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Sussiste l'obbligo di instaurare la mediazione nell'ipotesi di proposizione di domanda riconvenzionale? Rispondono le Sezioni Unite

Mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità, finalità perseguite dalla normativa e principi in materia.

Avv. Laura Cecchini 
20 Feb. 2024

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 3452 del 7 febbraio 2024) sono state investite, su rinvio pregiudiziale del Giudice di prime cure, di un tema di certo interesse e rilevanza, che attiene alla sussistenza o meno dell'obbligo di esperire il tentativo di mediazione, quale condizione di procedibilità, nell'ipotesi in cui sia stata proposta domanda riconvenzionale, qualora la mediazione sulla domanda principale sia stata definita antecedentemente alla prima udienza.

Il tema è stato argomentato con una compiuta disamina all'uopo richiamando la disciplina dettata dal D. Lgs. n.28/2010 e l'orientamento della Giurisprudenza sui principi che attendono a tale normativa, con particolare riferimento alla certezza del diritto, alla ragionevole durata del processo ed al diritto di azione, tutti egualmente apprezzati al fine di un bilanciamento degli interessi nell'intento di rendere concreto ed attuale il fine deflattivo del contenzioso giudiziale che occupa la mediazione obbligatoria.

In questa prospettiva, è opportuno ed utile esaminare l'iter logico-giuridico che ha condotto alla formulazione del principio di diritto enunciato dalla Corte atto a rendere una chiara ed univoca interpretazione della questione portata alla sua attenzione.

Il focus della indagine si è incentrato sulla ratio della disciplina di cui al D. Lgs. n.28/2010 in correlazione ai principi espressi dal nostro ordinamento anche mediante una lettura approfondita della normativa comunitaria in materia.

Fatto e decisione

La fattispecie portata avanti al Tribunale ha ad oggetto la domanda di risoluzione di un contratto di locazione promossa dal locatore contro il conduttore per avveramento della condizione risolutiva convenuta.

Il conduttore si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la restituzione del deposito cauzionale versato.

Preso atto dell'avvenuto espletamento della condizione di procedibilità, ovvero della procedura di mediazione, instaurata prima dell'introduzione della causa, solo sulla domanda principale ma non sulla riconvenzionale, il giudice ha proposto rinvio ex art. 363 bis c.p.c. alla Suprema Corte di Cassazione ponendo il seguente quesito: se, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n.28/2010, sia da ritenersi presente l'obbligo di introdurre procedimento di mediazione qualora sia proposta domanda riconvenzionale e detta procedura sia stata già precedentemente svolta sulla sola pretesa principale.

Lettura dell'art. 5 bis D.Lgs. n.28/2010 con i principi di diritto in materia

In via preliminare, si rende necessario rappresentare che la distinzione tra la domanda riconvenzionale che risulta correlata alla domanda principale, in ragione di un collegamento oggettivo, e quella cosiddetta eccentrica, a cui non appartiene un legame obiettivo con l'oggetto della causa, non assume rilevanza quanto agli effetti della questione de qua.

Posto ciò, per compiutezza espositiva, il ragionamento degli Ermellini prende avvio dal rammentare che l'art. 5 bis D.Lgs. n.28/2010 prevede ed impone la mediazione civile quale condizione di procedibilità delle domande giudiziali relativamente ad alcune materie precisamente individuate.

Da ciò ne deriva, che se non è instaurato il procedimento di mediazione, laddove obbligatorio per Legge, alla prima udienza, a pena di decadenza, tale situazione può essere rilevata d'ufficio dal Giudice o sollevata dalla controparte citata in giudizio.

Nell'ipotesi in cui il procedimento di mediazione non sia stato promosso o non si sia concluso, il Giudice rinvia l'udienza affinché la stessa possa essere espletata sanando così, retroattivamente, il vizio eccepito.

Venendo all'esame delle due ipotesi di domanda riconvenzionale, occorre evidenziare che la normativa vigente non ha disciplinato alcunché con espresso riferimento alla proposizione della mediazione obbligatoria.

Sul punto, appare appropriato osservare che nella procedura di mediazione obbligatoria si approfondiscono, d'abitudine, le ragioni della lite tra le parti per cui ove vi sia un collegamento oggettivo, la introduzione di una nuova solo per il fatto della proposizione di una domanda riconvenzionale, verosimilmente, produrrebbe analogo esito negativo, non investendo più la domanda principale su cui non è stato raggiunto un accordo, con allungamento dei tempi del giudizio.

Per quanto concerne le riconvenzionali eccentriche che estendono l'oggetto della causa senza connessione con la domanda introdotta dall'attore, intervengono, oltre alla funzione deflattiva, anche il principio della certezza del diritto e della ragionevole durata del processo.

Invero, in ottemperanza e nel rispetto dei principi richiamati, non può dubitarsi che anche quando, nelle controversie agrarie, è stato riconosciuto l'onere di proporre la mediazione nel caso in cui il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale, tale obbligo è stato circoscritto ad ipotesi determinate.

Tuttavia la soluzione adottata per detta casistica non convince in quanto non risponde al parametro della ragionevolezza potendo essere foriera di un eccesso di mediazione, laddove si induce una valutazione dei motivi che hanno condotto alla formulazione della riconvenzionale, i quali possono essere già stati rilevati nella mediazione sulla domanda principale o essere preordinati ad un consapevole dilatazione dei tempi processuali.

Mediazione e condominio: perchè funziona meglio delle cause civili

L'interpretazione teleologica delle disposizioni di Legge

Fermo quanto sopra osservato, non possiamo dimenticare che il nostro ordinamento prevede disposizioni ad hoc per la soddisfazione dello scopo deflattivo che vuol perseguire, quali la negoziazione assistita per pagamento somme entro la soglia dei cinquantamila euro o la conciliazione per le controversie in materia di lavoro, ragion per cui è di tutta evidenza come il legislatore abbia voluto di tal guisa escludere la concorrenza e sovrapposizione di detti istituti con la procedura di mediazione e, dunque, delineare espressamente gli ambiti dell'uno e degli altri, ovvero l'alternatività delle procedure.

Nel medesimo senso, opera l'eccezione di improcedibilità, per mancato esperimento della mediazione, che deve essere formulata non oltre la prima udienza dal convenuto o, in tale sede, rilevata d'ufficio dal Giudice, il tutto predisposto e preordinato a circoscrivere tempi e modalità con certezza.

Ed ancora anche la indicazione di un tempo delimitato in cui deve svolgersi la mediazione, ovvero tre mesi, salvo proroga di comune accordo tra le parti, è volto al rispetto del principio della ragionevole durata.

Sotto l'ulteriore profilo che attiene alla tutela del diritto di azione riconosciuto all'art. 24 della Costituzione, possiamo affermare che la mediazione obbligatoria non ne provoca una violazione solo qualora sia conseguito l'effetto deflattivo e non comporti, diversamente, una inutile dilazione del giudizio.

In ultimo, non per importanza, il principio generale sancito dal diritto comunitario ad un equo processo.

Dalla lettura sistematica operata, emerge che lo strumento della mediazione obbligatoria risponde alle finalità perseguite dal Legislatore solo laddove non si presti ad eccessi o abusi, ovvero non si ponga in conflitto con i principi di ragionevole durata e certezza del diritto.

In definitiva, avendo il procedimento di mediazione lo scopo di evitare il contenzioso giudiziale, favorendo la preventiva risoluzione della controversia, e rendere più celere il processo, estendere l'obbligo della mediazione alla domanda riconvenzionale rappresenterebbe una antinomia con il fine perseguito dall'istituto stesso.

A conclusione del proprio ragionamento, pertanto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno enunciato il principio di diritto per cui la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. n.28/2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione per tutto il processo laddove possibile.

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