Con la sentenza n. 887 del 20 gennaio 2026 il Tribunale di Napoli ha affermato che la delibera a contenuto vincolato adottata per ottemperare a prescrizioni della P.A. in materia di sicurezza, non è validamente impugnabile dal condòmino che vi abbia aderito ed assunto gli oneri economici, dovendo eventuali censure essere rivolte al provvedimento amministrativo presupposto.
Fatto e decisione
Un condòmino impugnava la delibera assembleare con la quale era stato disposto il ripristino della parete e delle nicchie di cartongesso nel vano garage condominiale in ottemperanza ad un ordine dell'Autorità di pubblica sicurezza, ponendo a suo carico le spese dei lavori di ripristino, in quanto ritenuto autore degli interventi abusivi.
L'attore contestava la delibera sostenendo che le nicchie oggetto dei lavori ritenuti illegittimi fossero preesistenti e quindi riteneva ingiusto ed illegittimo che l'assemblea avesse imposto il ripristino e l'addebito delle spese nei suoi confronti.
Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che l'attore non aveva votato contro il deliberato assembleare, ma anzi aveva dichiarato espressamente di accollarsi le spese di ripristino dello status quo ante e che, pertanto, le eventuali doglianze circa l'accertamento dell'abuso avrebbero dovuto essere fatte valere contro il provvedimento amministrativo, non contro la delibera condominiale.
Considerazioni conclusive
Il Tribunale ha evidenziato che non è utilmente impugnabile una delibera condominiale allorquando: 1) sul piano della legittimazione attiva dell'attore, il condòmino partecipi all'assemblea senza opporsi, ma anzi aderendo espressamente al deliberato assembleare, così perdendo la possibilità di impugnarla successivamente per difetto di un concreto interesse giuridico alla contestazione; 2) sul piano oggettivo, la delibera abbia contenuto sostanzialmente vincolato, consistente nella deliberazione di lavori necessari ad ottemperare a un ordine della P.A..
In tale ultimo caso, l'assemblea non esercita una discrezionalità autonoma, ma si limita a recepire ed attuare prescrizioni obbligatorie con la conseguenza che eventuali vizi relativi all'accertamento dell'abuso o della legittimità delle prescrizioni dell'Autorità di pubblica sicurezza devono essere fatti valere mediante impugnazione del provvedimento amministrativo presupposto e non attraverso l'azione ex art. 1137 c.c. di impugnazione delle delibera assembleare.
L'art. 1137 c.c., infatti, dispone che i condòmini assenti, dissenzienti dalla delibera o astenuti hanno la facoltà di impugnare le delibere contrarie alla legge o al regolamento condominiale, al fine di ottenerne l'annullamento.
Ne discende che il condòmino presente, che abbia partecipato all'assemblea, non può impugnare la deliberazione se non è dissenziente (o non si sia astenuto) proprio in ordine alla deliberazione che impugna. Il dissenso dell'impugnante rispetto alla deliberazione deve essere allegato e provato ed incombe sullo stesso l'onere della relativa prova (cfr. Cass. ord. n. 5611/2019; Cass. n. 11375/2017; Cass. n. 1079/1973).
La norma tutela, dunque, chi non ha contribuito alla formazione della volontà condominiale.
Nel caso di specie, l'attore non era risultato dissenziente rispetto al deliberato assembleare consistente nella decisione (peraltro dovuta) di ottemperare all'ordine dell'Autorità di pubblica sicurezza, dichiarando invece espressamente di accollarsi le spese, con ciò ammettendo l'illegittimità del proprio contegno e riconoscendo il proprio obbligo di rimediarvi.
Invero, il condòmino impugnante aveva solo evidenziato in assemblea che la nicchia oggetto dei lavori illegittimi dallo stesso posti in essere era preesistente, senza che però tale circostanza potesse in alcun modo escludere l'abuso, a cui si era posto rimedio attraverso la presentazione da parte del Condominio della CILA, in ottemperanza al deliberato assembleare e all'ordine della P.A., per l'esecuzione dei lavori deliberati.
Diverse e ulteriori doglianze avrebbero dovuto, pertanto, trovare la propria sede processuale nei rimedi impugnatori del provvedimento amministrativo cui la delibera assembleare aveva inteso ottemperare. (per un approfondimento sulle opere abusive e sull'interazione con i provvedimenti della P.A., si veda Condominio, Superbonus e opere abusive)
In conclusione, il Tribunale ha ritenuto l'impugnazione della delibera assembleare infondata mancando della legittimazione attiva dell'attore, il quale, pur contestandone le premesse in fatto, aveva espressamente aderito al deliberato assembleare e, di fatto, spontaneamente ottemperato nonché pure infondata sul piano oggettivo, trattandosi di deliberato a contenuto sostanzialmente vincolato, consistente nella deliberazione di lavori necessari ad ottemperare a un ordine della P.A..
