La caduta su pavimento reso scivoloso dalle pulizie dell'androne comporta la responsabilità del custode quando il danneggiato prova l'evento, il danno e il nesso causale con la cosa comune. Il risarcimento, tuttavia, può essere ridotto se la condotta della vittima ha inciso causalmente sull'evento, secondo una valutazione concreta della prevedibilità del rischio, della conoscenza dei luoghi e delle cautele esigibili.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 1586 del 22/06/2026, ha accolto solo in parte la domanda proposta da una condomina nei confronti del condominio, riconoscendo la responsabilità dell'ente di gestione quale custode dell'androne, ma attribuendo alla danneggiata un concorso colposo pari al 50%. La presenza del pavimento bagnato per le pulizie in corso non è stata considerata sufficiente a escludere la responsabilità del condominio, ma la conoscenza pluriennale dello stabile, degli orari di pulizia e la condotta tenuta nell'attraversamento dell'androne hanno inciso sulla misura del ristoro.
La vicenda
Una condomina agiva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta verificatasi nell'androne condominiale. Secondo la prospettazione attorea, mentre attraversava l'ingresso dello stabile, rovinava a terra a causa della pavimentazione scivolosa per le pulizie in corso. Dopo il sinistro veniva soccorsa e trasportata in ospedale, dove le erano diagnosticate lesioni traumatiche, tra cui una frattura composta del malleolo e un trauma lombare.
La domanda risarcitoria era formulata nei confronti del condominio, indicato come soggetto tenuto alla custodia dell'androne. L'ente convenuto contestava la pretesa, negando la sussistenza dei presupposti della responsabilità da cosa in custodia e, in via più generale, della responsabilità aquiliana. Chiedeva inoltre la chiamata in causa della compagnia assicuratrice per la garanzia derivante dalla polizza di responsabilità civile condominiale.
La compagnia si costituiva a sua volta, contestando la fondatezza della domanda. Nel corso del giudizio venivano assunte prove testimoniali e veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio sulla persona della danneggiata, necessaria per la quantificazione medico-legale delle lesioni.
La decisione
Il tribunale ha ricondotto la domanda nell'ambito della responsabilità extracontrattuale e, più precisamente, nello schema dell'art. 2051 c.c., avendo la condomina dedotto che il danno fosse derivato da una cosa comune, l'androne, nella disponibilità e nel governo del condominio. L'applicazione della norma non dipende dalla prova di una colpa del custode, ma dalla prova del rapporto di custodia, dell'evento dannoso e del nesso causale tra la cosa e il danno.
La responsabilità del condominio è stata ritenuta sussistente perché l'evento si era verificato all'interno dell'androne, parte comune compresa nella sfera di custodia dell'ente. Le deposizioni testimoniali hanno confermato che la caduta era avvenuta durante l'attraversamento dell'ingresso, mentre erano in corso le pulizie e la pavimentazione era scivolosa.
La condotta della danneggiata, però, non è rimasta irrilevante. Il tribunale ha richiamato la distinzione tra fatto del danneggiato idoneo a interrompere il nesso causale, quando assume efficacia esclusiva, e fatto colposo concorrente, che comporta la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.. Nel caso concreto è stata scelta questa seconda soluzione:
"La visibilità della pavimentazione dell'androne, la conoscenza dei luoghi e la prevedibilità del pericolo per l'attrice, sono circostanze che non escludono la responsabilità del convenuto [...] ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma assumono rilievo ai sensi del disposto dell'art. 1227 c.c. [...] l'attrice procedeva in condizioni di visibilità sufficiente [...] la conoscenza dei luoghi [...] la conoscenza degli orari e del giorno settimanale delle pulizie [...] per cui se avesse prestato maggiore attenzione, come richiesto dall'ordinaria diligenza, avrebbe potuto quanto meno attenuare le conseguenze dannose della caduta."
A pesare sono state circostanze specifiche: il sinistro era avvenuto di mattina, in condizioni di visibilità ritenute sufficienti; la condomina abitava nello stabile da oltre trent'anni; le pulizie venivano eseguite da molti anni nello stesso giorno e, indicativamente, alla stessa ora; un teste aveva riferito che la donna procedeva a passo veloce con una busta in mano. Tali elementi non hanno trasformato la caduta in un evento imputabile esclusivamente alla vittima, ma hanno giustificato una riduzione del risarcimento del 50%.
Quanto alla quantificazione, il tribunale si è attenuto alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e alle tabelle milanesi aggiornate. Il danno è stato liquidato, all'attualità, in complessivi € 7.652,71, così ripartiti: € 5.206,25 per danno biologico permanente nella misura del 2%, € 1.732,00 per invalidità temporanea totale e € 714,46 per spese mediche documentate e non. Applicato il concorso colposo, alla danneggiata è stata riconosciuta la somma di € 3.826,35.
Il danno morale è stato escluso con richiamo alle Sezioni Unite del 2008 sul danno non patrimoniale. La condanna ha riguardato il condominio, in solido con la compagnia assicuratrice chiamata in causa, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro sino al deposito della sentenza sulla somma liquidata all'attualità ma devalutata secondo gli indici ISTAT, e poi agli interessi dalla pubblicazione della decisione sino al soddisfo.
Le spese di lite sono state compensate per metà in ragione dell'accoglimento parziale della domanda. Per la quota residua il condominio e la compagnia chiamata in causa sono stati condannati, in solido, al pagamento in favore della danneggiata di € 2.540,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Le spese di consulenza tecnica sono state poste definitivamente a carico delle parti in egual misura.
I riferimenti giurisprudenziali
- Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2009, n. 993; Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ., n. 17377/2007; Cass. civ., sez. III, 18 ottobre 2011, n. 21508: la responsabilità per danni da cosa in custodia ha carattere oggettivo e richiede la prova del nesso causale tra cosa e danno, senza che assuma rilievo la colpa del custode o l'inosservanza di uno specifico obbligo di vigilanza.
- Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2006, nn. 15383 e 15384; Cass. civ., sez. III, ord. 24 maggio 2011, n. 11430: il comportamento del danneggiato può interrompere il nesso causale quando costituisce causa esclusiva dell'evento; in difetto, può rilevare come concorso colposo e ridurre il risarcimento.
- Cass. civ., sez. III, 1 febbraio 2018, n. 2480: quanto più la situazione di pericolo è prevedibile e superabile con l'ordinaria diligenza, tanto maggiore può essere l'incidenza causale della condotta imprudente della vittima.
- Cass. civ., sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 4129: nella caduta su pavimento bagnato o umido occorre distinguere tra pericolo percepibile e rischio non agevolmente verificabile; il comportamento del danneggiato può ridurre o escludere la responsabilità del custode solo quando abbia effettiva incidenza causale.
- Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2016, n. 13222: la mera disattenzione della vittima, in presenza di pavimento bagnato non adeguatamente governato dal custode, non integra automaticamente caso fortuito.
- Cass. civ., sez. III, ord. 16 dicembre 2022, n. 36901 e Cass. civ., sez. III, ord. 19 dicembre 2022, n. 37059: la condotta colposa del danneggiato può assumere valore di caso fortuito soltanto se imprevedibile, eccezionale e tale da rendere la cosa mera occasione dell'evento.
Considerazioni conclusive
La responsabilità del custode resta ferma quando la caduta sia causalmente riferibile alla cosa comune, ma il risarcimento può essere ridotto quando la vittima, pur in presenza di un rischio imputabile alla cosa, non adotti le cautele richieste dalla concreta situazione. Nel caso deciso, visibilità dell'androne, lunga frequentazione dello stabile, conoscenza delle pulizie periodiche e modalità di attraversamento hanno condotto a una ripartizione paritaria della responsabilità.
Gli arresti richiamati dal tribunale e la giurisprudenza successiva mantengono distinta la prova del nesso causale dalla valutazione della condotta del danneggiato. Il custode risponde per la cosa che governa; la vittima, però, non è esonerata dall'ordinaria prudenza quando il rischio sia riconoscibile e fronteggiabile. Sul punto v. anche caduta su pavimento bagnato o umido.
La linea più rigorosa, espressa da Cass. n. 13222/2016 e dagli arresti del 2022, impedisce di trasformare la semplice disattenzione in caso fortuito. Per liberare integralmente il custode occorre una condotta della vittima autonoma, eccezionale e causalmente assorbente; quando tale soglia non è raggiunta, resta lo spazio per il concorso colposo. Come chiarito anche da pavimento bagnato e mera disattenzione, il giudizio deve concentrarsi sulla concreta efficienza causale del comportamento tenuto.
La soluzione adottata non equipara la familiarità con i luoghi a una rinuncia alla tutela risarcitoria. La conoscenza dello stabile e delle abitudini di pulizia rileva solo se, insieme agli altri elementi istruttori, dimostra che il danneggiato avrebbe potuto ridurre il rischio usando l'ordinaria diligenza. Per un confronto su fattispecie nelle quali la condotta della vittima ha assunto maggiore peso causale, può vedersi anche danni da cose in custodia e colpa del danneggiato.
Ne deriva una regola di equilibrio: il condominio, quale custode delle parti comuni, deve rispondere del danno causalmente derivato dall'androne scivoloso; il danneggiato sopporta una riduzione del ristoro quando la prevedibilità del rischio e il proprio comportamento abbiano contribuito alla produzione o all'aggravamento delle conseguenze lesive.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
