La responsabilità per i danni causati da sbalzi di corrente elettrica è stata oggetto di una recente pronuncia del Tribunale di Cassino (sentenza n. 80 del 21/01/2026), che ha offerto un'analisi approfondita sull'individuazione del soggetto obbligato al risarcimento e sui presupposti della responsabilità ex art. 2050 c.c., con particolare attenzione alla distinzione tra distributore e venditore di energia.
La vicenda
Una proprietaria di un'abitazione aveva convenuto in giudizio due società fornitrici di energia elettrica, domandando il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a seguito di un flusso anomalo di corrente verificatosi nella notte del 15 agosto 2022. L'attrice aveva lamentato l'inutilizzabilità e l'indisponibilità degli impianti di illuminazione esterna, riscaldamento, sistema d'allarme, motore della fontana da giardino, cancello d'accesso e diversi elettrodomestici (tre televisori, frigorifero, forno a microonde e lavastoviglie).
L'attrice aveva attribuito la responsabilità alle società convenute per aver installato il cavo di adduzione dell'energia in prossimità dei rami di una quercia, ai quali il cavo era rimasto aggrovigliato causando sovraccarico e conseguente danneggiamento degli impianti.
Una delle due società convenute si era costituita eccependo la propria estraneità alla gestione della distribuzione dell'energia - qualificandosi come mero venditore ai sensi del d.lgs. n. 79/1999 - e sostenendo che gli eventi dannosi erano stati determinati da fenomeni atmosferici eccezionali (raffiche di vento e pioggia), nonché da presunti difetti tecnici dell'impianto privato dell'abitazione.
L'altra società era rimasta contumace.
La decisione
Il Tribunale ha accolto la domanda nei confronti della sola società risultata gestore della distribuzione dell'energia elettrica, rigettando ogni pretesa nei confronti del mero venditore.
Sul piano giuridico, il giudice ha sottolineato che la produzione e distribuzione di energia elettrica integra attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., richiamando l'orientamento costante della Cassazione secondo cui:
"l'art. 2050 c.c. trova applicazione anche in vertenze nelle quali si discuta di danni dipesi da produzione e distribuzione di energia elettrica […] sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o […] di guasti alla distribuzione" (Cass. 12/12/2019, n. 32498).
La presunzione legale relativa posta dall'art. 2050 c.c., secondo quanto ribadito nella motivazione ("può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva…": Cass. n. 16170/2022; Cass. n. 15733/2011; Cass. n. 8224/2025), impone al gestore dell'attività pericolosa l'onere probatorio circa l'avvenuta adozione delle cautele necessarie o la riconducibilità dell'evento a caso fortuito o forza maggiore.
Dall'istruttoria svolta (testimonianze e consulenza tecnica d'ufficio) è emerso che:
- "il cavo elettrico impiegato per approvvigionare l'appartamento era intrecciato ai rami di una quercia adiacente al compendio immobiliare", circostanza confermata dai testimoni;
- "le problematiche sono dipese da una sovraestensione permanente dell'utenza elettrica riconducibile a un'interruzione del funzionamento dei dispositivi della rete" (perizia C.T.U.).
I bollettini meteo prodotti dalla convenuta hanno escluso che i fenomeni atmosferici verificatisi fossero tanto eccezionali o imprevedibili da integrare gli estremi del caso fortuito o forza maggiore ("non vi sono elementi sufficienti per ritenere che la recisione del cavo all'origine dell'anomalia debba essere ascritta all'incidenza di fenomeni atmosferici tanto eccezionali e imprevedibili…"). Parimenti infondata è risultata l'eccezione relativa a difetti tecnici interni all'impianto privato ("non accertati dal C.t.u.").
Sulla base delle risultanze istruttorie, il Tribunale ha condannato il distributore al pagamento complessivo di €6.305,65 - comprensivi sia dei danni patrimoniali documentati (€5.747,27) sia degli interessi legali calcolati secondo i criteri delle Sezioni Unite Cass., sentenza n. 31712/95 - oltre alle spese processuali quantificate in €4.364,00 più accessori.
I riferimenti giurisprudenziali
- Cass., sez. III civ., 12 dicembre 2019, n. 32498 (attività pericolosa ex art. 2050 c.c.: produzione/distribuzione energia elettrica);
- Cass., sez. III civ., 19 maggio 2022, n. 16170; Cass., sez. III civ., 18 luglio 2011, n. 15733; Cass., sez. III civ., 28 marzo 2025, n. 8224 (onere probatorio gravante sul gestore attività pericolosa);
- Cass., Sez.Unite civ., sentenza n.31712/1995 (criterio liquidazione interessi su crediti risarcitori).
Considerazioni conclusive
L'applicazione rigorosa della disciplina sulla responsabilità per attività pericolose ex art. 2050 c.c., come interpretata dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, comporta che il gestore della distribuzione dell'energia risponde dei danni cagionati dagli sbalzi o anomalie nella fornitura salvo prova positiva dell'avvenuta adozione delle misure idonee a prevenire il danno o della sussistenza del caso fortuito o forza maggiore effettivamente imprevedibili ed eccezionali.
Non può essere chiamato a rispondere il mero venditore dell'energia quando non abbia alcuna ingerenza nella gestione tecnica della rete distributiva: ciò trova fondamento nel quadro normativo delineato dal d.lgs. n.79/1999 ("decreto Bersani") e dalla legge n.73/2007.
L'indirizzo applicato dal Tribunale è pienamente conforme alla prassi giurisprudenziale attuale ed è stato ribadito anche in recentissime pronunce della Corte Suprema.
Tuttavia sussistono margini applicativi residui relativi all'accertamento concreto delle cause esimenti (caso fortuito/forza maggiore): qualora emergano elementi oggettivi tali da configurare eventi atmosferici realmente imprevedibili ed eccezionali - circostanza non ravvisata nel caso concreto - potrebbe essere esclusa la responsabilità del distributore. (Per un caso in cui lo sbalzo di tensione è stato ricondotto a eventi atmosferici eccezionali, si veda Blackout e danni agli elettrodomestici)
Inoltre dovrà essere sempre valutata la presenza o meno nell'impianto privato degli strumenti tecnici idonei a prevenire i danni derivanti da sovratensioni ove tale profilo emerga istruttoriamente come causa autonoma ed esclusiva del pregiudizio subito dal proprietario danneggiato.
In conclusione: la pronuncia conferma che la responsabilità civile per i danni derivanti dagli sbalzi nella fornitura energetica grava sul distributore quale gestore dell'attività pericolosa salvo rigorosa prova liberatoria ex art.2050 c.c., mentre resta esclusa ogni responsabilità solidale in capo al venditore privo di competenze operative sulla rete.
L'esito favorevole alla proprietaria trova fondamento nell'accertata riconducibilità causale dei fatti all'omessa manutenzione/maneggio dei cavi da parte del distributore e nell'insussistenza delle condizioni esimenti invocate dalla convenuta.
Tale principio potrà trovare applicazione generale salvo diverse risultanze istruttorie circa le cause concrete degli eventi lesivi o mutamenti normativi futuri in materia.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
