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Revoca giudiziale dell'amministratrice, la conferma assembleare dell'incarico non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere

La conferma dell'incarico da parte dell'assemblea non esclude automaticamente la prosecuzione del giudizio per la revoca dell'amministratore, specie in presenza di gravi irregolarità nella gestione condominiale.

CondominioWeb Lex AI 
27 Ago. 2025

Il Tribunale di Milano, con decreto del 26 giugno 2025, ha accolto il ricorso promosso da numerosi condomini per la revoca giudiziale dell'amministratrice, ai sensi dell'art. 1129, comma 11, c.c., ravvisando gravi irregolarità nella gestione del conto corrente condominiale e nella conduzione dell'incarico.

La vicenda

I condomini ricorrenti avevano chiesto la revoca giudiziale dell'amministratrice, lamentando una serie di condotte anomale nella gestione del conto corrente condominiale. In particolare, l'amministratrice aveva:

  • emesso assegni a favore di società non fornitrici del condominio e di altri condomini;
  • utilizzato il bancomat condominiale per pagamenti presso esercizi commerciali estranei (supermercati, farmacie);
  • effettuato numerosi prelievi in contanti dal conto corrente condominiale;
  • registrato sul conto bonifici in entrata provenienti da conti correnti di altri condomini o da conti intestati a familiari dell'amministratrice o all'amministratrice stessa;
  • omesso di ottemperare a un decreto ingiuntivo che le imponeva la consegna di documentazione condominiale.

La resistente aveva chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o, in subordine, il rigetto del ricorso, deducendo che l'assemblea aveva confermato il suo incarico e la validità dei verbali assembleari con due successive delibere (entrambe impugnate dai ricorrenti).

La decisione

Il Tribunale ha escluso che la conferma assembleare dell'incarico potesse determinare la cessazione della materia del contendere, rilevando che:

se, a seguito della presentazione di un ricorso ex art. 1129, undicesimo comma, c.c. per la revoca giudiziale dell'amministratore per gravi irregolarità, intervenga la conferma dell'amministratore con una delibera impugnata dai ricorrenti, tale circostanza non comporta automaticamente il venir meno del loro interesse a ricorrere, avuto riguardo al disposto dell'art. 1129, comma 12, c.c., secondo cui, in caso di revoca da parte dell'Autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato.

Esclusa la cessazione della materia del contendere, il Tribunale ha esaminato nel merito le doglianze, ricordando che:

l'elenco delle ipotesi costituenti "gravi irregolarità" contenuto nel dodicesimo comma dell'art. 1129 c.c. è meramente esemplificativo, dovendo essere integrato da altre fattispecie che denotino una gestione anomala della cosa comune, con il solo limite della gravità.

Sulla base delle risultanze documentali prodotte dai ricorrenti (estratti conto bancari e copie di assegni), il Tribunale ha ritenuto provate le seguenti gravi irregolarità:

  • utilizzo del conto corrente condominiale per emettere assegni in favore di società non fornitrici del condominio o in favore di altri condomini;
  • utilizzo del bancomat del condominio per effettuare pagamenti presso esercizi commerciali vari;
  • prelievi in contanti dal conto corrente condominiale mediante sportelli ATM;
  • presenza di bonifici in entrata provenienti da conti correnti di altri condomini o da conti correnti intestati a familiari dell'amministratrice o alla stessa amministratrice;
  • mancata ottemperanza al Decreto Ingiuntivo n. 15693/2023 del Tribunale di Milano, che ingiungeva di consegnare specifica documentazione condominiale (tra cui quella relativa ai lavori in regime di Superbonus 110%).

Tali comportamenti sono stati considerati sintomatici di una gestione anomala e gravemente irregolare della cosa comune, idonea a ledere il rapporto di fiducia tra amministratore e condomini.

In particolare, il Tribunale ha ricondotto la confusione tra patrimonio personale e patrimonio condominiale alla grave irregolarità di cui all'art. 1129, comma 12, n. 4), c.c., mentre la mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario è stata qualificata autonoma causa di revoca ai sensi dell'art. 1129, comma 12, n. 2), c.c.

Tale modus operandi, integrante un indebito utilizzo del conto corrente condominiale, sarebbe di per sé solo sufficiente a integrare i presupposti di legge per la revoca.

Pertanto, il Tribunale ha disposto la revoca giudiziale dell'amministratrice e la sua condanna alle spese di lite, liquidate in € 125,00 per esborsi e € 2.833,00 per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A.

I riferimenti giurisprudenziali

Nella motivazione si richiamano direttamente l'art. 1129, commi 11 e 12, c.c., precisando il carattere esemplificativo dell'elenco delle "gravi irregolarità" e la riconducibilità alla n. 4) delle condotte che ingenerano confusione tra il patrimonio del condominio e quello personale dell'amministratore, nonché alla n. 2) della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari. Il provvedimento non cita espressamente precedenti giurisprudenziali.

Considerazioni conclusive

L'impostazione seguita dal Tribunale è coerente con la disciplina vigente. La decisione ribadisce che la conferma assembleare dell'incarico all'amministratore non fa venir meno automaticamente l'interesse dei condomini ricorrenti alla prosecuzione del procedimento di revoca, specie quando le relative delibere siano impugnate.

Il decreto valorizza il carattere esemplificativo delle ipotesi di cui all'art. 1129 c.c., ricomprendendo tra le gravi irregolarità anche situazioni sintomatiche di gestione opaca o confusionaria dei fondi comuni (pagamenti a soggetti estranei al condominio, prelievi ingiustificati, transazioni sul conto condominiale con soggetti diversi dal condominio).

L'applicabilità dei principi affermati resta ancorata alla gravità delle violazioni accertate: anomalie episodiche o prontamente sanate potrebbero non integrare i presupposti per la revoca giudiziale.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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