La gestione, la movimentazione e la sanificazione dei bidoni carrellati per la raccolta differenziata, quando organizzate dal condominio, integrano un servizio funzionale a garantire igiene, decoro e salubrità dell'edificio. In assenza di una diversa "convenzione" (ad esempio, regolamento condominiale di natura contrattuale o specifico accordo), la relativa spesa segue il criterio ordinario di cui all'art. 1123, primo comma, c.c., e quindi va ripartita tra tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà.
Con sentenza del 13/01/2026 n.138, il Tribunale di Napoli Nord (in un giudizio di impugnazione di delibera condominiale) ha però chiarito che, prima ancora del criterio di riparto, assume rilievo un dato preliminare: l'addebito presuppone che il servizio sia stato effettivamente istituito e approvato dall'assemblea, e che vi sia riscontro della sua concreta esistenza nel periodo cui la spesa si riferisce, soprattutto quando si pretende di imputare costi "pregressi" a consuntivo.
La decisione richiama inoltre la necessità di verificare l'esistenza di un regolamento condominiale convenzionale che disciplini modalità diverse di riparto per servizi comuni (quali quelli inerenti alla raccolta differenziata), nonché di esaminare il contenuto della delibera assembleare di conferimento dell'incarico e di approvazione dei relativi costi.
La vicenda
Alcuni condomini hanno impugnato il verbale assembleare del 3 agosto 2022, limitatamente a tre punti dell'ordine del giorno, chiedendone l'annullamento (avendo votato in senso contrario). (per un'analisi dei profili di legittimazione e utilità nell'impugnazione del rendiconto, si veda impugnazione del rendiconto e interesse ad agire)
In sintesi, veniva contestata la ratifica di una presunta attività di gestione/manutenzione dei bidoni carrellati che sarebbe stata svolta da un terzo fino al 29 febbraio 2020, sul presupposto che il servizio non fosse stato in realtà eseguito; veniva poi censurata l'approvazione dei bilanci consuntivi 2019-2021, nella parte in cui la spesa per i carrellati era stata imputata anche ai condomini impugnanti; infine, veniva contestata l'approvazione del bilancio preventivo 2022, sempre nella parte relativa alla ripartizione del costo del servizio tra tutti i partecipanti, inclusi quelli che dichiaravano di non usufruirne.
La decisione
Il Tribunale ha ritenuto che i vizi dedotti ricadessero nell'ambito dell'annullabilità (con applicazione del termine di cui all'art. 1137, comma 2, c.c.) e ha accolto parzialmente l'impugnazione: annullamento dei punti n. 8 e n. 11 del deliberato; rigetto della censura sul punto n. 12.
Dall'istruttoria è emerso che "Non vi è prova agli atti di una delibera che abbia istituito ed approvato tale servizio… Dall'analisi della documentazione versata in atti e dalla istruttoria espletata, si evince… che nel condominio de quo tale servizio… sino al 27.02.2020 era completamente assente…". È stato altresì valorizzato il dato (documentale e testimoniale) secondo cui, nel periodo considerato dai consuntivi, i condomini impugnanti avevano provveduto autonomamente al conferimento dei rifiuti, non risultando operativo un servizio condominiale corrispondente.
Su tale base, è stata ritenuta illegittima la ratifica dell'attività "pregressa" (punto 8) e, per conseguenza, l'approvazione dei bilanci consuntivi e relativi riparti (punto 11) nella parte in cui imputavano ai condomini impugnanti costi riferiti a un servizio non risultante validamente istituito e specificato quanto a corrispettivo: "è da ritenersi illegittima anche la delibera di cui al punto n.11 dell'o.d.g.… nella parte in cui la spesa per la gestione e manutenzione dei carrellati è posta a carico degli odierni opponenti, non essendoci alcuna delibera che istituiva tale servizio…".
Di contro, quanto al preventivo 2022 (punto 12), il Tribunale ha ritenuto infondata la censura e ha affermato che, una volta che il servizio sia stato preventivato e reso noto alla compagine, la relativa spesa segue la regola ordinaria, in ragione della natura del servizio a vantaggio di tutti: "tale servizio… essendo stato preventivato per l'anno 2022… la relativa spesa deve essere ripartita tra tutti i condomini, stante la natura del servizio stesso a vantaggio di tutti i condomini", con la conseguenza che "Tale delibera è, quindi, valida e vincolante per tutti i condomini".
In punto di quadro normativo "ambientale", la sentenza ha precisato che "Non esiste una norma nazionale che imponga la sanificazione dei contenitori come obbligatoria per i condomini, ma il Decreto Legislativo 116/2020 e il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) stabiliscono i principi generali per la gestione dei rifiuti lasciando però ampio margine… a Regioni e Comuni".
I riferimenti giurisprudenziali
Nel motivare il rigetto del motivo sul preventivo 2022, la decisione si è richiamata all'impostazione secondo cui la movimentazione e sanificazione dei mastelli costituisce un servizio reso nell'interesse dell'intero stabile, con riparto ex art. 1123, comma 1, c.c. (richiamo, in sentenza, a Tribunale di Matera n. 90/2025).
In termini più generali (e con fisiologiche varianti applicative), l'archivio segnala orientamenti utili a delimitare il perimetro del principio:
- la regola dell'utilità "potenziale" come criterio di riparto, per cui il mero mancato utilizzo volontario non basta, di regola, a esonerare dal contributo, salvo che l'assenza di utilità derivi da ragioni oggettive/strutturali (richiamo a Cass. n. 5179/1992, in tema di spese d'uso e principio di proporzionalità) ;
- la nozione di condominio parziale e la conseguente ripartizione limitata al solo gruppo che trae utilità, ove un bene/servizio sia oggettivamente destinato a servire soltanto una parte del fabbricato (es. scale/androni) .
Considerazioni conclusive
La linea di demarcazione tracciata dalla sentenza non è tra "chi usa" e "chi non usa" in senso soggettivo, ma tra (i) spese imputate per un servizio non risultante validamente istituito/operativo nel periodo di riferimento e (ii) spese relative a un servizio preventivato e portato a conoscenza dell'assemblea, qualificato come reso a vantaggio dell'intero edificio.
Su questi profili operativi, può risultare utile anche l'approfondimento dedicato alla movimentazione dei bidoni e criteri di riparto della relativa spesa .
Sul versante contiguo delle conseguenze sanzionatorie legate al conferimento non corretto, l'attenzione va posta su responsabilità e imputazione del costo, secondo quanto ricostruito in una recente pronuncia di legittimità in tema di sanzioni e mastelli .
Quanto alle eccezioni, l'uscita dal criterio del comma 1 dell'art. 1123 c.c. richiede presupposti rigorosi: o una deroga convenzionale (regolamento contrattuale/accordo) oppure l'accertamento che il bene/servizio sia oggettivamente destinato a servire solo alcuni partecipanti (condominio parziale), ipotesi nella quale torna utile, per analogia di metodo, la ricostruzione in tema di scale e androni , approfondita anche in riparto spese e condominio parziale per beni destinati a servire soltanto alcuni partecipanti .
In conclusione, la decisione conferma che non è legittimo addebitare a consuntivo costi per un servizio non risultante deliberato e non riscontrato in concreto nel periodo di riferimento; mentre, una volta preventivato e qualificato come servizio comune a vantaggio dell'edificio, l'onere segue la regola generale e resta vincolante, salvo diversa convenzione o diversa destinazione oggettiva del servizio (da accertare caso per caso).
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
