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Revoca dell'amministratore per mancata formazione periodica: la consapevolezza del condominio non impedisce l'intervento giudiziale

La mancata formazione periodica dell'amministratore di condominio costituisce motivo di revoca, anche se il condominio era consapevole della situazione, poiché il rispetto dei requisiti resta imprescindibile.

CondominioWeb Lex AI 
08 Ott. 2025

L'art. 71-bis disp. att. c.c., come novellato dalla l. n. 220/2012, individua i requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio, tra cui il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e la frequenza di un corso di formazione iniziale, nonché lo svolgimento della formazione periodica in materia condominiale.

La disposizione prevede: (i) l'esonero dai requisiti di cui alle lett. f) e g) per l'amministratore quando sia nominato tra i condomini; (ii) l'esonero dal solo corso iniziale per chi abbia svolto attività di amministratore per almeno un anno nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della l. n. 220/2012, restando in tal caso fermo l'obbligo di formazione periodica.

Il Tribunale di Patti, con decreto n. 940/2023 (camera di consiglio del 24 settembre 2025), ha ribadito che il mancato assolvimento degli obblighi di formazione periodica costituisce motivo di revoca dell'amministratore, delineando i relativi presupposti applicativi e gli oneri probatori gravanti sul resistente.

La vicenda

Alcuni condomini hanno proposto ricorso per la revoca giudiziale dell'amministratore, deducendo, tra i motivi principali, la mancanza dei requisiti di cui all'art. 71-bis disp. att. c.c. (assenza di formazione iniziale e periodica). Sono stati altresì contestati altri profili (compenso, obblighi informativi, atti conservativi), ma il Tribunale si è soffermato sul primo motivo per il suo carattere assorbente.

L'amministratore resistente ha eccepito il mancato esperimento della mediazione (poi espletata con esito infruttuoso), sostenendo inoltre:

  • di aver frequentato un corso nel 2000 (producendo attestato);
  • di aver ottemperato all'obbligo formativo con un corso frequentato nell'ottobre 2023;
  • di aver svolto incarichi come amministratore per circa venti anni;
  • che la nomina fosse stata deliberata consapevolmente dal condominio e successivamente confermata.

Tuttavia, nelle more del procedimento, il resistente ha rassegnato le dimissioni dalla carica, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il Tribunale ha esaminato prioritariamente il motivo relativo ai requisiti soggettivi dell'amministratore, affermando che "l'art. 71-bis disp. att. c.c. prevede alla lettera g) che possa svolgere l'incarico di amministratore di condominio chi abbia frequentato un corso di formazione iniziale e svolga attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale".

È stato ribadito che "è previsto l'esonero dagli obblighi di formazione iniziale in virtù della pregressa esperienza nella gestione, secondo quanto consentito dall'ultimo comma dell'art. 71-bis cit.", e che "resta salvo l'obbligo di formazione periodica", da intendersi specificamente riferita all'amministrazione condominiale.

Il Tribunale ha altresì precisato, nel dettaglio, che è esonerato dall'obbligo formativo l'amministratore nominato tra i condomini e chi abbia svolto l'incarico per almeno un anno nel triennio rilevante ai fini dell'esonero.

Richiamando orientamenti giurisprudenziali consolidati, è stato precisato che "il mancato assolvimento agli obblighi di formazione periodica costituisce motivo di revoca dell'amministratore", citando:

  • Tribunale Verona, 3 novembre 2018, n. 2515, che distingue tra revoca e nullità della nomina;
  • Tribunale Milano, sez. XIII, 27 marzo 2019, n. 3145;
  • Tribunale Vasto, 12 novembre 2022, n. 4454, secondo cui "L'espletamento dell'incarico di amministratore è subordinato alla frequenza di un corso di formazione iniziale e allo svolgimento di formazione periodica.

    Sono esentati dal corso iniziale solo coloro che abbiano svolto l'attività per almeno un anno nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della l. n. 220/2012 (nella fattispecie oggetto del giudizio l'amministratore non aveva offerto alcuna prova circa l'effettivo svolgimento, giustificando così l'azione dei condomini che ne avevano chiesto la revoca)".

  • Corte appello Napoli sez. VI, 12 gennaio 2023, n. 97: "L'art. 71-bis delle disp. att. c.c. prevede i requisiti soggettivi necessari per lo svolgimento dell'incarico… ciascuno dei condomini ha diritto ad ottenere tali informazioni per poter eventualmente esercitare l'azione di revoca e/o nullità della delibera…".

Nella motivazione si legge: "Il resistente non ha svolto attività di formazione iniziale, né ha dimostrato la ricorrenza dei presupposti per l'esclusione dell'obbligo di formazione… Specificamente, il resistente ha affermato di avere svolto attività di amministratore… ma la circostanza è rimasta del tutto sfornita di prova… Anche la circostanza che lo stesso abbia ottemperato periodicamente all'obbligo è priva di supporto documentale, eccetto che per la formazione dell'Ottobre 2023, unico corso documentato, non sufficiente a colmare la mancanza del requisito…".

Il Tribunale ha inoltre precisato che "la consapevolezza del condominio è irrilevante a fronte dell'espresso disposto normativo che in tal caso giustifica la revoca".

Accertata la fondatezza della domanda ai fini della soccombenza virtuale, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenute dimissioni dell'amministratore e ha condannato il resistente alla refusione delle spese.

I riferimenti giurisprudenziali

Tutti i riferimenti giurisprudenziali richiamati sono menzionati nel provvedimento e correttamente attribuiti:

  • Tribunale Verona, n. 2515/2018: distingue tra revoca e nullità della nomina.
  • Tribunale Milano, n. 3145/2019: conforme sull'obbligo formativo.
  • Corte appello Napoli sez. VI, n. 97/2023: diritto dei condomini a conoscere i requisiti soggettivi dell'amministratore.
  • Tribunale Vasto, n. 4454/2022: ribadisce l'onere probatorio in capo all'amministratore.

Considerazioni conclusive

L'impostazione accolta è conforme alla normativa vigente e alla giurisprudenza maggioritaria: il mancato assolvimento degli obblighi di formazione periodica - ove dovuti - integra causa legittima di revoca giudiziale dell'amministratore ai sensi degli artt. 1129 c.c. (in particolare comma 13) e 71-bis disp. att. c.c.

Tuttavia, occorre sottolineare che:

  • Onere probatorio: grava sull'amministratore la prova documentale sia della pregressa esperienza che consente l'esonero dal corso iniziale (ove ricorrano i presupposti di legge), sia dello svolgimento della formazione periodica specifica in materia condominiale.
  • Esoneri: l'amministratore nominato tra i condomini è esonerato dai requisiti di cui alle lett. f) e g); per gli altri soggetti resta fermo l'obbligo di formazione periodica, anche laddove ricorra l'esonero transitorio dal corso iniziale.
  • Consapevolezza assembleare: l'eventuale consapevolezza o ratifica da parte del condominio non sana il difetto dei requisiti legali.
  • Accertamento in concreto: la verifica dei requisiti va compiuta caso per caso sulla base delle allegazioni e delle prove offerte.

In conclusione: il decreto conferma che il rispetto degli obblighi formativi rappresenta un requisito imprescindibile per lo svolgimento dell'incarico; il mancato rispetto comporta legittima revoca su istanza dei condomini interessati.

La decisione si pone in linea con i più recenti arresti giurisprudenziali ed evidenzia la necessità di una rigorosa verifica documentale da parte dell'amministratore, in sede assembleare e giudiziale.

**Questo commento è stato redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale. Può contenere imprecisioni, incompletezze o interpretazioni semplificate.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
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