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Ringhiera metallica e distanze legali: quando non è “costruzione” ai sensi dell'art. 873 c.c.

La Corte d'appello di Roma esclude l'applicazione delle distanze tra costruzioni per una ringhiera su cordolo in cemento, qualificandola come manufatto di recinzione rientrante nell'art. 878 c.c. e chiarendo i criteri distintivi tra opere soggette e non.

CondominioWeb Lex AI 
06 Gen. 2026

L'installazione di una ringhiera metallica, posta su un cordolo in cemento e a protezione di uno scavo, non integra, nel caso concreto accertato, una "costruzione" ai sensi dell'art. 873 c.c. e, pertanto, non soggiace alle relative distanze legali. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 7864 del 23 dicembre 2025, ha confermato che un manufatto di tal genere, inidoneo di per sé a creare intercapedini dannose e destinato a mera funzione di recinzione/demarcazione, rientra nell'ambito applicativo dell'art. 878 c.c., con conseguente esonero dal rispetto delle distanze tra costruzioni.

La pronuncia si sofferma inoltre sulla nozione di "condominio", escludendone la configurabilità in presenza di edifici soltanto adiacenti e non accomunati dalle strutture portanti e dagli impianti essenziali di cui all'art. 1117 c.c. (salva la comunanza del muro di confine, nei limiti accertati in CTU), con conseguente inapplicabilità dell'art. 1122 c.c. alle opere contestate.

La vicenda

Il giudizio traeva origine dalla domanda proposta dalla proprietaria di un appartamento rurale nei confronti dei titolari dell'immobile confinante. Veniva lamentata la realizzazione, su suolo pubblico, di uno scavo con posa di una scala e di una ringhiera di protezione.

Secondo la prospettazione attorea, la ringhiera sarebbe stata collocata a distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 873 c.c.; veniva inoltre dedotto che le opere avrebbero compromesso il decoro della costruzione, in violazione dell'art. 1122 c.c.

In particolare, veniva chiesto di: (i) dichiarare la violazione delle distanze legali ex art. 873 c.c. per la posa della ringhiera; (ii) accertare il pregiudizio arrecato al decoro dell'edificio; (iii) ordinare la rimozione della ringhiera, delle scale e dello scavo, con ripristino dello status quo ante.

Il Tribunale rigettava le domande e condannava la parte attrice alle spese processuali in favore della controparte.

A fondamento della decisione, il primo giudice osservava che l'azione ex art. 873 c.c., riferita alla ringhiera, era infondata poiché il manufatto non poteva considerarsi "costruzione", essendo incapace di intercettare aria e luce e dunque non idoneo a creare intercapedini dannose; veniva altresì esclusa la fondatezza della domanda ex art. 1122 c.c., rilevando che - come accertato dal CTU - le proprietà delle parti erano solo adiacenti e prive dei requisiti per configurare un condominio.

Il gravame insisteva, da un lato, sull'incidenza dello scavo e sull'asserita natura di "costruzione" della ringhiera e del cordolo in cemento ai sensi dell'art. 873 c.c.; dall'altro, ribadiva la doglianza circa il pregiudizio estetico arrecato allo stabile. La controparte resisteva chiedendo il rigetto integrale dell'impugnazione.

La decisione

La Corte d'appello ha confermato integralmente la sentenza impugnata, ritenendo corretta l'esclusione della natura di "costruzione" della ringhiera metallica oggetto di causa ai sensi dell'art. 873 c.c.

In particolare, i giudici hanno evidenziato che:

"la ringhiera metallica in esame, alta circa un metro e apposta su un cordolo di 30 cm, adiacente alla scala di accesso di parte attrice, non costituisce una costruzione, agli effetti dell'art. 873 cod. civ., innanzitutto in quanto inidonea, di per sé, a creare intercapedini dannose; inoltre, in quanto distaccata dalla costruzione, di altezza non superiore a 3 [metri] e in quanto assolve la funzione di recinzione e demarcazione, risulta applicabile l'art. 878 cod. civ. e il conseguente esonero dal rispetto delle distanze".

La motivazione richiama, tra l'altro, Cass., Sez. II civ., n. 26713/2020:

"L'esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall'art. 878 c.c., si applica sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall'altezza non superiore a tre metri, dall'emersione dal suolo nonché dall'isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni di tali requisiti, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo".

Quanto al motivo relativo al presunto pregiudizio estetico (art. 1122 c.c.), la Corte ha ribadito che:

"la Ctu ha accertato che… le due unità immobiliari tra loro adiacenti hanno in comune il muro di confine… Per quanto concerne il resto delle fondazioni e la porzione di suolo dove sorgono i due stabili… le reputa porzioni indipendenti… Gli edifici sono risultati immobili adiacenti ma posti in fabbricati distinti con diverse fondamenta, strutture portanti e tetto… mentre la nozione di condominio è sì configurabile anche nel caso di immobili adiacenti orizzontalmente… purché dotati delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati dall'art. 1117 c.c.".

Nella fattispecie, dunque, non risultavano in comunione le strutture portanti, il tetto e gli impianti/servizi essenziali richiesti dalla giurisprudenza per configurare un condominio "orizzontale"; di conseguenza, non poteva trovare applicazione l'art. 1122 c.c., norma che presuppone l'esistenza di un condominio.

I riferimenti giurisprudenziali

  • Cass., Sez. II civ., n. 5956/1996 (richiamata dal Tribunale): esclude che costituisca "costruzione" una rete metallica incapace d'intercettare aria o luce.
  • Trib. Napoli, Sez. VIII, 4 dicembre 2012, n. 13166 (richiamata dal Tribunale): la tamponatura con pannello chiuso su ringhiera innestata su muro divisorio non realizza una "costruzione" soggetta alle distanze, ma è equiparabile a muro divisorio/muro di cinta.
  • Cass., Sez. II civ., n. 2129/1973 (richiamata dalla Corte d'appello): ha considerato assimilabile al muro di cinta uno zoccolo in muratura con rete metallica infissa.
  • Cass., Sez. II civ., n. 26713/2020 (richiamata dalla Corte d'appello): l'esenzione ex art. 878 c.c. può operare anche per manufatti che, pur carenti di alcuni requisiti, siano idonei a delimitare un fondo e demarcare il confine.
  • Cass., Sez. II civ., n. 11729/2019; Cass., Sez. II civ., n. 27360/2016 (richiamate in tema di condominio "orizzontale"): la configurabilità del condominio tra unità adiacenti richiede comunque strutture portanti e impianti essenziali in comunione, ai sensi dell'art. 1117 c.c.

Considerazioni conclusive

La Corte ha confermato che una ringhiera metallica (per dimensioni e funzione accertate) non è automaticamente riconducibile alla nozione di "costruzione" ex art. 873 c.c., quando non è idonea, di per sé, a creare intercapedini dannose e risulta destinata a mera recinzione/demarcazione.

L'esonero dal rispetto delle distanze è stato ricondotto all'art. 878 c.c., valorizzando - secondo la motivazione - la funzione di recinzione e delimitazione, l'altezza non superiore a tre metri e la collocazione "distaccata" rispetto alla costruzione. Resta fermo che l'inquadramento può mutare qualora l'opera, per consistenza e caratteristiche, sia stabilmente infissa al suolo e presenti un'attitudine diversa da quella meramente divisoria/di protezione, ovvero concorra a determinare quelle intercapedini che l'art. 873 c.c. mira a prevenire: in tali ipotesi l'applicazione della disciplina sulle distanze richiede una verifica puntuale del manufatto e del contesto.

Sotto altro profilo, l'art. 1122 c.c. è stato ritenuto inapplicabile per carenza del presupposto del condominio: gli accertamenti tecnici, come valorizzati in sentenza, hanno condotto a ritenere comuni solo il muro di confine (e quanto strettamente inerente), mentre strutture portanti, tetto, impianti e servizi risultavano autonomi.

Ne discende che le opere (scavo, scala e ringhiera) non potevano essere scrutinabili secondo la disciplina codicistica che presuppone l'esistenza di beni/servizi comuni e il rapporto di accessorietà necessario tra parti comuni e proprietà esclusive.

La pronuncia, pur riferita al caso concreto, offre indicazioni operative utili: nelle controversie tra confinanti, prima di invocare l'art. 873 c.c. per opere "minori" (ringhiere, reti, delimitazioni), è decisivo verificare (i) se l'opera abbia natura e funzione riconducibile a recinzione/muro di cinta ex art. 878 c.c.; (ii) se sia idonea a creare intercapedini dannose; (iii) se la disciplina invocata presupponga un condominio effettivamente configurabile ai sensi dell'art. 1117 c.c. e della relativa elaborazione giurisprudenziale.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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