Il rumore proveniente da un esercizio pubblico assume rilievo penale quando, per intensità, durata e modalità di propagazione, è idoneo a turbare le occupazioni o il riposo di una cerchia indeterminata di persone. Nei rapporti condominiali non occorre che tutti gli abitanti dello stabile abbiano sporto denuncia o reso lamentele formali: è sufficiente che la condotta sia capace di incidere sulla quiete pubblica, anche se la segnalazione proviene da pochi residenti.
La Corte di cassazione, Sezione terza penale, con sentenza n. 20496 del 4 giugno 2026, decisa all'udienza del 10 marzo 2026, ha confermato la condanna del gestore di un ristorante-bar pronunciata dal Tribunale di Perugia per il reato di cui all'art. 659, comma 1, c.p. La condotta contestata non riguardava soltanto il funzionamento di macchinari dell'attività, ma anche un insieme di rumori provenienti dalla gestione del locale, tra cui vociare, trascinamento di arredi e rumori prodotti da impianti e attrezzature collocati nella chiostrina condominiale.
Il gestore di un esercizio pubblico risponde della contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone quando le emissioni sonore, anche se originate dall'attività commerciale, eccedono le normali modalità di esercizio e risultano idonee a propagarsi verso una pluralità indeterminata di soggetti. Il mero superamento dei limiti acustici può rilevare sul piano amministrativo; il reato, invece, richiede l'accertamento della concreta attitudine della condotta a ledere la quiete pubblica.
La vicenda
Il Tribunale aveva condannato il gestore di un ristorante-bar alla pena di 309 euro di ammenda, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 659 c.p. per avere disturbato le occupazioni e il riposo degli abitanti di un condominio. Con la stessa decisione era stata pronunciata condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, con assegnazione di una provvisionale pari a 2.500 euro.
Secondo l'accertamento di merito, i rumori provenivano dai macchinari utilizzati per l'attività di ristorazione, tra cui una cella frigorifera collocata nella chiostrina condominiale, dai motori degli impianti di condizionamento e da altre attrezzature, come la macchina del ghiaccio. A tali fonti si aggiungevano rumori di origine antropica, consistenti nel vociare e nello spostamento degli arredi anche oltre l'orario di chiusura.
I rilievi fonometrici avevano indicato un livello di immissioni pari a 55,5 dB(A), a fronte del limite di 55 dB(A), nonché un livello differenziale di 8,0 dB a finestre aperte e di 7 dB a finestre chiuse, in entrambi i casi superiore alla soglia di 3 dB considerata nella decisione. La CTU acquisita agli atti aveva inoltre rilevato immissioni di origine antropica e non antropica superiori ai limiti normativi.
Il ricorrente aveva sostenuto, tra l'altro, che la sentenza di merito avesse travisato il dato fonometrico relativo al livello assoluto di immissione, che il disturbo avesse interessato soltanto un numero ristretto di condomini e che, in subordine, il fatto dovesse essere ricondotto all'illecito amministrativo previsto dall'art. 10, comma 2, della legge n. 447/1995 oppure all'ipotesi di cui all'art. 659, comma 2, c.p.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 659, comma 1, c.p. Le censure sul dato fonometrico non sono state considerate decisive, perché la condanna non era fondata sul solo superamento dei limiti acustici, ma su una pluralità di condotte rumorose idonee a disturbare gli abitanti del fabbricato.
La ricostruzione del Tribunale viene richiamata in modo puntuale dalla Cassazione, soprattutto nella parte in cui collega i dati tecnici alle dichiarazioni testimoniali:
"La sentenza impugnata, sulla scorta del testimoniale, ha ritenuto dimostrato che nella chiostrina ove si affacciano le finestre del condominio [...] erano prodotti rumori di ogni genere, provenienti dall'attività di ristorazione [...] quali vociare delle persone sino a tarda notte, trascinamento e spostamento degli arredi oltre l'orario di chiusura, a cui si aggiungevano rumori provenienti dai macchinari utilizzati per la ristorazione [...]. Le sorgenti rumorose [...] producevano un livello di immissioni non conforme alla legge [...]. Conclude il Tribunale che era emerso che le reiterate, continue e perduranti attività poste in essere dall'imputato nella gestione dell'attività di bar ristorazione erano oggettivamente idonee ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone".
La Corte ha quindi escluso che la difesa potesse neutralizzare la responsabilità insistendo sul numero delle persone che avevano formalmente lamentato il disturbo. L'art. 659, comma 1, c.p. tutela la quiete pubblica, non il solo interesse individuale del singolo vicino. Per questa ragione è sufficiente che il rumore sia capace di raggiungere una pluralità indeterminata di persone, anche raccolta in un ambito ristretto come un edificio condominiale.
Il profilo tecnico non viene svalutato, ma collocato nel suo corretto ambito probatorio. I rilievi fonometrici e la CTU confermavano la non conformità dei livelli di rumore; le deposizioni dei testimoni descrivevano, invece, la concreta percezione e la diffusione del fenomeno all'interno del fabbricato. La prova del disturbo, precisa la Corte, può essere raggiunta liberamente, purché il convincimento del giudice sia sorretto da motivazione adeguata.
La Cassazione ha ritenuto infondato anche il tentativo di ricondurre la vicenda al solo illecito amministrativo previsto dalla legge quadro sull'inquinamento acustico. L'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 447/1995 opera, nella lettura richiamata dalla Corte, quando vi sia soltanto il superamento dei limiti di emissione o immissione fissati dalla normativa di settore. Quando l'attività è svolta con modalità eccedenti quelle ordinarie e realizza una condotta idonea a turbare la quiete pubblica, resta configurabile l'art. 659, comma 1, c.p.
La gestione di un bar o di un ristorante non è stata considerata, di per sé, una professione o un mestiere rumoroso ai fini del secondo comma dell'art. 659 c.p. Conta il modo in cui l'attività viene esercitata. Nel caso deciso, la rumorosità proveniva anche dal vociare, dal trascinamento degli arredi e da comportamenti collegati alla gestione del locale, oltre che dai macchinari. Da qui la conferma della contravvenzione di cui al primo comma.
La Corte ha infine ritenuto congrua la pena pecuniaria applicata nel massimo edittale, valorizzando la gravità del fatto accertata in giudizio e le conseguenze sulle abitudini di vita della parte civile. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto implicitamente giustificato anche in ragione dei precedenti penali gravanti sull'imputato.
I riferimenti giurisprudenziali
- Cass. pen., Sez. III, 12 luglio 2018, n. 45262, Rv. 273948-02: la responsabilità per il reato di cui all'art. 659 c.p. non richiede la prova dell'effettivo disturbo di più persone; è sufficiente l'idoneità della condotta a disturbare un numero indeterminato di soggetti.
- Cass. pen., Sez. I, 11 novembre 2011, n. 44905, Rv. 251462: la natura di reato di pericolo consente di ritenere integrata la contravvenzione quando la condotta abbia attitudine offensiva verso una cerchia indeterminata di persone.
- Cass. pen., Sez. I, 29 novembre 2011, n. 47298, Rv. 251406-01: l'interesse protetto dall'art. 659 c.p. è la pubblica quiete; i rumori devono avere una diffusività tale da poter essere risentiti da un numero indeterminato di persone, pur se in concreto solo alcuni se ne lamentino.
- Cass. pen., Sez. III, 11 gennaio 2018, n. 18521, Rv. 273216-01: il disturbo può assumere rilievo penale anche quando la cerchia dei destinatari sia raccolta in un ambito ristretto, come un condominio, purché non si esaurisca nella molestia di un solo soggetto determinato.
- Cass. pen., Sez. III, 5 giugno 2015, n. 25424: il rapporto tra art. 659 c.p. e art. 10, comma 2, legge n. 447/1995 va risolto distinguendo il mero superamento dei limiti acustici, rilevante sul piano amministrativo, dalle condotte eccedenti le normali modalità di esercizio dell'attività e idonee a turbare la quiete pubblica.
- Cass. pen., Sez. III, 20 gennaio 2022, n. 24397, Rv. 283239-01: integra l'art. 659, comma 1, c.p. la condotta del gestore di un pubblico esercizio che arrechi disturbo alla quiete e al riposo delle persone, poiché la gestione di un bar non rientra automaticamente tra le professioni o i mestieri rumorosi.
- Cass. pen., Sez. III, 26 settembre 2025, n. 32043: l'accertamento dell'idoneità diffusiva del rumore non deve necessariamente fondarsi su una perizia fonometrica; il giudice può utilizzare dichiarazioni testimoniali e altri elementi probatori idonei a descrivere la propagazione del disturbo.
- Cass. pen., 5 marzo 2025, n. 9143: la condanna per disturbo da attività musicale in un locale non può reggersi su un quadro testimoniale insufficiente o contraddittorio; la prova deve consentire di accertare la diffusività del rumore e la sua incidenza sulla quiete pubblica.
- Cass. pen., 30 marzo 2018, n. 14596: nei rumori prodotti in ambito condominiale non basta la verifica del fastidio subito dall'abitazione immediatamente vicina; occorre accertare se le immissioni siano tali da travalicare l'ambito strettamente individuale.
Considerazioni conclusive
La responsabilità penale del gestore è stata confermata perché il rumore proveniente dal ristorante-bar non si esauriva nel dato tecnico del superamento dei limiti, ma nasceva da una gestione dell'attività capace di incidere sulla quiete di una pluralità di residenti. Macchinari, vociare e spostamento degli arredi componevano un fenomeno unitario, protratto nel tempo e percepibile nella chiostrina sulla quale si affacciavano più unità immobiliari.
La linea conforme è rappresentata da Cass. pen. n. 45262/2018, n. 44905/2011, n. 47298/2011 e n. 18521/2018: l'art. 659, comma 1, c.p. tutela la quiete pubblica e richiede l'idoneità del rumore a raggiungere un gruppo indeterminato di persone, anche raccolto in uno stabile condominiale. Non serve una lamentela collettiva, né la prova che ogni condomino abbia subito un disturbo effettivo. Serve, invece, che la propagazione sonora non resti confinata nel rapporto individuale tra fonte del rumore e singolo vicino.
Il medesimo perimetro spiega il rilievo di Cass. pen. n. 24397/2022, che esclude l'automatico inquadramento della gestione di un bar tra i mestieri rumorosi e consente l'applicazione del primo comma quando l'esercizio pubblico sia condotto con modalità concretamente disturbanti; in tal senso v. locali notturni e disturbo della quiete. La prova del disturbo può essere costruita anche attraverso dichiarazioni testimoniali e altri elementi di fatto, purché idonei a descrivere la diffusività del rumore; sul punto v. anche rumori condominiali e prova senza perizia.
Gli arresti limitativi tracciano un confine altrettanto importante. Cass. pen. n. 14596/2018 richiede che il giudice verifichi il superamento dell'ambito strettamente individuale del vicino immediatamente esposto; può vedersi anche televisione ad alto volume e disturbo ai vicini. Cass. pen. n. 9143/2025, in materia di attività musicale in un locale, esclude la condanna quando il quadro testimoniale non consente di accertare in modo coerente la diffusione del rumore e la sua incidenza sulla quiete pubblica; per un approfondimento, v. karaoke in condominio e prova insufficiente.
La distinzione con l'illecito amministrativo acustico rimane ferma. Il superamento dei limiti di settore, da solo, appartiene al piano della disciplina amministrativa; assume rilievo penale quando si accompagna a condotte rumorose diffuse, ripetute e riferibili alla concreta gestione dell'esercizio. Nel caso del ristorante-bar, la combinazione tra macchinari, rumori antropici, rilievi fonometrici e testimonianze ha giustificato la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 659, comma 1, c.p.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
