Nella pronuncia della Corte di Cassazione in commento (ordinanza n. 2460 del 2 febbraio 2025) viene precisato il principio per cui l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto per oneri condominiali che intenda scardinare la delibera assembleare su cui poggia il titolo ottenuto deve necessariamente essere accompagnata da apposita domanda riconvenzionale in merito, la quale poi, a sua volta, deve essere tempestiva, condizioni non sempre facili da ravvisare nella prassi.
Ovviamente, ciò attiene alla delibera viziata da annullabilità, ma prudenza vuole che il condòmino che intende opporsi al decreto ottenuto contro di lui impugnando la delibera rispetti il più stretto termine, onde evitare di sentirsi dichiarare l'opposizione inammissibile.
Vediamo allora cosa ha deciso la Corte Suprema.
Fatto e decisione
La vicenda prende le mosse dall'opposizione a decreto ingiuntivo ed al precetto ad esso seguito promosse da Caia, condòmina, raggiunta dall'intimazione di pagamento degli oneri condominiali ottenuta dal Condominio avversa di lei.
Il Giudice di Pace respingeva le opposizioni promosse e così anche il Tribunale, cui Caia era ricorsa come Giudice dell'appello.
A quanto ci è dato capire dalla stringata motivazione e narrativa del fatto, Caia aveva opposto il decreto affermando il vizio della delibera su cui si fondava il titolo, per avere erroneamente approvato il consuntivo (rendiconto, recte) da cui derivava il suo debito ed aveva opposto altresì il precetto, facendo valere le medesime ragioni avanzate con l'opposizione al decreto.
Di qui, sia il Giudice di Pace che il Tribunale rilevavano che, da un lato, pur avendo sollevato, con l'opposizione al decreto, quella che doveva essere qualificata come una questione di annullabilità, Caia non aveva poi fatto seguire detta affermazione da altrettanta domanda riconvenzionale di annullamento della delibera, dall'altro, con l'opposizione a precetto, con cui potevano farsi valere unicamente ragioni attinenti alla mancanza del titolo esecutivo, cioè il decreto opposto, Caia aveva riproposto le motivazioni di opposizione al decreto ed aveva altresì lamentato che il debito fosse fondato su una fattura della ditta Alfa, della quale aveva anche chiesto l'accertamento di falsità.
Caia ricorre per Cassazione, ma la corte, come vedremo, respinge l'impugnazione, con una pesante condanna per responsabilità aggravata, ai sensi degli artt. 96, 3° e 4° comma e 380 bis, 3° comma, c.p.c.
Caia censura la pronuncia del Tribunale per avere lo stesso avallato il riparto disposto dal Condominio e relativo ad una fattura alla ditta Alfa, recante la causale 'lavori di potatura alberi', poi inserita nel rendiconto ed approvata dall'Assemblea con la delibera da cui discendeva il debito a carico di Caia stessa. Si lamenta Caia dell'intera imputazione della spesa a lei sola, anziché del riparto sui condòmini onerati.
La Corte, sul punto, richiamando l'arresto ormai consolidato delle Sezioni Unite, n. 9839/2021, rammenta che «un preventivo o un rendiconto consuntivo approvato dall'assemblea, che come assume la ricorrente - includa indebitamente tra le voci di uscita spese sostenute dal condominio per la realizzazione di un intervento di manutenzione e ripartisca erroneamente le stesse spese, per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c., deve comunque essere impugnato dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c., non essendo consentito rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera», la quale impugnazione di delibera, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, deve avvenire tramite la formulazione di apposita domanda riconvenzionale di annullamento che deve essere contenuta in atto notificato o depositato (a seconda della forma assunta dall'opposizione) entro il termine dell'art. 1137 c.c.
Ancora una volta e sempre seguendo l'insegnamento della pronuncia a Sezioni Unite, la Corte ritiene che la delibera de qua non fosse nulla, ma annullabile perché il criterio di riparto adottato non era stato inteso pro futuro, ma solamente limitato all'occasione contingente del rendiconto cui si riferiva.
La Corte, infine, commina una pesante condanna alle spese legali, in quanto, ai sensi delle più recenti novelle, il magistrato incaricato della preventiva delibazione del ricorso, ravvisatane la manifesta infondatezza, aveva proposto la definizione del giudizio a norma dell'art. 380 bis c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia), ma la ricorrente aveva comunque chiesto la decisione del ricorso, cosicché, essendo il giudizio stato definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, trovano applicazione il terzo ed il quarto comma dell'art. 96 c.p.c., ai sensi dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Così, l'integrale conformità dell'esito decisorio alla proposta ex art. 380 bis c.p.c. costituisce, secondo la Corte, indice della colpa grave della condotta processuale della ricorrente, per lo svolgimento di un giudizio di cassazione rivelatosi del tutto superfluo, con conseguente condanna della stessa al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore del controricorrente, nonché di somma in favore della cassa delle ammende, negli importi indicati in dispositivo (Cass. Sez. Unite, sentenza n. 9611 del 2024, cit. in pronuncia).
Considerazioni conclusive
L'orientamento in materia di nullità e annullabilità delle delibere condominiali è materiale magmatico e instabile per gli addetti ai lavori; immaginiamo la difficoltà per il semplice condòmino che, trovatasi in mano una delibera della cui validità dubita, debba decidere velocemente se consultare o meno un legale per determinarsi o meno ad impugnarla.
Riteniamo sommessamente che l'ultimo approdo cui è giunta la Corte, a partire dalle Sezioni Unite del 2021, rispetto alla deroga ai criteri di riparto legali o convenzionali pro futuro sia pericoloso, poiché presta il fianco a troppe interpretazioni ed abusi emulativi che dello stesso si possono dare e fare nella pratica delle Assemblee, per cui si confida in un revirement e in una diversa impostazione del problema, che abbia un occhio di riguardo per l'aspetto pratico dell'impugnazione delle delibere condominiali volto alla tutela dei soggetti coinvolti.
