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Quando si verifica la cessazione della materia del contendere?

La delibera successiva non deve limitarsi a rimuovere quella precedente, ma deve adottare a sua volta una decisione conforme al criterio legale invocato dall'impugnante.

Avv. Gianfranco Di Rago 
01 Ago. 2024

La cessazione della materia del contendere, nel caso in cui la deliberazione impugnata sia stata sostituita da altra decisione conforme dell'assemblea, non è affatto automatica, ma presuppone pur sempre una valutazione del giudice sull'avvenuta rimozione della precedente causa di invalidità, che comporta anche una verifica sul fatto che la deliberazione ratificante sia immune da vizi e che contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa.

Lo ha chiarito la Corte di Appello di Napoli con la recente sentenza n. 3189, depositata lo scorso 12 luglio 2024.

Fatto e decisione

Nella specie due condomini avevano impugnato la decisione di primo grado con cui era stata rigettata la domanda volta all'accertamento e alla dichiarazione della nullità di una delibera con cui l'assemblea aveva approvato l'esecuzione di una serie di lavori su un terrazzo, dando incarico a un tecnico di indicare nei preventivi predisposti da alcune imprese quali voci di spesa dovessero essere addebitati al condominio, quali alla proprietà e quali a entrambe le parti e in quali proporzioni.

Gli appellanti contestavano in primo luogo il fatto che il Tribunale avesse dichiarato la cessazione della materia del contendere in virtù di una sopravvenuta deliberazione con cui l'assemblea aveva revocato quella sub iudice, tralasciando tra l'altro di considerare il fatto che la nuova delibera era stata a sua volta impugnata.

Di conseguenza, secondo gli appellanti, essendo il relativo giudizio ancora pendente, non poteva escludersi che, in caso di accoglimento della nuova impugnazione, si realizzasse la reviviscenza, con effetto ex tunc, della delibera assembleare dalla stessa revocata.

In ogni caso, sempre secondo gli appellanti, il primo giudice aveva fatto cattiva applicazione del disposto di cui all'art. 2377, comma 8, c.c., dettato in materia societaria e applicabile analogicamente alle delibere condominiali, poiché l'assemblea si era semplicemente limitata a revocare quella precedente, senza procedere al contempo all'adozione di una nuova delibera sostitutiva, senza quindi sanare il vizio da cui era affetta quella impugnata.

La cessazione della materia del contendere, al contrario, vi sarebbe stata soltanto ove l'assemblea, dopo aver revocato detta deliberazione, ne avesse adottato un'altra conforme al criterio normativo invocato dai condomini, stabilendo quindi che la ripartizione delle spese di rifacimento del terrazzo dovesse seguire quanto prescritto dall'art. 1126 c.c.

La Corte di appello di Napoli ha fatto propria la contestazione svolta dai condomini in merito all'erronea dichiarazione della materia del contendere, ma non con le conseguenze da questi auspicate. I giudici di secondo grado hanno infatti confermato che, in astratto, esorbita dalle attribuzioni dell'assemblea la facoltà di apportare a maggioranza deroghe ai criteri legali di riparto delle spese sulle parti comuni dello stabile e, nella specie, a quanto stabilito dall'art. 1126 c.c. Tuttavia la deliberazione di cui gli appellanti chiedevano venisse dichiarata la nullità aveva natura meramente programmatica, perché, dopo avere affidato incarico a un tecnico di indicare i criteri di riparto della spesa, precisava che il risultato di questa valutazione sarebbe stato sottoposto all'assemblea per le deliberazioni del caso. Di conseguenza, secondo la Corte di Appello, nessun pregiudizio economico avrebbero subito i condomini appellanti dall'adozione della predetta deliberazione assembleare, anche ove la stessa avesse nuovamente acquisito efficacia per l'eventuale annullamento della successiva delibera di revoca, visto il suo carattere programmatico e interlocutorio.

Per quanto sopra i giudici di appello non hanno provveduto alla riforma del capo della sentenza impugnato relativo alla cessazione della materia del contendere, perché, ove esso fosse stati sostituito con una pronuncia di rigetto della domanda attorea di primo grado, gli appellanti avrebbero un effetto in peius rispetto a quello recato dalla decisione impugnata.

Considerazioni conclusive

La sentenza in questione si distingue per le interessanti considerazioni in materia di applicazione analogica al contenzioso condominiale del principio della cessazione della materia del contendere, sempre più utilizzato dagli amministratori condominiale come strumento di difesa per reagire all'impugnazione delle deliberazioni assembleari.

La Corte di Appello di Napoli ha evidenziato che costituisce ormai ius receptum il fatto che l'art. 2377, comma 8, c.c., ai sensi del quale l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può avere luogo se la deliberazione sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo, ha carattere generale ed è, perciò, applicabile anche alle assemblee dei condomini degli edifici (si vedano, ex multis, Cass. civ., n. 10445/1998; n. 3159/1993; n. 11961/2004).

È stato anche chiarito che la sanatoria dei vizi che affliggevano la delibera in tal modo sostituita non consiste in una convalida, con effetti retroattivi, dell'originaria deliberazione, ma a una rinnovazione di questa, di cui prende luogo (si vedano Cass. civ., n. 24957/2016; n. 11961/2004; n. 2137/1953).

I giudici di appello hanno però evidenziato che l'adozione di una nuova deliberazione sul medesimo oggetto non comporta, tuttavia, alcuna cessazione automatica della materia del contendere, in quanto, da un lato, la sopravvenuta carenza di interesse che ne è alla base si avvera solo quando tutti i contendenti si diano reciprocamente atto della mutata situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi e, dall'altro, il giudice stesso è tenuto a verificare l'avvenuta rimozione della precedente causa di invalidità, dovendo egli accertare, ai limitati fini della ratifica-rinnovazione, se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa.

Per questo motivo nella specie è stata ritenuta fondata la doglianza degli appellanti sull'insussistenza dei presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere, posto che con la deliberazione sopravvenuta l'assemblea si era limitata a revocare la delibera impugnata, senza adottare alcuna nuova decisione sostitutiva di quella precedente e conforme al criterio legale propugnato dagli istanti.

La Corte di Appello ha quindi chiarito che va esclusa l'ammissibilità di una pronunzia di cessazione della materia del contendere nel giudizio sulla delibera incisa da altra successiva, allorquando anche quest'ultima sia stata impugnata (si veda, sul punto, Cass. civ., n. 2999/2010).

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