I parapetti dei balconi o dei terrazzi possono essere qualificati come parti comuni quando, per conformazione e inserimento nel prospetto, contribuiscono in modo apprezzabile al decoro architettonico dell'edificio. In tale evenienza, la loro difettosa realizzazione legittima l'azione del condominio e, se il vizio incide sulla sicurezza del fabbricato o sull'incolumità delle persone, può integrare anche la fattispecie dei gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c.
Su questa linea si colloca il Tribunale di Sassari, con la sentenza n. 183 del 5 marzo 2026, che ha riconosciuto natura condominiale ai parapetti esterni dei terrazzi, valorizzandone la funzione estetica, e ha condannato la società costruttrice al pagamento del costo integrale della loro sostituzione.
La vicenda
Il giudizio è stato promosso da un condomino, proprietario di un appartamento con terrazzo, e dal condominio in persona dell'amministratore, autorizzato dall'assemblea. La domanda era diretta contro la società costruttrice dell'edificio, con successiva chiamata in manleva dell'impresa che aveva fornito e installato i parapetti.
Secondo gli attori, i parapetti in acciaio e vetro posti a protezione dei terrazzi presentavano gravi difetti costruttivi già emersi nell'accertamento tecnico preventivo: nel dicembre 2020 uno di essi aveva ceduto, provocando la caduta della vetrata e determinando una situazione di pericolo per gli occupanti e per i terzi. La consulenza tecnica aveva poi rilevato la necessità di sostituire integralmente i manufatti.
La società convenuta ha eccepito, tra l'altro, la carenza di legittimazione del singolo proprietario sulle parti comuni e del condominio sulla sostituzione di parapetti che, a suo dire, sarebbero rimasti nella sfera di proprietà esclusiva dei singoli. Ha inoltre contestato la configurabilità dell'art. 1669 c.c. e la tempestività dell'azione.
La decisione
Il Tribunale ha respinto le eccezioni preliminari e ha ritenuto sussistente la legittimazione sia del condominio sia del proprietario del terrazzo interessato dal cedimento.
Sotto il primo profilo, la motivazione afferma che, "in difetto di prova adeguata dell'esclusione dei parapetti dei balconi dalle parti condominiali del fabbricato, debba trovare applicazione il principio per cui questi devono annoverarsi fra le proprietà comuni, trattandosi di elementi che contribuiscono al decoro architettonico dell'edificio". Il giudice aggiunge che, pur non rientrando i balconi in sé tra le parti comuni ex art. 1117 c.c., i loro rivestimenti e gli elementi che incidono esteticamente sulla facciata seguono un diverso regime quando svolgano una funzione ornamentale essenziale.
Decisivo, nel caso concreto, è stato l'accertamento in fatto: dai rilievi fotografici risultava che i parapetti, realizzati in ampie vetrate trasparenti ondulate, leggermente colorate in azzurro, conferivano alla facciata una precisa caratterizzazione estetica. Per questa ragione il Tribunale ha ritenuto recessiva la clausola del regolamento che poneva in generale a carico degli utenti esclusivi del terrazzo le spese per "parapetti, ringhiere e simili", anche perché la natura contrattuale del regolamento non era stata adeguatamente dimostrata.
Quanto al merito della responsabilità, la sentenza ha ricondotto i vizi all'art. 1669 c.c. sulla base delle risultanze tecniche. La CTU ha evidenziato l'assenza di documentazione progettuale e di calcolo idonea a dimostrare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni, nonché l'impiego, almeno per parte dei fissaggi, di rivetti in alluminio su elementi in acciaio inox, soluzione capace di generare corrosione galvanica. Da qui l'instabilità delle lastre di vetro e la necessità di sostituire l'intero "sistema parapetto", non essendo sufficiente il solo rifacimento degli ancoraggi.
La motivazione valorizza anche il dato funzionale: il difetto dei parapetti e dei loro sistemi di sostegno integra un rischio per la sicurezza degli occupanti e dei terzi, sicché il vizio non si esaurisce in un mero inconveniente manutentivo, ma incide sulla normale utilizzazione e sulla sicurezza dell'edificio.
Il Tribunale ha quindi condannato la costruttrice al pagamento di euro 61.300,00, pari al costo delle opere necessarie per la rimozione, fornitura e posa in opera di tutti i parapetti dello stabile, oltre interessi dalla domanda, rifusione delle spese e applicazione della misura coercitiva indiretta ex art. 614-bis c.p.c. In accoglimento della domanda di manleva, l'impresa installatrice è stata tenuta a tenere indenne la convenuta per capitale, interessi e spese.
Merita un'ultima precisazione sul piano normativo. La pronuncia reputa tempestiva l'azione sia perché l'ATP fu introdotto entro dieci anni dal completamento dell'edificio indicato nel 2012, sia perché la piena conoscenza tecnica dei vizi maturò solo con gli accertamenti peritali. Nel coordinamento dell'art. 1669 c.c., però, il termine decennale resta ancorato al compimento dell'opera, mentre dalla scoperta decorrono il termine annuale per la denuncia e quello annuale per l'esercizio dell'azione dopo la denuncia.
I riferimenti giurisprudenziali
- Cass. civ., n. 10848/2020 - I balconi non sono, di regola, parti comuni; possono però esserlo i rivestimenti del parapetto e gli elementi che, in concreto, svolgano una funzione estetica prevalente ed essenziale rispetto alla facciata. È il precedente espressamente richiamato dalla sentenza.
- Cass. civ., n. 6624/2012 - I rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e inferiore dei balconi aggettanti rientrano nella comunione quando siano destinati a incidere sul decoro architettonico complessivo dell'edificio.
- Cass. civ., nn. 14576/2004, 30071/2017, 27083/2018 - L'orientamento di legittimità distingue la struttura del balcone, normalmente in proprietà esclusiva, dagli elementi decorativi inseriti nel prospetto, comuni solo se dotati di effettiva funzione estetica.
- Cass. civ., n. 27413/2018 - Anche i cementi decorativi relativi ai frontali e ai parapetti possono costituire parti comuni, se svolgono una funzione estetica rispetto all'intero edificio e si inseriscono nel prospetto.
- Cass. civ., n. 12792/1992 - Quando il rivestimento o gli elementi decorativi dei balconi assolvono una prevalente funzione estetica per l'intero fabbricato, il condominio è legittimato a far valere verso il costruttore la responsabilità ex art. 1669 c.c.
- Cass. civ., n. 3040/2015 - In materia di gravi difetti ex art. 1669 c.c., il termine annuale decorre dal momento in cui il danneggiato acquisisce un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità del vizio e della sua derivazione causale; tale conoscenza, di regola, si consolida con idonei accertamenti tecnici.
- Cass. civ., ord. n. 1423/2019 - Anche difetti che non compromettono la stabilità dell'edificio possono integrare i gravi difetti dell'art. 1669 c.c. quando menomino in modo apprezzabile la funzionalità e la sicurezza dell'opera.
- Cass. civ., n. 15389/2000 - In tema di terrazza di proprietà o uso esclusivo, i parapetti e simili ripari restano ordinariamente a carico del titolare quando servono alla praticabilità della terrazza e non assolvono una distinta funzione decorativa comune.
- Cass. civ., n. 11449/1992 - Le spese relative ai parapetti possono coinvolgere gli altri condomini quando il loro abbattimento e ripristino siano necessari per eseguire lavori comuni di impermeabilizzazione; si tratta di un criterio che opera per il collegamento funzionale con l'intervento sulla copertura.
Considerazioni conclusive
Il parapetto del balcone o del terrazzo entra nell'area delle parti comuni quando, per conformazione e inserimento nel prospetto, contribuisce in modo apprezzabile al decoro architettonico dell'edificio; in tal caso il condominio è legittimato ad agire anche verso il costruttore per ottenere l'eliminazione dei vizi e il risarcimento del danno. La soluzione accolta si colloca nella linea consolidata che, da Cass. n. 12792/1992 a Cass. n. 6624/2012, Cass. n. 27413/2018 e Cass. n. 10848/2020, distingue la struttura del balcone o della terrazza, normalmente individuale, dagli elementi esteriori che assumono rilievo comune perché incidono sull'immagine complessiva del fabbricato. In tal senso v. anche balconi aggettanti e parti condominiali.
Sul versante della responsabilità costruttiva, il percorso argomentativo è coerente con l'orientamento che riconduce ai gravi difetti anche le carenze che, pur senza investire la statica dell'edificio, compromettono in modo apprezzabile sicurezza, funzionalità e normale utilizzazione dell'opera, come chiarito anche da gravi difetti dell'edificio e sicurezza. La valorizzazione della conoscenza tecnica del vizio, maturata con gli accertamenti peritali, si muove nella stessa direzione seguita da Cass. n. 3040/2015.
Restano però fermi i limiti applicativi già evidenziati dalla giurisprudenza: quando il parapetto assolve soltanto alla funzione di protezione o praticabilità di una terrazza in proprietà o uso esclusivo, come nelle ipotesi esaminate da Cass. n. 15389/2000, esso rimane nella sfera del singolo; analogamente, Cass. n. 11449/1992 collega l'eventuale coinvolgimento degli altri condomini al nesso con lavori comuni sulla copertura, non alla sola presenza del manufatto. Anche sul piano processuale, la tutela dell'edificio nella sua unitarietà conferma l'ampiezza della legittimazione condominiale; sul punto v. anche azione dell'amministratore per gravi difetti costruttivi.
Nel caso deciso, la condanna alla sostituzione integrale dei parapetti trova quindi fondamento in due dati convergenti: la loro funzione estetica, accertata in concreto attraverso forma, colore e continuità visiva delle vetrate, e la pericolosità dell'intero sistema costruttivo, risultata dalla CTU. È questa combinazione di decoro e sicurezza a giustificare, sul piano sostanziale, la tutela riconosciuta.
Per approfondimenti o per ogni utilizzo, si raccomanda la consultazione del testo integrale del provvedimento.
