Può accadere che il sistema fognario di un edificio scarichi le proprie acque reflue attraversando il terreno di proprietà di un soggetto diverso. In assenza di un titolo giuridico valido, tale situazione è considerata illecita.
Diverso è il caso in cui esista un titolo legittimo, come una servitù di fognatura regolarmente costituita (ad esempio per destinazione del padre di famiglia).
A tale proposito sembra utile prendere in esame una recente decisione del Tribunale di Roma (sentenza n. 10076 del 6 luglio 2025).
La vicenda
La proprietaria di un immobile confinante con un condominio lamentava uno sversamento di liquami nel proprio giardino causato da un deflusso irregolare delle acque fognarie provenienti dal condominio. La danneggiata avviava un procedimento di accertamento tecnico preventivo, ma poi faceva eseguire a sue spese i lavori di isolamento e sostituzione della condotta.
L'attore ha quindi chiesto la rimozione dell'allaccio fognario, ritenuto abusivo, e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, comprensivi di spese tecniche, compensi professionali, interventi di sanificazione e ripristino del giardino, oltre al danno emergente, lucro cessante e lesione del diritto alla salute e all'abitazione.
Il condominio convenuto si difendeva sostenendo l'esistenza di una servitù di passaggio fognario ex art. 1062 c.c., derivante dalla comune origine dei due fondi, inizialmente appartenenti alla stessa società costruttrice. Inoltre invocava l'usucapione decennale della servitù, affermando che l'attore era da tempo a conoscenza della situazione. Infine contestava la responsabilità per i danni, ritenendo non dovute le somme richieste.
La decisione
Il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta dell'attore volta a ottenere la rimozione dell'allaccio fognario del condominio, ritenendo legittima la situazione esistente. Come ha notato lo stesso giudice, è emerso che, in origine, il progetto edilizio prevedeva la costruzione di due fabbricati residenziali serviti da un'unica condotta fognaria.
Successivamente, uno dei soggetti ha realizzato un villino unifamiliare, mentre una società terza ha costruito l'edificio plurifamiliare che ha dato luogo all'attuale condominio.
Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato, tramite accesso agli atti presso le autorità competenti, che nei permessi di costruzione rilasciati per entrambi gli immobili non vi erano elaborati planimetrici che indicassero in modo chiaro il percorso del sistema fognario.
Tuttavia, è stata rinvenuta una documentazione tecnica relativa all'allaccio fognario del villino, raffigurante un tracciato compatibile con l'attuale configurazione, in cui lo scarico del condominio confluisce in una condotta che attraversa la proprietà dell'attore e prosegue verso la rete fognaria comunale.
Il Tribunale ha ritenuto tale situazione legittima per l'esistenza di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, in quanto i due fondi derivano da un unico terreno originario successivamente frazionato, e il sistema fognario comune era già funzionale prima della separazione. Di conseguenza, la richiesta dell'attore di rimuovere l'allaccio è stata rigettata.
Il Tribunale ha riconosciuto però che lo sversamento dei liquami nel giardino dell'attore è stato causato da omessa manutenzione della condotta condominiale, configurando una responsabilità ex art. 2051 c.c. (danno da cose in custodia).
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ha condannato il convenuto a risarcire all'attore le spese tecniche sostenute, riconoscendo inoltre un indennizzo per il danno non patrimoniale derivante dalla prolungata impossibilità di utilizzare il giardino e dalla situazione di concreto rischio igienico-sanitario, aggravata dalla negligenza del convenuto.
Considerazioni conclusive
È importante considerare che secondo l'articolo 1062 c.c. "la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù".
Ad integrare detta norma, l'art.1061 c.c., invece, stabilisce che "le servitù non apparenti, cioè non visibili perché non collegate ad opere permanenti, non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia".
Perché possa esistere una servitù per destinazione del padre di famiglia, devono ricorrere alcune condizioni ben precise. Innanzitutto, è necessario che ci siano due fondi distinti, cioè separati e appartenenti a proprietari diversi. Se i fondi non sono divisi, la servitù non può formarsi.
In secondo luogo, è richiesto che entrambi i fondi fossero originariamente di proprietà della stessa persona. Questo proprietario, prima della divisione, deve aver creato o lasciato in essere una situazione di fatto che dimostri l'esistenza di un'utilità stabile tra i due fondi, come ad esempio un passaggio, una condotta, uno scarico.
In ogni caso, questa utilità deve essere visibile e riconoscibile, cioè deve derivare da opere apparenti, che rendano evidente il collegamento funzionale tra i due fondi.
L'apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, si identifica, nell'oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se, in concreto, ignorate) che, per la loro struttura e consistenza, inequivocabilmente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro (Cass. civ., sez. II, 25/03/1995, n. 3556).
Si noti che la visibilità dal fondo servente è un'ipotesi normale ma non per questo esclusiva, essendo, piuttosto, sufficiente che le opere destinate all'esercizio della servitù siano visibili, anche se solo saltuariamente e occasionalmente (Cass. civ., Sez. II, 11/06/1993, n. 6522).
Non rileva, quindi, che l'opera sia a vista né che il proprietario del fondo che si assume asservito abbia, in concreto, conoscenza dell'esistenza dell'opera.
Così, ad esempio, in ambito condominiale, nel caso di tubature idriche collocate al di sotto del pavimento dell'appartamento che funge da fondo servente, queste costituiscono opere oggettivamente apparenti in quanto visibili dal proprietario in occasione dello svolgimento di lavori edili (Cass. civ., sez. II, 24/09/2024, n. 25493).
