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Riunione anche in casa del condomino se è l'assemblea a volere quella sede

La riunione condominiale può essere tenuta anche nell'abitazione di un partecipante, se scelta dall'assemblea.

Dott. Giuseppe Bordolli 
28 Nov. 2025

Può sembrare una soluzione pratica convocare l'assemblea condominiale presso l'abitazione di uno dei condomini, specie quando non vi siano spazi comuni sufficientemente ampi o locali neutrali a disposizione. Tuttavia, questa scelta può generare tensioni se tra i partecipanti esistono rapporti di conflitto o ostilità.

In tal caso si pone la seguente questione: il semplice "mancato gradimento" o l'antipatia personale verso il proprietario dell'abitazione scelta bastano, da soli, a rendere illegittima la convocazione? La questione è stata affrontata da una interessante decisione della Corte di Appello di Napoli (sentenza n. 5765 del 17/11/2025).

La vicenda

Con atto di citazione una condomina citava in giudizio il condominio, chiedendo che fosse accertata e dichiarata la nullità o l'annullabilità della delibera assembleare del 5 agosto 2017.

A sostegno della propria domanda, deduceva, tra l'altro, di essere stata, di fatto, esclusa dalla partecipazione alle assemblee condominiali. L'amministratore, infatti, d'intesa con alcuni condomini, aveva individuato come sede delle riunioni luoghi non neutrali, circostanza che aveva impedito un corretto e sereno svolgimento del dibattito.

L'attrice riferiva inoltre di essere stata oggetto di attacchi e offese da parte di altri partecipanti e di aver più volte invitato l'amministratore, anche con diffida del 17 giugno 2017, a scegliere una sede diversa dall'abitazione di singoli condomini.

Nonostante tali richieste, l'assemblea del 5 agosto 2017 era stata convocata presso l'abitazione di un condomino con il quale intercorrevano rapporti ostili, rendendo impossibile la sua partecipazione.

L'impedimento a partecipare avrebbe quindi determinato l'invalidità della delibera.

Di conseguenza l'attrice chiedeva in via preliminare la sospensione dell'esecuzione della delibera ex art. 1137, comma 2, c.c. e, nel merito, la dichiarazione di nullità o annullabilità della stessa, nonché il riconoscimento del suo diritto a partecipare alle riunioni condominiali.

Domandava inoltre che fosse ordinato al condominio di fissare le assemblee in un luogo neutro e che il convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in non meno di € 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione, o nella diversa misura da liquidarsi anche in via equitativa.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato la domanda e condannato l'attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore. La soccombente si è rivolta alla Corte di Appello, sostenendo che il Tribunale non ha accertato la violazione del suo diritto di partecipare all'assemblea condominiale.

La condomina ha ribadito che la riunione del 5 agosto 2017 è stata convocata presso l'abitazione di un condomino con cui vi erano rapporti ostili, circostanza che rendeva il luogo moralmente inidoneo e avrebbe dovuto comportare la nullità della delibera.

Per quanto sopra ha chiesto nuovamente l'annullamento della sentenza e l'ordine al condominio di fissare le assemblee in un luogo neutro, escludendo le abitazioni dei singoli condomini.

Infine, ha chiesto nuovamente il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in almeno € 50.000, per l'impossibilità di concorrere alle decisioni condominiali e per il danno all'immagine subito a causa di comportamenti offensivi e denigratori di altri condomini.

La decisione della Corte di Appello

Anche i giudici di secondo grado hanno considerato legittima la convocazione dell'assemblea presso l'abitazione di un condomino. La Corte ha precisato che è legittimo convocare l'assemblea condominiale a casa di un condomino, se l'abitazione non è fuori dal comune dove si trova l'edificio e/o troppo piccolo o moralmente inaccettabile. Secondo i giudici di secondo grado il fatto che l'attrice non gradisca la sede scelta o abbia rapporti ostili con il condomino proprietario dell'abitazione non basta per dire che il luogo sia moralmente inidoneo.

Del resto è emerso che la decisione di tenere le riunioni nelle abitazioni dei condomini disponibili non è stata una scelta arbitraria dell'amministratore, ma espressione della volontà assembleare, formatasi con la delibera del 5 dicembre 2015 e confermata il 5 novembre 2016.

Come ha notato la Corte, l'attrice non ha partecipato a tali riunioni né impugnato nei termini le relative delibere, per cui deve escludersi la lesione lamentata. In oltre, in caso di mancato gradimento del luogo o di rapporti di inimicizia con altri condomini, il diritto può comunque essere esercitato tramite delega.

Considerazioni conclusive

La legge non stabilisce in modo preciso il luogo in cui debba svolgersi l'assemblea condominiale; la scelta è quindi rimessa a chi ha il potere di convocarla, cioè l'amministratore. Se il condominio dispone di una sala riunioni, oppure se il regolamento indica espressamente una sede per le assemblee, l'amministratore dovrà riportare tale luogo nell'avviso di convocazione.

In mancanza di indicazione nel regolamento condominiale della sede per le riunioni assembleari, l'amministratore ha il potere di scegliere quella più opportuna, ma con il duplice limite che essa sia nei confini della città ove è ubicato il condominio e che il luogo sia idoneo, fisicamente e moralmente, a consentire a tutti i condomini di esser presenti e di partecipare ordinatamente alla discussione (Cass. civ., Sez. II, 22/12/1999, n. 14461).

Il giudice può persino imporre di tenere le assemblee condominiali in un luogo diverso da quello prescelto dall'amministratore, qualora lo svolgimento delle assemblee condominiali in un determinato luogo possa pregiudicare i diritti di singoli condomini (ex pluribs, Trib. Milano, 25 gennaio 1993). In ogni caso si ricorda che secondo una decisione di merito (App. Firenze, 6 settembre 2005, n. 1249) la convocazione dell'assemblea presso l'abitazione di uno dei litiganti è stata ritenuta illegittima a causa dell'asprezza della lite che, da anni, divideva le parti, formalizzata in numerosi procedimenti giudiziari, non potendosi quindi affermare che tale luogo fosse idoneo, per ragioni morali, a consentire la presenza di tutti i condomini ed il normale svolgimento della discussione.

Nel caso esaminato è stata l'assemblea a scegliere l'abitazione del condomino come luogo delle riunioni e tale decisione non è stata impugnata dall'attrice.

In ogni caso il "non piacere" personale del luogo della riunione non è sembrato un motivo valido per annullare la convocazione.

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