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Ostruzione della canna fumaria comune: i presupposti del ricorso d'urgenza

Il condomino che lamenta un'interruzione del condotto della canna fumaria dovuta a modifiche impiantistiche effettuate da altri condòmini deve fornire prova della ricorrenza cumulativa del fumus e del periculum.

Avv. Eliana Messineo 
05 Ago. 2025

Il condomino che lamenta un'interruzione del condotto della canna fumaria dovuta a modifiche impiantistiche effettuate da altri condòmini deve fornire prova della ricorrenza cumulativa del fumus e del periculum

In condominio, le questioni legate all'uso delle parti comuni, ed in particolare delle canne fumarie, sono spesso oggetto di contenziosi nascenti dall'esigenza dei singoli condòmini di garantire la sicurezza degli impianti e la tutela della salute.

Allorquando il singolo condòmino ritenga di subire un pregiudizio grave ed immediato da parte degli altri condòmini, il ricorso cautelare d'urgenza ex art. 700 cpc diventa lo strumento tipicamente utilizzato per far valere le proprie ragioni.

Tuttavia, la procedura cautelare d'urgenza richiede la prova della ricorrenza cumulativa del fumus boni iuris e del periculum in mora nonché la residualità del rimedio in difetto di strumenti cautelari tipici.

Il Tribunale di Verona, con decreto del 10 luglio 2025 ha fatto rigorosa applicazione di tali principi nel decidere il ricorso di una condomina volto ad ottenere la rimozione di opere impiantistiche effettuate da altri condòmini, a suo dire causa dell'interruzione della canna fumaria ad uso comune.

Fatto e decisione

La proprietaria di un immobile sito al primo piano di uno stabile condominiale, promuoveva, con due distinti ricorsi ex art. 700 cpc poi riuniti, azione cautelare ante causam, nei confronti del Condominio in persona dell'amministratore p.t. e dei condòmini dei piani superiori, lamentando l'interruzione della canna fumaria ad uso comune dovuta a modifiche impiantistiche effettuate dai condòmini resistenti che avevano comportato la fuoriuscita di gas e la dispersione di polveri di amianto con conseguenti problemi respiratori che l'avevano costretta a ricoveri ospedalieri.

La ricorrente chiedeva, pertanto, l'immediata rimozione dei lavori eseguiti dai condòmini soprastanti nonché il ripristino dello stato preesistente dei luoghi anche mediante la reintegra nel pieno possesso del diritto di uso e di servitù della canna fumaria ostruita ed oggetto di spoglio.

Il Condominio resistente si costituiva in giudizio eccependo:

- in via preliminare, l'inammissibilità dell'azionato ricorso d'urgenza stante la possibilità di esperire il rimedio tipico dell'azione di reintegrazione nel possesso di cui all'art. 1168 c.c.; nonché la propria carenza di legittimazione passiva non incidendo il chiesto rispristino dello status quo ante sulle parti comuni, ma unicamente sulle proprietà individuali di alcuni condomini;

- nel merito: la carenza del fumus, non essendovi prova del fatto che, sin dall'atto d'acquisto dell'immobile, la canna fumaria del primo piano fosse priva di curvatura e corresse dritta lungo tutto il vano tecnico condominiale, come pure del fatto che il tratto di canna del primo piano fosse stato ostruito dai lavori dei piani superiori, per di più visti gli interventi realizzati dalla ricorrente negli anni (distacco dall'impianto centralizzato ed installazione di una nuova caldaia a camera di combustione aperta e successivamente, posa di una nuova caldaia a camera stagna); nonché la carenza del periculum, in difetto di un concreto ed imminente rischio adeguatamente provato.

Si costituivano in giudizio anche i condòmini resistenti contestando la fondatezza della domanda sia quanto al fumus sia quanto al periculum.

Disposta la Ctu, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

Con riferimento alle eccezioni sollevate in via pregiudiziale, il Tribunale ha ritenuto: 1) sussistente una legittimazione passiva astratta del Condominio, in quanto ente rappresentativo di tutti i condòmini riservando al merito l'analisi della responsabilità effettiva del Condominio; 2) ammissibile, sempre astrattamente, la domanda di rimozione delle opere poste in essere dai resistenti ove determinanti un pericolo attuale per la salute in difetto di altre misure cautelari tipiche; 3) inammissibile la domanda di reintegra nel possesso del diritto d'uso sulla canna fumaria con il rimedio urgenziale azionato esistendo il rimedio tipico possessorio dell'azione di spoglio o turbativa di cui all'art. 1168 c.c..

Nel merito, il Tribunale, sulla base delle risultanze della CTU, ha escluso il fumus boni iuris per mancanza di prova circa la riconducibilità dell'ostruzione del condotto della ricorrente ai lavori effettuati dai condòmini resistenti, in considerazione della regolarità delle porzioni degli impianti dei resistenti, dotate di condotti di evacuazione fumi intubati mentre, invece, per come emerso, ad essere non pienamente idoneo era l'impianto della ricorrente a causa di una modifica dei percorsi di defluizione dei fumi da gas combusti, con la cappa di aspirazione che non scaricava all'interno di nessun condotto.

Escluso, altresì, il periculum in mora per mancanza di prova di un periculum attuale, grave ed irreparabile connesso agli interventi posti in essere dai condomini resistenti, nonché del nesso causale tra i problemi di salute attorei e l'asserito contatto con polveri e scarichi di fumi condominiali.

Considerazioni conclusive

Il ricorso alla tutela atipica dell'art. 700 c.p.c. presuppone adeguata prova della ricorrenza cumulativa del fumus boni iuris e del periculum in mora.

In generale, la sussistenza del fumus (parvenza di un buon diritto si valuta mediante un apprezzamento prognostico sulla fondatezza o meno della domanda, significa che, pur in assenza di un accertamento pieno il giudice deve intravedere la probabilità che il diritto vantato esista in concreto.

Il periculum in mora consiste nel possibile pregiudizio che possa derivare al diritto, per il quale si intende chiedere la tutela, nelle more del giudizio ordinario e, con precipuo riferimento ai provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., esso è identificato nel fondato timore che, nelle more, il diritto sia esposto ad un pericolo imminente ed irreparabile.

Il periculum deve essere attuale, grave e irreparabile essendo necessario a giustificare l'urgenza dell'intervento del giudice prima della causa vera e propria.

La giurisprudenza di merito ha puntualizzato che il requisito del periculum in mora non può essere sempre implicitamente riconosciuto, bensì presuppone il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma (art. 700 c.p.c.); occorre, quindi, una concreta dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze - legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare - attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere, in termini di piena oggettività, la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte ( Cfr. Trib. Bologna, 27 giugno 2007; Trib. Bologna, 12 aprile 2007).

Sicché la sussistenza di tale requisito va - in linea di principio - negata nel caso in cui la pretesa violazione sia conosciuta e tollerata per un lungo periodo di tempo senza che nelle more venga assunta alcuna iniziativa processuale, il che costituisce sintomo di una tolleranza non in armonia con la prospettata urgenza ( cfr. Trib. Torino, 5 luglio 2007)

Nel caso di specie, il Tribunale, sulla base delle risultanze della CTU, ha ritenuto insussistenti sia il fumus sia il periculum, escludendo: quanto al fumus, la sussistenza di irregolarità e/o abusi negli impianti dei resistenti e dunque, la riconducibilità dell'ostruzione del condotto di pertinenza della ricorrente ai lavori posti in essere dai condomini resistenti; quanto al periculum, un rischio attuale, grave ed irreparabile di fuoriuscita di gas tossico e, in particolare, di monossido di carbonio all'interno dei locali della ricorrente, connesso agli interventi posti in essere dai condomini resistenti, rimanendo pure indimostrato il nesso causale tra i problemi di salute attorei e l'asserito contatto con polveri e scarichi di fumi condominiali.

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