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Ringhiera troppo bassa e caduta mortale: quando il condominio non è responsabile

Il Tribunale di Catania chiarisce che l'altezza inferiore al metro della ringhiera non basta, da sola, a fondare la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c., se l'elemento ha funzione meramente ornamentale e il rischio è immediatamente percepibile.

CondominioWeb Lex AI 
19 Gen. 2026

La presenza di parapetti e ringhiere negli edifici risponde, di regola, a finalità di sicurezza, in quanto mira a prevenire cadute da dislivelli potenzialmente pericolosi. In questo quadro, il D.M. 14 giugno 1989 n. 236 (emanato in materia di abbattimento delle barriere architettoniche) indica, per i parapetti "difesa verso il vuoto", un'altezza minima di 1,00 m, precisando però che si tratta di prescrizioni riferite agli standard costruttivi degli edifici realizzati dopo l'entrata in vigore della disciplina (e, in determinate ipotesi, agli interventi successivi).

Con sentenza n.179 del 13 gennaio 2026, il Tribunale di Catania ha ribadito che tale misura può costituire soglia di riferimento per apprezzare la generica pericolosità di un manufatto, ma ha altresì chiarito che, ai fini della responsabilità da cose in custodia, non basta la mera difformità dimensionale: occorre sempre verificare, in concreto, funzione, destinazione e incidenza causale dell'elemento architettonico rispetto all'evento dannoso.

La vicenda

In un'area comune era presente una ringhiera che delimitava un'aiuola in corrispondenza della scivola di accesso ai garage. Dalla ricostruzione accolta in motivazione, la ringhiera aveva funzione di delimitazione dell'area verde rispetto alla zona carrabile; l'aiuola non era destinata al passaggio delle persone, salvo un diverso punto (distante dalla ringhiera) utilizzato per la lettura dei contatori del gas.

Durante lavori di giardinaggio svolti all'interno dell'aiuola, un operatore precipitava riportando lesioni mortali. I congiunti agivano in giudizio nei confronti del condominio chiedendo il risarcimento dei danni, deducendo l'inadeguatezza della ringhiera a prevenire la caduta e invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c..

Il condominio si costituiva contestando la domanda e sostenendo, tra l'altro, che la ringhiera non fosse destinata a svolgere una funzione di protezione dal rischio di caduta, trattandosi di mera delimitazione ornamentale dell'aiuola.

La decisione

Il Tribunale ha rigettato le domande risarcitorie, escludendo che l'evento fosse eziologicamente ricollegabile allo stato della ringhiera e riconducendolo, invece, alla condotta dell'operatore.

Nella motivazione si legge:

"Secondo quanto già esposto nel corpo dell'ordinanza istruttoria del 28 giugno 2023, secondo le indicazioni che si ritraggono sul punto nella giurisprudenza di legittimità, la misura di un metro prevista dal d.m. 236/1989, seppur prevista in un àmbito di disciplina finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche e rivolta a imporre standard di costruzione soltanto per gli edifici realizzati dopo l'entrata in vigore della disciplina, costituisce una soglia di riferimento per determinare la generica pericolosità dei parapetti".

Il giudice ha valorizzato gli accertamenti tecnici:

"La ringhiera che delimita l'aiuola in corrispondenza della scivola ove è precipitato il sig. [...] sicuramente non è destinata, per le sue minimali dimensioni in altezza, a consentire alcuna attività di inspicere atque prospicere. Va dunque escluso che il sig. [...] sia precipitato dall'aiuola alla scivola per avere confidato sulla capacità contenitiva della detta ringhiera quale parapetto."

Ed ancora:

"La sola funzione della detta ringhiera è quella di delimitare un'aiuola condominiale già di per sé non destinata al passaggio di persone (se non in altra parte, distante dalla ringhiera, per la visura dei contatori del gas), ma soltanto ad una funzione ornamentale quale area a verde."

Quanto alla dinamica del sinistro:

"In siffatto contesto, la caduta dall'aiuola da parte del sig. [...] - vale a dire da parte di un soggetto in quel momento intento a svolgere opera di giardinaggio all'interno dell'aiuola - non può eziologicamente essere imputata allo stato della ringhiera, ma al comportamento dell'operatore, il quale non ha evidentemente tenuto conto del segnale di delimitazione dell'aiuola spingendosi fino al suo limite estremo."

E, in chiusura del passaggio motivazionale:

"La ringhiera [...] oltre a non potere indurre alcuna persona che impieghi una minima misura di prudenza a confidare sulla sua efficacia contenitiva, neppure risulta tale da ingenerare un falso senso di sicurezza [...]."

Su tali basi è stata esclusa la responsabilità da custodia, affermandosi che la caduta doveva essere imputata in via esclusiva alla vittima.

I riferimenti giurisprudenziali

La motivazione richiama Cass. civ., sez. III, 02/12/2021 n. 38089, valorizzando il principio per cui la misura di 1,00 m indicata dal D.M. 236/1989 può fungere da parametro orientativo anche quando non si discuta di un obbligo "automatico" di adeguamento; resta però decisivo l'accertamento del nesso causale tra stato dei luoghi ed evento.

In linea con l'impostazione generale in tema di cose in custodia, va ricordato che l'art. 2051 c.c. pone una presunzione di responsabilità in capo al custode, ferma la prova del caso fortuito: "il danneggiato deve provare l'esistenza del danno ed il rapporto causale con il bene in custodia mentre sul custode grava l'onere della prova contraria ossia quello relativo alla dimostrazione dell'esistenza del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra cosa ed evento lesivo" (Cass. civ., sez. III, 23/09/2019 n. 23543).

Considerazioni conclusive

L'esito assolutorio poggia su un accertamento particolarmente netto: la ringhiera era stata qualificata, in base alle risultanze tecniche, come mera delimitazione dell'aiuola (area a verde non destinata al transito) e, proprio per le sue caratteristiche dimensionali, inidonea a ingenerare un affidamento ragionevole sulla capacità contenitiva tipica di un parapetto.

In questa prospettiva, la misura di 1,00 m indicata dal D.M. 236/1989 conserva un valore di soglia di riferimento, ma non si trasforma in una scorciatoia probatoria: la difformità, da sola, non sostituisce la dimostrazione che il manufatto abbia inciso causalmente sulla caduta. Sul punto, un inquadramento pratico delle regole tecniche (tra cui il D.M. 236/1989 e il ruolo dei regolamenti edilizi) è ricostruito anche in Altezza minima dei parapetti e fonti tecniche di riferimento, con cenni su quando opera l'adeguamento .

Il ragionamento si colloca, inoltre, lungo un tracciato ricorrente nei giudizi da caduta in parti comuni: la responsabilità da custodia richiede un concreto collegamento eziologico tra anomalia del bene e danno, e può essere esclusa quando la cosa degrada a mera occasione dell'evento, per effetto della condotta del danneggiato o di altre circostanze integranti caso fortuito (per un caso di caduta su foglie bagnate nel cortile condominiale, con esclusione della responsabilità del condominio, si veda caduta su foglie bagnate nel cortile condominiale). In termini applicativi (seppur con riferimento a diversa dinamica), si veda Caduta sulle scale e difformità minime, quando il nesso causale non risulta provato .

Resta fermo che l'esclusione di responsabilità dipende dal contesto accertato: la conclusione potrebbe mutare, ad esempio, se la struttura (per conformazione, collocazione o uso tollerato) fosse effettivamente idonea a far confidare l'utilizzatore in una funzione protettiva, ovvero se contribuisse a rendere meno percepibile il dislivello sottostante (tema evocato anche dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in motivazione).

Per un riepilogo dei criteri di imputazione e degli oneri probatori in materia di custodia, utile anche nella pratica contenziosa, si veda Responsabilità del custode e caso fortuito, con focus sul riparto dell'onere della prova .

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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