuali e non nei confronti dei terzi danneggiati (Cass. civ., sez. III, 19/12/2014, n. 26900).

La Cassazione ha chiarito che il condominio committente non può ritenersi automaticamente esonerato da responsabilità, soprattutto se ha omesso di vigilare sull'adozione delle misure di sicurezza da parte dell'impresa.

In ogni caso nella vicenda esaminata è emerso che il derubato non ha assunto alcuna iniziativa per ridurre il rischio di furto.

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