Le vicende che si sono sviluppate attorno alla recente agevolazione fiscale, denominata Superbonus, sono state molteplici. Basti ricordare il periodo in cui molti cantieri si sono bloccati per la difficoltà di trovare il cessionario del credito. Oppure si pensi alle varie liti sorte in merito all'onorario del progettista dopo che il condominio aveva deciso di non procedere alla riqualificazione energetica dell'edificio.
Nel caso in commento, invece, relativo alla decisione presa dal Tribunale di Reggio Emilia del 16 dicembre 2025, la diatriba si era sviluppata a causa dell'impresa appaltatrice. Pare, infatti, che quest'ultima, dopo aver sottoscritto l'appalto e dopo, quindi, essersi assunta l'onere di procedere alla ristrutturazione del condominio, abbia poi ceduto il contratto, senza alcuna autorizzazione del committente. La questione, inoltre, si aggravava poiché l'impresa cessionaria non rispettava l'appalto, eseguendo solo parte delle opere previste e, a un certo punto, sospendendo ogni attività.
Ebbene, in merito alla descritta situazione, il condominio, dopo circa due anni, decideva di avviare un procedimento per accertamento tecnico preventivo allo scopo di «far verificare, senza attendere i tempi di un giudizio di merito, l'effettiva consistenza delle opere sino ad ora realizzate, nonché lo stato di abbandono del cantiere, imputandone la responsabilità all'amministratore condominiale di allora nonché al Direttore Lavori».
Ebbene, tale iniziativa era stata legittima? L'amministratore è responsabile se l'impresa cede l'appalto per il Superbonus? Vediamo insieme come ha risolto ogni dubbio il Tribunale emiliano.
Cessione del contratto: quando è possibile?
Secondo il Codice civile, la cessione di un contratto a prestazioni corrispettive, come quello di appalto, può essere realizzata, ma a condizione che vi sia il consenso di tutte le parti coinvolte «Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta (art. 1406 cod. civ.)».
Il dettato normativa appena citato, quindi, descrive la cessione del contratto come un accordo plurilaterale «la cessione del contratto ex artt. 1406 ss. c.c. configura un negozio plurilaterale, per il cui perfezionamento occorre la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati - il cedente, il cessionario e il contraente ceduto (Cass. n. 30525/2019)».
Pertanto, è essenziale il consenso del contraente ceduto, senza il quale la fattispecie non potrebbe realizzarsi e la cessione diventerebbe, sostanzialmente inefficace o, addirittura, invalida, come sostenuto dalla giurisprudenza sul tema (Corte di Appello di L'Aquila n. 2198/2018).
Venendo, quindi, alla vicenda in esame, il soggetto in difetto pareva essere l'impresa appaltatrice, responsabile di una cessione non autorizzata dal committente e nemmeno legittimata dallo specifico contratto di appalto sottoscritto che, esplicitamente, escludeva questa possibilità.
Invece, il committente condominio invocava la responsabilità dell'amministratore e del direttore dei lavori. Un'iniziativa, questa, che non convinceva il Tribunale di Reggio Emilia così come il ricorso per accertamento tecnico preventivo, nell'occasione ritenuto mancante dei presupposti per la sua ammissibilità.
Procedimento per accertamento tecnico preventivo: quali sono i presupposti?
L'articolo 696 c.p.c., che regola il procedimento per accertamento tecnico preventivo, dispone che «Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli artt. 692 e segg., che sia disposto un accertamento tecnico e un'ispezione giudiziale».
In pratica, come ricorda anche il Tribunale di Reggio Emilia, si tratta di un procedimento particolare che il soggetto interessato avvia per «l'urgenza di far verificare lo stato di luoghi o persone, ogni volta in cui l'attesa del momento normale per l'istruzione nel giudizio di merito impedirebbe o renderebbe più difficile assumere la prova, sia perché tale stato è naturalmente destinato a venire meno o a mutare con il passare del tempo, sia perché il preservarlo importerebbe costi o sacrifici sproporzionati».
Si sta parlando, quindi, del cosiddetto periculum in mora che, accompagnato dal fumus bonis iuris del diritto che si intende tutelare, deve sorreggere, a pena di inammissibilità, questa particolare azione legale.
Nella vicenda in commento, invece, l'iniziativa del ricorrente era stata del tutto priva di entrambi gli elementi. Non era stata, infatti, dimostrata alcuna urgenza, anzi era emerso che il condominio era stato inattivo per ben due anni, senza assumere alcun tipo di decisione su questo appalto e sul fatto che ogni lavoro si era interrotto.
Inoltre, al Tribunale di Reggio Emilia è parso evidente che l'eventuale responsabilità per i fatti di causa dovesse essere imputata all'impresa appaltatrice e/o a quella cessionaria e non certo all'amministratore e al direttore dei lavori del tutto estranei alla vicenda contrattuale principale.
Per questi motivi, il ricorso è stato rigettato.
Considerazioni conclusive
La decisione del Tribunale di Reggio Emilia è, in linea, con l'applicazione e l'interpretazione, granitica, dei presupposti a fondamento del ricorso per Atp di cui all'art. 696 cod. proc. civ. «nell'accertamento tecnico preventivo - che è procedimento di natura cautelare - la tutela cautelare è tipizzata dalla stessa norma, che fa richiamo non a una qualsiasi urgenza di procedere all'accertamento richiesto, ma all'urgenza causata dal rischio di dispersione delle prove" (Tribunale di Teramo dell'11 giugno 2018)» e ancora «non può essere accolta la domanda di accertamento tecnico preventivo diretta a verificare la sussistenza o meno e l'entità dei danni, le cause ed i rimedi (con riferimento alle dedotte infiltrazioni di acqua nell'immobile di proprietà del ricorrente), in quanto appare carente il presupposto primario di utile esperibilità del presente procedimento di istruzione preventiva, costituito (ex art. 696 c.p.c.) dal requisito dell'urgenza ("di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose"), inteso come pericolo di dispersione delle fonti di prova di fatti rilevanti ai fini della decisione di eventuali cause di merito" (Tribunale di Catania, 10 maggio 2017)».
Per cui, in assenza del periculum in mora e del fumus bonis iuris, il ricorso in esame non può essere ammesso e viene rigettato.
